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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia L'Ill.mo Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. La minore resterà affidata ad entrambi i genitori e avrà la collocazione e residenza Persona_1
anagrafica presso la madre
2. La casa ex familiare in Capoterra via Monteverdi 51 detenuta in locazione della è Per_2
assegnata alla stessa perché ci viva con la figlia minore.
3. Il padre eserciterà il diritto dovere di visita nei confronti di secondo i seguenti turni: Per_1
salvo diversi accordi, due pomeriggi a settimana dalle 17,30 alle 20,00 con cena presso il padre. Nei
fine settimana il padre, compatibilmente con la volontà della minore, terrà quest'ultima,
alternativamente alla madre dal sabato alle 17,00 alla domenica alle 17,00. In caso di mancato pernottamento presso il padre, lo stesso terrà ogni fine settimana o il sabato o la domenica Per_1 dalle ore 11,30 alle ore 20,30. Per le festività le parti osserveranno il criterio dell'alternanza e si accorderanno di volta in volta in base alle loro esigenze e a quelle della minore. Durante il periodo estivo, potrà trascorrere, previo accordo tra i genitori, un periodo di 5 giorni continuativi Per_1
con il padre, compatibilmente con la volontà della minore e le esigenze anche lavorative delle parti.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento entro giorno 20 di ogni mese un assegno di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% come per legge e le parti si atterranno alle linee guida del CNF del 2017. Le parti si impegnano fin da ora ad accordarsi per la scelta di un'attività
sportiva da far praticare alla figlia
5. Le parti si accordano affinché l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente dalla madre 6. Spese del giudizio compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo di solidarietà
professionale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
modalità di affido e di mantenimento della figlia minore (14.02.2019) avuta dalla Persona_1
relazione more uxorio intercorsa con il sig. . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 29.07.2024 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 10.10.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. La minore resterà affidata ad entrambi i genitori e avrà la collocazione e Persona_1
residenza anagrafica presso la madre 2. La casa ex familiare in Capoterra via Monteverdi 51
detenuta in locazione della è assegnata alla stessa perché ci viva con la figlia minore. Per_2
3. Il padre eserciterà il diritto dovere di visita nei confronti di secondo i seguenti Per_1
turni: salvo diversi accordi, due pomeriggi a settimana dalle 17,30 alle 20,00 con cena presso il padre. Nei fine settimana il padre, compatibilmente con la volontà della minore,
terrà quest'ultima, alternativamente alla madre dal sabato alle 17,00 alla domenica alle 17,00. In caso di mancato pernottamento presso il padre, lo stesso terrà ogni fine Per_1
settimana o il sabato o la domenica dalle ore 11,30 alle ore 20,30. Per le festività le parti osserveranno il criterio dell'alternanza e si accorderanno di volta in volta in base alle loro esigenze e a quelle della minore. Durante il periodo estivo, potrà trascorrere, previo Per_1
accordo tra i genitori, un periodo di 5 giorni continuativi con il padre, compatibilmente con la volontà della minore e le esigenze anche lavorative delle parti.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento entro giorno 20 di ogni mese un assegno di euro
350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% come per legge e le parti si atterranno alle linee guida del CNF del
2017. Le parti si impegnano fin da ora ad accordarsi per la scelta di un'attività sportiva da far praticare alla figlia 5. Le parti si accordano affinché l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente dalla madre 6. Spese del giudizio compensate, con rinuncia da parte dei legali al vincolo di solidarietà professionale
Il Giudice ha quindi pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. provvedendo in conformità agli accordi sopra riportati, inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione a seguito di discussione orale ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente decidendo così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.12.2024, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente Dott. Giorgio Latti