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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2299/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
15.12.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRI ALBERTO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martellago (VE), Piazza Vittoria 97
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, Persona_1
racc. 713, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
nonché contro
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato MAROTTA MARIA GABRIELLA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno
alla via Arcangelo Rotunno,15,
e con la chiamata in cau sa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
- terza chiamata contumace –
O G G ETTO : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di previ de nza o bbl i g at ori a.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
In via principale e nel merito
Dichiararsi l'atto impugnato nullo, inefficace, invalido ed irrito sotto ogni profilo ed in particolare dichiarasi l'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall in relazione ai contributi CP_1
previdenziali riportati nelle cartelle sopra descritte e menzionate nell'atto impugnato.
Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione, deduzione e controdeduzione alle memorie di parte resistente, produzione e richiesta istruttoria.
In ogni caso Spese di lite rifuse.
Per CP_1
dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. Tenere in ogni caso indenne , anche nella CP_1
denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte, dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di e in ogni caso, essendo il credito riferito ad CP_4
annualità cartolarizzata e quindi di pertinenza di CP_3
Spese rifuse
Per : Controparte_2
In via preliminare 1) Dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi sopra esposti e nel merito:
rigettare il ricorso in quanto palesemente infondato in fatto e diritto, dichiarando legittima ed
2 efficace la procedura di riscossione;
per l'effetto: a) dichiarare valida ed efficace l'intimazione di pagamento n.11920239009036990000 e gli atti sottesi ed impugnati , condannando l'opponente al pagamento della somma dovuta;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della concludente società, anche tenuto conto della temerarietà della lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per cause imputabili all'ente impositore si chiede di manlevare l' da qualsivoglia Controparte_2
responsabilità, anche in ordine alla condanna alle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente contestava la debenza di importo pari ad € 27.483,00 oggetto di intimazione di pagamento notificatagli dall' il 24.10.2023, riferita Controparte_2
esclusivamente a contributi IVS. Premesso che l'intimazione faceva riferimento a cartelle di pagamento notificategli ben oltre 5 anni prima dell'intimazione di pagamento, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato nei suoi confronti ed agiva nei confronti di e dell' affinché, sospesi gli effetti dell'intimazione Controparte_2 CP_1
di pagamento, questo fosse dichiarato nullo, inefficace, invalido ed irrito per la non debenza delle somme ivi indicate in quanto prescritte.
2. Costituendosi in giudizio eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione di precedenti atti interruttivi del 24.4.2017 e del 13.6.2018 e la piena consapevolezza del ricorrente delle pendenze, tanto da avere ottenuto lo sgravio parziale o totale di alcune delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, inoltre operava la sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale.
3. Si costituiva in giudizio anche , chiedendo estensione del contraddittorio a CP_1 CP_3
quale società cessionaria dei crediti previdenziali ante 2008; eccepiva il proprio difetto di legittimazione rispetto ad e deduceva anch'esso Controparte_2
3 l'operare della sospensione dei termini di prescrizione per effetto della normativa emergenziale.
4. La causa veniva inizialmente rinviata per la discussione per l'udienza del 30.9.2024, ove veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con Successivamente CP_3
l'integrazione del contraddittorio veniva effettuata da parte ricorrente;
quindi, a fronte della mancata costituzione in giudizio di da cui la dichiarazione di contumacia, la causa CP_3
veniva discussa a contraddittorio integro all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
5. Va permesso che sussiste nella fattispecie di causa la legittimazione passiva tanto di
[...]
quale ente impositore titolare del credito asserito nell'intimazione di pagamento in CP_3
forza della cessione di credito di cui all'art. 13, co. 1, L. 448/98, quanto di
[...]
– quantomeno quale soggetto cui la causa è comune - in quanto Controparte_2
soggetto emettitore dell'atto “impugnato” o comunque contestato nella sua legittimità,
peraltro prodromico alla fase di esecuzione che le è assegnata per legge e che ha dato luogo a quella situazione di incertezza rispetto alla quale sussiste l'interesse ad agire del ricorrente. E' inoltre sussistente la legittimazione passiva in capo ad , posto che l'art. CP_1
13, co. 8, L. 448/98 stabilisce il litisconsorzio necessario tra detto istituto ed ul lato CP_3
passivo per le controversie riferite a crediti ceduti in caso di giudizi non ancora pendenti all'atto della cessione.
6. E' infondata l'eccezione di inammissibilità svolta da , in Controparte_2
quanto il ricorrente ben poteva svolgere l'azione di accertamento della non debenza degli importi oggetto di atto di intimazione oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., non trattandosi di azione in opposizione agli atti esecutivi bensì di azione di accertamento negativo di un credito.
7. La questione di merito attiene all'intervenuta prescrizione o meno dei crediti previdenziali di cui alle cartelle nn. 11920070012677236000, 1192008000900365000,
119200800011991948000, 11920080015812834000, 11920090003363046000 e
4 11920090008394245000, cui si riferisce l'intimazione di pagamento, che risulterebbero notificate tra il 2007 ed il 2009 – circostanza non contestata da parte ricorrente -.
8. Parte ricorrente non contesta di aver ricevuto le intimazioni di pagamento documentate da
, riferite anche ai crediti in questione, notificate Controparte_2
rispettivamente in data 24.4.2017 e 13.6.2018.
9. Senonché, rispetto alla data di notifica delle cartelle di pagamento già all'epoca della notifica della prima intimazione di pagamento (24.4.2017) sono decorsi i 5 anni di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/95, senza che rilevi la sospensione della prescrizione stabilita dalla normativa emergenziale per la pandemia di Covid.
10. Non è documentata, per altro verso, alcuna richiesta di rateazione o pagamento.
11. Ne consegue che il credito azionato nei confronti del ricorrente nell'intimazione di pagamento per cui è causa, in relazione ai crediti previdenziali, deve ritenersi estinto per prescrizione.
12. Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed seguono Controparte_2
la soccombenza;
sono compensate le spese di lite tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 11920070012677236000,
1192008000900365000, 119200800011991948000, 11920080015812834000,
11920090003363046000 e 11920090008394245000.
Condanna a rifondere al procuratore della ricorrente – che si Controparte_2
è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre CPA ed
IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 43,00.
Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Venezia, 15/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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