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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6790 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo ex artt.268 e CCII iscritta al numero 4010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7 novembre 2025, relativa
A
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TN), il 02.01.1957, e residente in [...](Slovenia), località Kneza n. 61/A, difeso dall'avv. PORTANTIOLO MARCO (c.f.
), C.F._2 reclamante con l'intervento di
Controparte_1
, C.F. P.IVA ,
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
con sede legale in via del Porto Fluviale 35 - PEC : CP_1
in persona dell'avvocato Isabella Maria Email_1
Rinaldi, iscritta all'Ordine di con studio in via Cervino 9, CF CP_1 CP_1
, pec C.F._3 Email_2
quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art-269 comma 1 Codice della Crisi e dell'Insolvenza ed del DM 202/2014 nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal predetto . Parte_1
r.g. n. 1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 600/2025 emessa dal
Tribunale di Roma sez.XIV in data 30/06/2025.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile dagli atti:
«Con ricorso depositato il 19.06.2025 con annessa documentazione, Pt_1
, residente in [...](Slovenia) in località Kneza n. 61/A,
[...] affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 260 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, ha chiesto dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII e darsi corso alle pronunce ancillari ex artt. 268 e 270 CCII;
-il ricorrente, operando richiamo anche a quanto riportato nella relazione del gestore della crisi ex art. 269 comma 2 CCII, ha sostenuto che, sebbene residente in territorio estero sloveno, sussisterebbe, nel caso di specie, la giurisdizione italiana poiché:
-l'art. 11 CCII prevede espressa deroga al principio generale per il quale la giurisdizione italiana sussiste qualora il debitore abbia nel territorio dello Stato il centro degli interessi principali o una dipendenza nel caso di differente previsione di convenzioni internazionali o di normativa dell'Unione Europea;
-il 'Regolamento UE n. 848/2015', relativo alle procedura di insolvenza c.d. transfrontaliere, stabilisce che la giurisdizione debba essere individuata in relazione al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI) che, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale, deve ritenersi coincidente con quello della loro dimora abituale;
-che tale presunzione si applica nel solo caso in cui nei sei mesi precedenti il deposito della domanda non sia intervenuto trasferimento della residenza in altro stato membro e decorso tale termine è onere dell'istante provare differente ubicazione del proprio centro di interessi;
-che egli ricorrente aveva 'mantenuto il proprio COMI' in Italia poiché:
-non esercita attività imprenditoriale o professionale e percepisce trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali italiani (Enasarco e INPS);
-non è proprietario di immobili dislocati nel territorio sloveno e non è titolare di partecipazione societaria alcuna in detto cointesto;
r.g. n.
2 - ricopre la carica di direttore responsabile 'senza quote e senza percepire compenso in 'Palex Eur';
-è sposato con cittadina rumena a nome che non è Persona_1 titolare di reddito alcuno;
-'ha tre fratelli ed è padre di tre figli, tutti residenti in [...]
Adige, ove si reca spesso per curare gli interessi familiari'.
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: […] “definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a delibare la domanda proposta con ricorso depositato il 19.06.2025 da , e volto all'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del suo patrimonio.”. Osservava infatti il Tribunale che, per suo espresso assunto, il ricorrente è residente in stato estero, ossia in Slovenia, facente parte dell'Unione Europea. L'art. 11 CCII prevede che, di regola, l'accesso ad uno strumento di regolazione dell'insolvenza, novero nel quale, a mente dell'art. 2 CCII deve farsi rientrate anche la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. CCII debba essere proposta dinanzi l'autorità giudiziaria italiana qualora il debitore abbia nel territorio dello Stato 'il centro degli interessi principali o una dipendenza' (c.d. COMI), fatta salva differente previsione di natura convenzionale internazionale. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. m) CCII il 'centro degli interessi principali del debitore' deve essere ravvisato nel 'luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi'. L'art. 3 del Regolamento UE n. 848/2015 in tema di 'procedure di insolvenza' stabilisce, al comma 1, che 'sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore …Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi' e al comma 3, per il caso in cui il debitore non eserciti attività imprenditoriale o professionale indipendente, 'si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale'. Pertanto, alla stregua delle norme di riferimento, di derivazione sia eurounitaria che domestica, l'autorità giudiziaria competente al vaglio delle istanza promosse dal debitore per la risoluzione della propria condizione di insolvenza deve essere prioritariamente individuata in relazione al suo luogo di residenza e potrà, quindi, essere differentemente individuata laddove, in ambito territoriale alternativo, sia localizzabile il sito dal quale il debitore governa, in concreto, i propri interessi. Ciò posto, a divisamento del collegio, le circostanze indicate dal ricorrente e dall'OCC nella propria relazione ex art. 269 comma 2 CCII per radicare davanti questo tribunale la cognizione della domanda richiamata in premessa non appaiono utili a consentire di derogare alla regola generale r.g. n. 3 della residenza. Al riguardo l'istante ha chiaramente affermato di avere la propria residenza in Slovenia e gli elementi fattuali che dovrebbero determinare in via alternativa la cognizione di questo tribunale sono stati indicati, in negativo, nell'assenza di beni in sua titolarità nel territorio sloveno, in positivo nella percezione di trattamenti pensionistici erogati da enti previdenziali italiani nel cui territorio, inoltre, i propri figli, in specie nella regione Alto Adige, avrebbero la residenza. Rilevava, di contro, il Tribunale che il medesimo ricorrente ha affermato di ricoprire la carica di 'direttore responsabile' di una società, 'Palex Eur' che, sulla scorta di quanto documentato in atti, è una società costituita ed operante nel territorio sloveno;
il medesimo ricorrente ha poi precisato di non percepire emolumento compensativo alcuno per tale attività gestoria e dell'essere tale prestazione effettuata quale corrispettivo per il godimento locativo di immobile concessogli da tale società.
Ciò evidenziava che la gestione dei propri interessi -e nella specie l'esecuzione di una prestazione che per suo espresso assunto interviene a corrispettivo del godimento dell'immobile costituente casa di propria abitazione come una sorta di 'datio in solutum'- deve riferirsi al suo luogo di residenza. Priva di rilevanza va, poi, considerata l'ulteriore circostanza relativa alla fruizione di trattamenti pensionistici erogati da enti previdenziali italiani, potendo, al riguardo, assumere, in ipotesi, evidenza il luogo di acquisizione dei pertinenti importi che, in difetto di indicazione e prova alcuna in senso contrario, deve identificarsi nel luogo in cui egli risiede e lavora. In forza delle trascritte argomentazioni motive doveva quindi, ad assunto del Tribunale di Roma, ritenersi erronea, perché non in sintonia con il riportato dato normativo di disciplina, l'individuazione nel medesimo Tribunale dell'organo giurisdizionale deputato al vaglio della proposta istanza di apertura di liquidazione controllata, non risultando, tra il ricorrente e il circondario dell'adito ufficio giudiziario, collegamento alcuno giuridicamente rilevante e apprezzabile a tali fini.
ha proposto reclamo avverso la detta decisione, Parte_1
evidenziando che la percezione da parte sua di trattamenti pensionistici in
Italia, e la assenza di beni di proprietà in Slovenia denotassero radicarsi nel nostro paese il COMI di riferimento ai fini del suo ricorso per esdebitazione.
Registrato l'intervento, adesivo, all'accoglimento del reclamo, dell'OCC in epigrafe indicato, il reclamo veniva trattenuto in decisione alla udienza del 7 novembre 2025.
r.g. n. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE L'analisi sul punto di diritto della sussistenza della giurisdizione italiana, nel caso di specie, va svolta partendo dalla posizione soggettiva del debitore che introduceva la domanda di Liquidazione Controllata, quale persona fisica, derivando la sua situazione debitoria da pregressa condizione di imprenditore, ma cessato da oltre un anno. Va ritenuto pertanto allo stesso applicabile l'art.11 CCII, che sancisce che la giurisdizione italiana sussista quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una sua dipendenza. Si deve altresì considerare il richiamo di cui all'art.11 secondo periodo alle convenzioni internazionali ed alla normativa UE. Il riferimento deve considerarsi al regolamento UE 848/2015 “relativo alle procedure di insolvenza” che prevede, per quanto qui interessa: Articolo 1, 1 comma, ultimo periodo: ”le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A”. Tale allegato prevede tra le procedure la liquidazione dei beni” Sulla competenza giurisdizionale internazionale, infatti, ai sensi delle disposizioni di:
Articolo 3.1: ”sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i Giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il COMI del debitore“.
Articolo 3.2: “per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza”.
Articolo 3.3: “per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume fino a prova contraria che il centro degli interessi sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in altro Stato membro entro il periodo di 3 mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza”;
Articolo 3.4.: ”per le altre persone fisiche si presume fino a prova contraria che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente al domanda di apertura della procedura di insolvenza”
Nel caso di specie è da ritenersi applicabile questa ultima previsione in virtù della posizione soggettiva del debitore, che attualmente è persona fisica non svolgente né attività imprenditoriale né attività professionale. Avendo il Gestore verificato che la residenza in Slovenia è stata trasferita nel 2020 come si evince dalla data di rilascio della carta di identità slovena (doc.1 ricorrente) e dunque anteriormente al periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza, del giugno 2025,
r.g. n. 5 occorre vengano acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione di cui all'articolo citato 3.4 del detto Regolamento. Non applicabile invece l'art.3 2 comma Regolamento citato laddove si stabilisce: “se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano su tale territorio.” Infatti all'articolo 2, nella sezione definizioni è riportato al n.10) “dipendenza” qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni”, fattispecie applicabile non solo all'imprenditore o professionista ancora in attività, ma anche a chi esercita comunque, come dichiarato dal Pt_1 una attività gestoria, seppure a titolo gratuito, del patrimonio di altro soggetto;
la gestione della società Palex Eur, di diritto sloveno, a fronte della disponibilità a prezzo irrisorio di un immobile in Tolmin (Slovenia), sono senz'altro elementi, come correttamente rilevato dal Tribunale, idonei a fondare una valutazione di sussistenza del COMI riferibile al nel Pt_1 paese straniero dove da alcuni anni risiede.
Non è sufficiente, in assenza della presenza di altri beni in Italia, che potrebbero formare l'attivo per il soddisfacimento dei creditori nell'ambito della liquidazione controllata, la mera percezione (pure goduta sul territorio di residenza) di due trattamenti pensionistici erogati da enti italiani (INPS ed ENASARCO).
Va pertanto confermata la decisione del Tribunale di Roma in punto di insussistenza della giurisdizione italiana riguardo al ricorso per sovraindebitamento del . Parte_1
Nulla sulle spese, in carenza di una situazione di contraddittorio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Parte_1
Roma in data di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta il reclamo,
b) nulla sulle spese;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio r.g. n. 6 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7