Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/03/2026, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2026, proposto da
Store Builder S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Brugioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ST S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento emesso da ST S.p.A. e notificato a mezzo pec in data 13.10.2025 di revoca del finanziamento n. 11777/IM/FP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ST S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2025, la Store Builder S.p.A. ha chiesto che questo Tribunale, disposta, in sede cautelare, la sospensione dell’efficacia, pronunciasse l’annullamento del provvedimento di revoca di finanziamento pubblico nei suoi riguardi emanato dalla ST S.p.A. – Società Italiana per le imprese all’estero.
A tal fine ha esposto:
a) di aver formulato in data 3 giugno 2021 domanda finalizzata ad ottenere un finanziamento e cofinanziamento per la realizzazione di un programma di inserimento sui mercati esteri;
b) che ST le aveva, dapprima, comunicato la concessione di un finanziamento per l’importo complessivo di euro 255.240,00 e le aveva successivamente inviato una proposta di contratto da essa ricorrente regolarmente accettata;
c) che, in seguito all’erogazione del finanziamento, ST S.p.A. le aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento stesso in ragione dell’utilizzo del conto corrente ad esso preposto per effettuare spese diverse da quelle oggetto della richiesta formulata;
d) che nonostante fossero stati forniti tutti i chiarimenti richiesti in relazione alla problematica insorta, ST in data 13 maggio 2025 emetteva il provvedimento di revoca del finanziamento e lo comunicava in pari data alla Store Builder;
e) che la violazione prospettata non era prevista tra quelle legittimanti la revoca o la risoluzione del contratto di finanziamento;
f) che, pertanto, il provvedimento impugnato si palesava come illegittimo, anche perché privo di adeguata motivazione e perché adottato in violazione del principio di proporzionalità.
2. ST, costituitasi in giudizio, ha negato fondamento nel merito al ricorso proposto ed ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice adito, appartenendo piuttosto, a suo dire, la giurisdizione al giudice ordinario.
3. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, a sua volta costituitosi in giudizio, dopo aver ripercorso in fatto la vicenda ha chiesto al Tribunale di “decidere la controversia in esame secondo giustizia”.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tutto ciò premesso, il Collegio, dato atto della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rileva la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
6. Ed invero, il Consiglio di Stato, nel delineare i confini tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, ha rilevato che «che la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, concerne una posizione di diritto soggettivo (devoluta quindi alla giurisdizione di un giudice ordinario) tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per i vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2022 n. 2733).
A identiche conclusioni è, peraltro, giunta, anche di recente, la Corte di Cassazione, secondo la quale «spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale» (Cass. Sez. Un., ord. 18 gennaio 2024 n. 1946).
7. Orbene, poiché per quanto concordemente affermato dalle parti in causa, il presupposto del provvedimento di revoca impugnato è costituito dal preteso inadempimento della ricorrente ad un obbligo assunto in sede di concessione del finanziamento, il Tribunale ritiene di dover concludere nel senso della inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione.
8. Tenuto conto della non sempre agevole individuazione del criterio discretivo della giurisdizione nelle controversie relative a contributi e/o finanziamenti pubblici e del fatto che la presente controversia è stata definita sulla base di considerazioni che prescindono da valutazioni nel merito delle rispettive argomentazioni, sussistono eccezionali motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
IO RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | CE LO |
IL SEGRETARIO