Sentenza 10 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2022, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2022
N. 01626/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco n.26;
contro
Procida Comune Di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
ORDINANZA DEL 20.12.2016 N. 146
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna l’ordinanza del 20.12.2016, n. 146, notificata l’11.1.2017, con la quale il dirigente dell’U.T. del comune di Procida ha ingiunto al ricorrente, unitamente ad -OMISSIS- e a -OMISSIS-, il pagamento della somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/01.
Secondo la prospettiva del ricorrente la sanzione pecuniaria inflitta non corrisponde alla entità degli interventi edilizi realizzati.
Si tratterebbe, infatti, di opere che, per loro natura e caratteristiche, afferendo anche a porzioni immobiliari oggetto di domanda di condono edilizio non ancora evasa, richiedevano di certo sia il permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 che l’autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del d.lgs. n. 42/04.
Tali opere, dunque, avrebbero dovuto essere sanzionate con un provvedimento demolitorio e di rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi e giammai con una semplice sanzione pecuniaria.
Si è costituito il controinteressato il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo al ricorrente il quale alcun vantaggio potrebbe acquisire dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Il ricorrente, ex proprietario dell’immobile sul quale dai controinteressati sono stati realizzati interventi edilizi senza titolo, impugna il provvedimento con il quale è stata inflitta ai responsabili dell’abuso una sanzione pecuniaria.
Tuttavia, dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato alcun vantaggio perverrebbe al ricorrente dal momento che la caducazione dell’atto non avrebbe riflessi nella sua sfera giuridica anche in considerazione del fatto che le opere di cui si discorre non ricadono nella sua proprietà né su fondo confinante.
Manca, dunque, il presupposto processuale dell’interesse a ricorrere che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso ai fini della ammissibilità dello stesso.
Né può ritenersi che l’interesse alla impugnativa dell’atto attinga alla pendenza tra le parti di un giudizio volto a far valere la nullità del contratto di vendita ed il diritto dell’ex dante causa, odierno ricorrente alla restituzione dell'immobile trasferito.
L’interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo deve essere concreto ed attuale poiché la rilevanza dell’interesse cd. strumentale afferisce a quei casi in cui una determinata situazione soggettiva non possa altrimenti essere tutelata.
Nel caso in esame, infatti, il giudizio pendente dinanzi al giudice civile costituisce il luogo proprio per la piena tutela della situazione giuridiche riferibili alla legittimità dell’atto di compravendita.
Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti nominate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.