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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1551/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Giuseppe Biondo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
, con sede a Taormina, Controparte_1
resistente contumace oggetto: differenze retributive - lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 marzo 2023 adiva questo giudice Pt_1 Parte_1 del lavoro deducendo di aver lavorato dal 2 giugno al 28 luglio 2022 con mansioni di cameriera alle dipendenze dell'impresa individuale Controparte_1
presso il lido-ristorante-bar sito in Taormina, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 20,30
[...]
(con pausa pranzo di 30 minuti), percependo quale compenso € 40 al giorno;
di non essere stata regolarizzata;
di essere stata licenziata in tronco verbalmente a seguito della richiesta di pagamento della giusta retribuzione e di versamento dei contributi, laddove invece secondo gli accordi assunti il rapporto sarebbe dovuto cessare il 30 settembre 2022.
Chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e di condannare la convenuta al pagamento delle differenze maturate per retribuzione, lavoro festivo e straordinario, indennità di mancato preavviso e tfr, quantificate dal consulente di parte nella somma lorda di 8.531,79 euro. Nella contumacia del , espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 28 CP_1 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto altresì a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v.
Cass. n. 24920/2020, n. 7842/2018, n. 3714/2009).
Nella specie l'unico testimone escusso, madre della ricorrente, ha Testimone_1 confermato le circostanze articolate nell'atto introduttivo, dichiarando di esserne a conoscenza perché anche lei lavorava nel lido come cuoca;
ha aggiunto che la figlia le portava le comande e poi prendeva i piatti preparati per portarli in tavola.
La parte ha rinunciato all'escussione degli altri testi ammessi.
Orbene, attesa la limitata attendibilità soggettiva dell'unico teste sentito, per lo stretto rapporto di parentela che la lega alla ricorrente, non è possibile ritenere compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice.
Del resto non risulta assolutamente provata la sottoposizione della stessa a direttive e controlli da parte del resistente. Mentre lo svolgimento da parte della donna di prestazioni astrattamente riconducibili alle mansioni dedotte, per soli due mesi, non sono da soli sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti.
Ciò implica l'immediato rigetto della domanda volta ad ottenere le connesse differenze retributive e il tfr nonché l'indennità di mancato preavviso del presunto licenziamento (non oggetto del capitolato).
3.- Attesa la contumacia del convenuto non vi sono spese da liquidare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
, rigetta la domanda. Controparte_1
Messina, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
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