Art. 7.
Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317 , per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317 , per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.