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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 12/06/2025, ore 09:38, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 11598/2021 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Pensovecchio Paola in sostituzione dell'Avv. Rubino per parte opponente e l'Avv. Paola Martorana in sostituzione degli Avv.ti Lanza e Giarratana per i quali concludono Pt_1
rispettivamente come nei propri atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 17:05, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11598/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._1
27.05.1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gulino
giusta procura congiunta all'atto di citazione Email_1
ATTORE
E
, (già con sede legale in Milano Via Caldera Controparte_1 CP_1
n. 21, Partita Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Calogero Lanza
( e dall'Avv. Matteo Giarratana _2
( per mandato firmato su foglio separato Email_3
allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione indebito
P.Q.M.
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Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare alla sig.ra l'importo di € 1.654,81; Parte_2
➢ condanna la società convenuta a pagare all'attrice, le spese del giudizio che vanno liquidate in complessivi € 2.816,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.07.2021, la sig.ra ha Parte_2 convenuto in giudizio la al fine di chiedere l'accertamento Controparte_1 dell'illegittimità degli interessi in quanto usurari pattuiti nel contratto di finanziamento n. CO000016753750 stipulato in data 17/10/2016 e, quindi, dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi con la condanna della società convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonché al risarcimento per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Si è costituita la contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
attrice sostenendo che le condizioni contrattuali pattuite erano legittime atteso che il tasso di interessi indicato era al di sotto del tasso soglia usura ed evidenziando che la polizza di assicurazione stipulata era meramente facoltativa e la relativa spesa non doveva essere inclusa nel Teg non essendovi alcun collegamento negoziale in relazione all'erogazione del credito.
All'esito dell'istruttoria, mediante espletamento di CTU contabile, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12/06/2025.
Procedura di mediazione
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
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b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 14/02/2019 produzione attrice).
Eccezione nullità clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori
L'attrice ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi compensativi e moratori.
In punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte;
principio applicabile anche in materia di ripetizione di indebito.
Invero, colui che agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa che giustifichi il pagamento che ritiene non dovuto, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo, unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale, della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
“Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. 27/11/2018 n. 30713 e Cass.
13/06/2018 n. 15377).
Nella fattispecie, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice è fondata e va accolta nei limiti appresso indicati.
L'attrice ha prodotto il contratto di prestito personale n. CO000016753750 stipulato con il 17/10/2016 recante le specifiche indicazioni della somma finanziata CP_1 di € 7.705,00, con il quale si è obbligata a restituire la somma di € 10.510,40, di cui €
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2.719,40 per interessi, € 105,00 per spese istruttoria ed € 600,00 per una polizza assicurativa, mediante n. 60 rate mensili di € 173,74, pattuendo un TAN fisso del
12,60%, un TAEG del 14,50%, un TEG del 14,37 un tasso di mora del 12% da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento ed ha allegato una perizia di parte ove ha rappresentato l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia (cfr. doc. 2 allegato alla citazione e doc. allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.).
Va osservato, innanzitutto, che la società convenuta, diversamente da quanto dedotto dall'attrice, ha sostenuto che ai fini della verifica del superamento del tasso della soglia usura non va incluso il premio di assicurazione stante che la polizza era facoltativa.
Al riguardo, va rilevato che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica - diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento.
Sul punto, a conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle dal novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, va registrato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. 14/09/2023 n. 26522; Cass.
01/02/2022 n. 3025; Cass. 06/08/2021 n. 22465; Cass. 26/11/2021 n. 37058; Cass.
20/08/2020 n. 17466; Cass. 24/09/2018 n. 22458; Cass. 16/04/2018 n. 9298; Cass.
05/04/2017 n. 8806).
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Le citate sentenze della giurisprudenza di legittimità si incentrano sul concetto di collegamento tra polizza assicurativa e concessione del finanziamento, nel senso che l'esistenza o l'esecuzione dell'uno esercita un'influenza sulla formazione e sull'esecuzione dell'altro negozio.
In particolare, va rilevato che i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria, così di solito proposti, secondo un blocco unitario
(seppure in sé scomponibile in vari segmenti) al mercato dei clienti.
La Corte Suprema ha chiarito, infine, che il collegamento tra credito e assicurazione può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova e risulta presunto nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione.
Ed a tale proposito il criterio della contestualità, si rivela pur sempre rilevante, anche se non decisivo, così come è rilevante stabilire se la polizza ha funzione di copertura del credito e diretta a garantire la restituzione del finanziamento;
se sussiste connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.
L'intermediario, di contro, è legittimato a fornire la prova contraria, cioè che la polizza, seppure contestuale, non era funzionale a garantire la restituzione del finanziamento.
In particolare, la prova liberatoria dell'intermediario, che impedisce la riqualificazione della polizza assicurativa quale servizio accessorio obbligatorio, per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte, consiste nell'“aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione. In tal caso, infatti, appare chiara non soltanto la facoltà del cliente di stipulare o non stipulare il servizio accessorio (che, quindi, non potrà considerarsi necessario 'per ottenere il credito' per mera volontà del finanziatore), ma anche l'indipendenza funzionale del contratto di finanziamento rispetto al contratto di assicurazione, che, di conseguenza, non potrà essere
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considerato obbligatorio neppure per ottenere 'il credito (…) alle condizioni offerte'.
Del pari, l'intermediario può dimostrare di avere concesso altri finanziamenti a condizioni analoghe a quelle offerte al debitore-assicurato, pur in assenza di una polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi lo stesso merito creditizio. L'erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi, infatti, un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che, alla luce della prassi seguita dall'intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito
e per la determinazione delle condizioni offerte” (cfr. ABF Collegio coordinamento
12.9.2017 n. 10621).
Ciò posto, nella fattispecie, la polizza assicurativa prevista nel contratto è stata stipulata contestualmente al contratto (17/10/2016) e prevede un premio assicurativo commisurato alla durata del contratto di prestito (60 mesi), come risulta dal modulo di adesione al programma assicurativo (cfr. doc. 3 Compass).
Tale polizza, stipulata con MetLife Europe d.a.c., ha avuto sicuramente funzione di copertura del credito anche se l'art. 3 delle Condizioni generali del contratto stabiliva che la sua stipulazione è “accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato…”.
Va detto, però, che detta norma prevedeva il “diritto di recedere dalle coperture assicurative finanziate…”.
Quest'ultima circostanza conferma la facoltatività della polizza atteso che la mutuataria, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione, ben avrebbe potuto recedere senza che ciò influisse sul contratto di prestito concluso che sarebbe restato efficace pienamente alle condizioni per le quali era stato stipulato, anche in assenza di assicurazione.
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Ed ancora, a considerare un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, depone la circostanza che la ha allegato agli atti alcuni Pt_1
contratti di finanziamento non associati a polizze assicurative, sottoscritti con soggetti terzi nello stesso periodo in cui è stato sottoscritto il contratto per cui è causa, con esso comparabile quanto a somma erogata e condizioni contrattuali applicate al cliente (cfr. doc. 10 fascicolo . Pt_1
In definitiva, in base a quanto sopra argomentato, il relativo costo sopportato dall'attrice per la copertura assicurativa non si ritiene debba essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Detto ciò, il CTU nominato ha proceduto all'esame del contratto di prestito personale e di tutte le condizioni ivi pattuite, eseguendo la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia in merito al tasso di interesse corrispettivo.
L'ausiliare ha verificato che il piano di ammortamento dell'operazione è stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevedeva rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi, ha accertato che il contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 60 mesi, rate da corrispondere a partire dal 30/10/2016; ha rilevato che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è fisso è pari al 12,60% ed è stato convenuto un tasso di mora fisso nella misura del 12,00%.
Il CTU, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, prendendo quale parametro di riferimento il TEG, ha proceduto all'operazione sia includendo tutte le voci di spese, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate (escluse quelle per imposte e tasse), compresi i costi per assicurazioni sia non includendo tali costi.
Alla luce di quanto sopra argomentato, nel caso in esame, deve farsi riferimento al calcolo del TEG sull'importo erogato, determinato includendo tutte le voci di spese, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate (escluse quelle per imposte e tasse) senza includere i costi per assicurazioni.
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Il CTU ha verificato che “… il TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 13,35%, mentre il TAEG è pari al 14,41%. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali…il TEG reale del finanziamento è pari al 18,63%...Per ogni rata pagata è stato verificato il superamento del tasso soglia…”.
L'ausiliare ha concluso pertanto che l'attrice, tenuto conto che ha pagato tutte le somme dovute in base al contratto di finanziamento, circostanza mai contestata dalla dovrà recuperare l'importo di € 1.654,81 quale “differenza tra il totale CP_1
degli interessi corrisposti dal contraente ed il totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato” (cfr. dott.ssa ). Persona_1
Va, pertanto, disposta la condanna della società convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice della somma di € 1.654,81, non maggiorata di interessi in quanto non richiesti.
Invero, “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori
- possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. 19/09/2016, n. 18292)
Richiesta risarcimento danni
Del tutto infondata, in quanto assolutamente generica e non provata, risulta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice; dunque, la stessa va rigettata.
Spese di lite
Per ciò che concerne le spese di lite, in base al principio di soccombenza, queste vanno poste a carico della convenuta. CP_2
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
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come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori medi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,01.
Così deciso in Palermo, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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