TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 2652/2023
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEOTTA MARIO attore contro
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. TASSONE GIULIA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate il 29.09.2025; per parte convenuta come da comparsa costitutiva e di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 (antecedente quindi all'entrata in vigore della riforma Cartabia) i Sigg.ri Pt_1 Parte_1
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza-
[...] Controparte_2 ingiunzione della di n. 1/2023 del 16 Gennaio Controparte_1 CP_1
2023, notificata in data 24 Gennaio 2023, che irrogava la sanzione amministrativa di €.2.221,30 per la presunta violazione delle norme di cui all'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n. 404/2011 e dell'art. 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012, nonché avverso le conseguenti ordinanze di assegnazione punti n. 2/2023 e 3/2023, entrambe emesse il 16
Gennaio 2023 e notificate il 24 Gennaio 2023, con le quali sono stati assegnati 7 punti al ricorrente in qualità di Parte_1
comandante e 7 punti alla ricorrente Sig.ra in qualità di Controparte_2
titolare della licenza di pesca: la presunta violazione sarebbe consistita nella mancanza a bordo della scaletta d'imbarco (biscaglina) accertata in occasione di apposito controllo eseguito in mare tra il motopesca
“Oceania” e altra unità denominata "LUNDY SENTINEL" e nella violazione dell'art. 10 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 4/2012 per avere intralciato le operazioni di ispezione.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti rilevavano a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n.
404/2011 e dell'art. 10 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 4/2012. Mancanza del presupposto del dislivello di almeno 1,5 metri. Insussistenza dell'obbligo di tenere a bordo la scaletta d'imbarco; b) la violazione e falsa applicazione della L. 241/90. Incongruità e difetto di istruttoria e motivazione. Omesso accertamento del dislivello. Mancato esame dei motivi di opposizione dedotti dai ricorrenti: chiedeva quindi, previa sospensione cautelare delle ordinanze impugnate, che fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, nonché della conseguente ordinanza di assegnazione dei punti, privandole di ogni effetto pag. 2/7 giuridico e patrimoniale, disponendone l'annullamento; con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, contestando nello specifico i motivi di opposizione e richiamando esigenze di sicurezza della navigazione e l'obbligo di predisposizione dei mezzi di accesso tra le unità.
Con ordinanza dell'11.05.2023 veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio per accertare se tra l'imbarcazione “Oceania” di parte opponente e quella utilizzata dalla di , in occasione delle Controparte_1 CP_1
attività di controllo svolte in data 21.8.2022, sussista un dislivello tale da rendere obbligatoria a bordo la scaletta di imbarco secondo quanto previsto dall'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n. 404/2011 e dall'art. 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012.
Dopo varie sostituzioni dei CTU nominati per rinuncia all'incarico conferito, l'Ing. accettava l'incarico e, prestato il Persona_1
giuramento di rito, espletava le proprie indagini peritali come da elaborato peritale depositato in atti.
In particolare il CTU accertava che tra l'imbarcazione “Oceania” di parte opponente e quella utilizzata dalla Capitaneria di in CP_1 CP_1
occasione delle attività di controllo svolte in data 21.8.2022 non sussiste un dislivello tale da rendere obbligatoria a bordo la scaletta di imbarco secondo quanto previsto dall'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento
(UE) n. 404/2011 fermo restante che durante le fasi di ispezioni le condizioni meteo non erano favorevoli quindi l'altezza poteva essere superiore al 1,50 mt.; -che l'art.10 comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012
pag. 3/7 trova applicazione solo se non avviene l'ispezione quindi – dire del ctu- è consequenziale al punto precedente.
Inoltre il CTU ha, pure precisato nella propria relazione che “se si considera pure che l'Oceania essendo in mare aveva un carico almeno di
30.0000 kg dovuti a carburante, acqua e pescato ed equipaggio l'altezza dal pelo dell'acqua al bordo libero risulterebbe ancora più bassa ossia intorno a un 1,80 mt”; ciò significa che detraendo da 180 cm della barca degli opponenti i 70 cm. di altezza massima dell'imbarcazione utilizzata per le ispezioni a bordo, il dislivello al momento dell'ispezione per cui è causa era al massimo di appena 110 cm, e quindi ben al di sotto di quello indicato dalla norma asseritamente violata dai presunti trasgressori.
Avverso le conclusioni della CTU le parti non hanno presentato osservazioni, prestando così acquiescenza all'elaborato peritale.
Questo giudice condivide le osservazioni tecniche della CTU, essendo immuni da vizi logico giuridici, ad eccezione di quanto si dirà infra;
alla luce delle risultanze della CTU va confermato quanto lamentato dagli opponenti in seno all'atto introduttivo del giudizio, ovvero
“l'oggettiva insussistenza del dislivello di almeno un metro e mezzo, in assenza del quale non vi è l'obbligo di detenere a bordo la citata scala” e
“l'insussistenza dell'obbligo di tenere a bordo la biscaglina”.
Tra l'altro, l'entità del dislivello tra le due imbarcazioni nel frangente del controllo, nonché la necessità tecnico-sicurezza di una biscaglina alla luce del dislivello riscontrato e delle concrete modalità di passaggio tra le unità, non è provato.
L'applicazione di sanzioni amministrative presuppone l'esistenza di una violazione oggettiva della norma vigente al momento del fatto, nel pag. 4/7 rispetto del principio di legalità e di proporzionalità, nonché del favor rei in caso di mutamenti successivi, ferma restando l'esigenza di verifica del fatto tipico contestato: ne consegue che laddove manchi il presupposto oggettivo dell'illecito (nel caso di specie, il dislivello che renderebbe necessaria la biscaglina), la sanzione non può essere irrogata e se irrogata deve essere annullata in sede giurisdizionale;
Non si condivide quanto affermato dal CTU in ordine all'art 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012 secondo il divieto di intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti è conseguenziale alla mancata ispezione, ossia sarebbe conseguente alla mancata messa a disposizione della scaletta;
delle due l'una: o si ha l'obbligo di averla in dotazione o (se non ne ricorrono i presupposti oggettivi) non si ha l'obbligo (come accertato nel caso di specie); in quest'ultimo caso, per il semplice fatto che non si è proceduto all'ispezione, non si può far discendere automaticamente la sanzione di cui al citato art.10, comma 1, lettera t del D.Lgs 4/2012, perché la norma utilizza il verbo “intralciare” che presuppone un'azione (un facere) diretto ad ostacolare e, pertanto, non può essere conseguente alla mancanza di una dotazione che non è obbligatoria;
Le risultanze della CTU, svolta in contraddittorio delle parti, attestano l'inesistenza del presupposto oggettivo della violazione (dislivello superiore a 1,5 metri), il che rende insussistente il fatto tipico sanzionabile, difettando la condizione che renderebbe necessaria la biscaglina nel frangente specifico: in presenza di tale accertamento tecnico, non superato pag. 5/7 da confutazioni di pari attendibilità, deve essere esclusa la responsabilità amministrativa per l'illecito contestato, per difetto del presupposto fattuale, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.1/2023 del 16
Gennaio 2023 e delle ulteriori ordinanze di assegnazione punti n. 2/2023 e
3/2023, che parimenti vanno annullate.
In conseguenza del principio della soccombenza e tenuto conto altresì del fatto che in seguito alle memorie difensive dei ricorrenti, la avrebbe potuto annullare ab origine ed in autotutela le sanzioni CP_1
comminate e/o non emetterle affatto, la stessa va condannata alle spese di lite, come da dispositivo.
Parimenti, sono a carico della Capitaneria le spese di CTU come liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.1/2023 del 16 Gennaio 2023 e le ulteriori ordinanze di assegnazione punti n.
2/2023 e 3/2023, privandole di ogni effetto giuridico.
Condanna la di alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1
in favore dei ricorrenti che, tenuto conto del D.M.55/2014 e succ. modifiche ed integrazioni, liquida in €.1278,00, oltre maggiorazioni 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza, interamente a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Catania 13/10/2025
Il GOP
pag. 6/7 Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 2652/2023
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LEOTTA MARIO attore contro
(C.F. ), assistito Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. TASSONE GIULIA convenuto
CONCLUSIONI: per parte attrice come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate il 29.09.2025; per parte convenuta come da comparsa costitutiva e di risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 (antecedente quindi all'entrata in vigore della riforma Cartabia) i Sigg.ri Pt_1 Parte_1
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza-
[...] Controparte_2 ingiunzione della di n. 1/2023 del 16 Gennaio Controparte_1 CP_1
2023, notificata in data 24 Gennaio 2023, che irrogava la sanzione amministrativa di €.2.221,30 per la presunta violazione delle norme di cui all'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n. 404/2011 e dell'art. 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012, nonché avverso le conseguenti ordinanze di assegnazione punti n. 2/2023 e 3/2023, entrambe emesse il 16
Gennaio 2023 e notificate il 24 Gennaio 2023, con le quali sono stati assegnati 7 punti al ricorrente in qualità di Parte_1
comandante e 7 punti alla ricorrente Sig.ra in qualità di Controparte_2
titolare della licenza di pesca: la presunta violazione sarebbe consistita nella mancanza a bordo della scaletta d'imbarco (biscaglina) accertata in occasione di apposito controllo eseguito in mare tra il motopesca
“Oceania” e altra unità denominata "LUNDY SENTINEL" e nella violazione dell'art. 10 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 4/2012 per avere intralciato le operazioni di ispezione.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti rilevavano a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n.
404/2011 e dell'art. 10 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 4/2012. Mancanza del presupposto del dislivello di almeno 1,5 metri. Insussistenza dell'obbligo di tenere a bordo la scaletta d'imbarco; b) la violazione e falsa applicazione della L. 241/90. Incongruità e difetto di istruttoria e motivazione. Omesso accertamento del dislivello. Mancato esame dei motivi di opposizione dedotti dai ricorrenti: chiedeva quindi, previa sospensione cautelare delle ordinanze impugnate, che fosse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, nonché della conseguente ordinanza di assegnazione dei punti, privandole di ogni effetto pag. 2/7 giuridico e patrimoniale, disponendone l'annullamento; con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, contestando nello specifico i motivi di opposizione e richiamando esigenze di sicurezza della navigazione e l'obbligo di predisposizione dei mezzi di accesso tra le unità.
Con ordinanza dell'11.05.2023 veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio per accertare se tra l'imbarcazione “Oceania” di parte opponente e quella utilizzata dalla di , in occasione delle Controparte_1 CP_1
attività di controllo svolte in data 21.8.2022, sussista un dislivello tale da rendere obbligatoria a bordo la scaletta di imbarco secondo quanto previsto dall'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento (UE) n. 404/2011 e dall'art. 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012.
Dopo varie sostituzioni dei CTU nominati per rinuncia all'incarico conferito, l'Ing. accettava l'incarico e, prestato il Persona_1
giuramento di rito, espletava le proprie indagini peritali come da elaborato peritale depositato in atti.
In particolare il CTU accertava che tra l'imbarcazione “Oceania” di parte opponente e quella utilizzata dalla Capitaneria di in CP_1 CP_1
occasione delle attività di controllo svolte in data 21.8.2022 non sussiste un dislivello tale da rendere obbligatoria a bordo la scaletta di imbarco secondo quanto previsto dall'art. 114 ed annesso XXIX del Regolamento
(UE) n. 404/2011 fermo restante che durante le fasi di ispezioni le condizioni meteo non erano favorevoli quindi l'altezza poteva essere superiore al 1,50 mt.; -che l'art.10 comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012
pag. 3/7 trova applicazione solo se non avviene l'ispezione quindi – dire del ctu- è consequenziale al punto precedente.
Inoltre il CTU ha, pure precisato nella propria relazione che “se si considera pure che l'Oceania essendo in mare aveva un carico almeno di
30.0000 kg dovuti a carburante, acqua e pescato ed equipaggio l'altezza dal pelo dell'acqua al bordo libero risulterebbe ancora più bassa ossia intorno a un 1,80 mt”; ciò significa che detraendo da 180 cm della barca degli opponenti i 70 cm. di altezza massima dell'imbarcazione utilizzata per le ispezioni a bordo, il dislivello al momento dell'ispezione per cui è causa era al massimo di appena 110 cm, e quindi ben al di sotto di quello indicato dalla norma asseritamente violata dai presunti trasgressori.
Avverso le conclusioni della CTU le parti non hanno presentato osservazioni, prestando così acquiescenza all'elaborato peritale.
Questo giudice condivide le osservazioni tecniche della CTU, essendo immuni da vizi logico giuridici, ad eccezione di quanto si dirà infra;
alla luce delle risultanze della CTU va confermato quanto lamentato dagli opponenti in seno all'atto introduttivo del giudizio, ovvero
“l'oggettiva insussistenza del dislivello di almeno un metro e mezzo, in assenza del quale non vi è l'obbligo di detenere a bordo la citata scala” e
“l'insussistenza dell'obbligo di tenere a bordo la biscaglina”.
Tra l'altro, l'entità del dislivello tra le due imbarcazioni nel frangente del controllo, nonché la necessità tecnico-sicurezza di una biscaglina alla luce del dislivello riscontrato e delle concrete modalità di passaggio tra le unità, non è provato.
L'applicazione di sanzioni amministrative presuppone l'esistenza di una violazione oggettiva della norma vigente al momento del fatto, nel pag. 4/7 rispetto del principio di legalità e di proporzionalità, nonché del favor rei in caso di mutamenti successivi, ferma restando l'esigenza di verifica del fatto tipico contestato: ne consegue che laddove manchi il presupposto oggettivo dell'illecito (nel caso di specie, il dislivello che renderebbe necessaria la biscaglina), la sanzione non può essere irrogata e se irrogata deve essere annullata in sede giurisdizionale;
Non si condivide quanto affermato dal CTU in ordine all'art 10, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 4/2012 secondo il divieto di intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti è conseguenziale alla mancata ispezione, ossia sarebbe conseguente alla mancata messa a disposizione della scaletta;
delle due l'una: o si ha l'obbligo di averla in dotazione o (se non ne ricorrono i presupposti oggettivi) non si ha l'obbligo (come accertato nel caso di specie); in quest'ultimo caso, per il semplice fatto che non si è proceduto all'ispezione, non si può far discendere automaticamente la sanzione di cui al citato art.10, comma 1, lettera t del D.Lgs 4/2012, perché la norma utilizza il verbo “intralciare” che presuppone un'azione (un facere) diretto ad ostacolare e, pertanto, non può essere conseguente alla mancanza di una dotazione che non è obbligatoria;
Le risultanze della CTU, svolta in contraddittorio delle parti, attestano l'inesistenza del presupposto oggettivo della violazione (dislivello superiore a 1,5 metri), il che rende insussistente il fatto tipico sanzionabile, difettando la condizione che renderebbe necessaria la biscaglina nel frangente specifico: in presenza di tale accertamento tecnico, non superato pag. 5/7 da confutazioni di pari attendibilità, deve essere esclusa la responsabilità amministrativa per l'illecito contestato, per difetto del presupposto fattuale, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.1/2023 del 16
Gennaio 2023 e delle ulteriori ordinanze di assegnazione punti n. 2/2023 e
3/2023, che parimenti vanno annullate.
In conseguenza del principio della soccombenza e tenuto conto altresì del fatto che in seguito alle memorie difensive dei ricorrenti, la avrebbe potuto annullare ab origine ed in autotutela le sanzioni CP_1
comminate e/o non emetterle affatto, la stessa va condannata alle spese di lite, come da dispositivo.
Parimenti, sono a carico della Capitaneria le spese di CTU come liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.1/2023 del 16 Gennaio 2023 e le ulteriori ordinanze di assegnazione punti n.
2/2023 e 3/2023, privandole di ogni effetto giuridico.
Condanna la di alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_1
in favore dei ricorrenti che, tenuto conto del D.M.55/2014 e succ. modifiche ed integrazioni, liquida in €.1278,00, oltre maggiorazioni 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza, interamente a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Catania 13/10/2025
Il GOP
pag. 6/7 Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 7/7