Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2251 /2024 R.G avente ad oggetto: affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, congiuntamente proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPIGNANO IRENE Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPIGNANO IRENE CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da ricorso introduttivo e note scritte d'udienza
Per il P.M. "Accogliersi il ricorso".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i sigg.ri e chiedevano Parte_1 CP_1
a questo Tribunale di disporre l'affidamento congiunto della figlia minore , nata ad [...]
ALESSANDRIA il 12.7.21 alle condizioni congiunte infra riportate.
Acquisito il parere del PM, venivano concesse alle parti i termini per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, note nelle quali le parti precisavano le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Onorevole Tribunale di Asti disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore, i rapporti con ciascun genitore e i correlati obblighi di mantenimento sulla base di quanto sotto precisato:
1- La figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori – affidamento condiviso – con Per_1 residenza prevalente e anagrafica presso la madre;
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2- La casa famigliare, di proprietà del signor è composta da due abitazioni distinte pertanto CP_1 l'appartamento al piano secondo verrà assegnato alla SI e ciò sino a che la medesima Pt_1 trasferirà la propria residenza altrove unitamente a quella della figlia (e del proprio figlio Per_1 maggiorenne ) e ciò entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per_2
3- Sino a quando la SI rimarrà nell'immobile familiare, il signor pagherà interamente Pt_1 CP_1 le rate di mutuo nonché le bollette relative all'abitazione (precisamente di entrambi gli appartamenti), e verserà il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla a favore della figlia minore . Pt_1 Per_1
4- Dal momento in cui madre e figlia trasferiranno la loro residenza altrove, il signor verserà alla CP_1 SI la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 minore oltre al rimborso del 50% delle documentate spese straordinarie da individuarsi Per_1 secondo il protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017.
5- Il signor compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della bambina nonché le CP_1 proprie esigenze improrogabili di lavoro potrà vedere la figlia a week- end alterni dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi/sere a settimana, da concordarsi preventivamente con la madre;
6- Per quanto attiene le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente il periodo che va dal Per_1 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1 con ciascun genitore (con la precisazione che chi avrà con sé la figlia nel secondo periodo avrà diritto a trascorrere un giorno a scelta tra il 24, il 25 o il 26 con per Per_1 lo scambio dei regali), mentre per quanto attiene le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente il periodo che va dalla chiusura della scuola alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Il pernottamento presso il padre dovrà avvenire in modo graduale: il padre, nel caso in cui manifesti il desiderio di pernottare presso la madre, si impegna a riaccompagnarla la sera a Per_1 casa e riprenderla la mattina seguente;
7- Le vacanze infrasettimanali ed i compleanni verranno concordate di volta in volta fra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; festa della mamma con la mamma, festa del papa con il papà;
8- Per quanto attiene alle vacanze la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 31/5 di ogni anno;
9- si rimanda al piano genitoriale allegato per quanto concerne l'istruzione, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con la figlia e comunicazione con i genitori nonché per quanto attiene alla cura della minore;
10- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI;
Pt_1
11- i signori e sono comproprietari di un furgone Renault Traffic targato EH911KX: Pt_1 CP_1 quest'ultimo resterà in uso al signor mentre per quanto attiene all'autovettura Jeep Renegade CP_1 targata FF904AC intestata al signor rimarrà in uso alla SI che continuerà a CP_1 Pt_1 sostenere le spese relative all'assicurazione, bollo, tagliando e revisione.
12- Al momento del trasferimento altrove dalla casa familiare della e dei figli, il signor Pt_1 CP_1 consegnerà alla SI la somma di euro 5.000,00. Pt_1
13- Quando la SI trasferirà la propria residenza altrove, e contestualmente al versamento Pt_1 della somma di euro 5.000,00 di cui al punto 12, il signor volturerà in proprio capo il furgone CP_1 cointestato e rientrerà nel possesso della propria autovettura Jeep.
pagina 2 di 3 14- La SI , cointestataria dei buoni postali unitamente al signor si impegna Parte_1 CP_1 ad andare a sottoscrivere la rinuncia alla predetta cointestazione a favore della figlia minore Per_1 trattandosi di risparmi unicamente del signor CP_1
e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione .
***
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, così come confermate nelle note di trattazione scritta, debbono essere in questa sede accolte, traducendosi in pattuizioni congrue, rispettose del principio di bigenitorialità e conformi all'interesse, tanto morale quanto materiale, del minore.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti, dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e in epigrafe riportate;
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 26/11/2024
IL PRESIDENTE
OMBRETTA SALVETTI
IL GIUDICE ESTENSORE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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