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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VITTORI GIANFRANCO giusta procura in atti;
ATTORE
contro rappresentato e difeso dall'avv. FRATICELLI MASSIMILIANO giusta procura in CP_1
atti;
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio e la Pt_1 Controparte_2
compagnia assicurativa al fine di agire in rivalsa e recuperare, ex art. 41 L. 183/2010, le CP_1 prestazioni previdenziali erogate in favore di - in particolare 189.894,16 euro a titolo di Parte_2
pensione di inabilità civile e 117.175,26 euro di indennità di accompagnamento - in dipendenza del sinistro stradale occorso in data 11.02.2014, allorquando la stessa è stata investita dal veicolo Fiat Punto,
tg. BL 873 EJ, condotto da . Controparte_2
L'istituto previdenziale affermava, infatti, che la conducente , non avendo visto il pedone CP_2 attraversare la carreggiata né azionato tempestivamente i freni del veicolo, era la responsabile esclusiva del sinistro e delle conseguenti lesioni riportate da . Spiegava, inoltre, di aver citato anche Parte_2
l' in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo in questione all'epoca del sinistro e che CP_1
la stessa, nonostante le numerose diffide di pagamento, non aveva mai provveduto al rimborso delle predette somme. Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di “dichiarare la convenuta Controparte_2
esclusiva responsabile per colpa delle lesioni subite da in conseguenza dell'incidente Parte_2
stradale di cui in narrativa e, di conseguenza, condannare res. in Largo delle Controparte_2
Camelie n. 10/A - 63100 Ascoli Piceno (AP), e la società per azioni in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. corrente Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, in solido fra loro, a pagare all'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Parte_1
surrogazione ex art. art 41, comma 1 Legge n. 183 del 4 novembre 2010, la somma di euro 389.237,73 o
di quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i noti indici Istat, dal 01/09/2023 al saldo. Con vittoria di diritti, spese
e onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la società che, affermando di non essere la compagnia assicuratrice CP_1 del veicolo all'epoca del sinistro, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. Sempre in via preliminare eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di surroga azionato dall' ai sensi Pt_1 dell'art. 2947, terzo comma, c.c., asserendo di aver ricevuto la prima richiesta di rimborso solo in data
10.10.2022, ovvero ben otto anni dopo il sinistro.
Nel merito, la compagnia assicuratrice contestava in fatto ed in diritto quanto sostenuto dall' , Pt_1 ritenendo sussistente il concorso di colpa di nella causazione dell'evento dannoso per Parte_2 aver la stessa attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell'art. 190 C.d.S.
La convenuta contestava anche il quantum della pretesa attorea, affermando che l' non aveva Pt_1 adeguatamente provato l'asserita erogazione della complessiva somma di 307.069,42 euro a titolo di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento a favore di . Parte_2
Pertanto, concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: - in via preliminare, accertata la carenza di legittimazione passiva di respingere la domanda attorea, così come proposta, CP_1
in quanto improponibile e/o inammissibile e, comunque, infondata, con ogni conseguenziale statuizione
di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto della precedente eccezione, accertata l'intervenuta prescrizione nei riguardi di del diritto di surroga vantato dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, terzo comma, CP_1 Pt_1
c.c. respingere la domanda attorea, così come proposta, in quanto improponibile e/o inammissibile e,
comunque, in-fondata, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
-
nel merito, ferme restando le precedenti eccezioni preliminari, nella denegata e davvero non creduta
ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, accertato il concorso di colpa della danneggiata, IG.ra
, nel de-terminismo dell'evento de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 190, secondo Parte_2 comma C.d.S., accertata altresì l'opponibilità di tale concorso all'Assicuratore sociale contenere Pt_1
l'indennizzo eventualmente dovuto in favore del medesimo nei limiti della quota-parte di responsabilità imputabile alla IG.ra , proprietaria e conducente del veicolo investitore, con ogni Controparte_2 conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare l'indennizzo eventualmente dovuto in favore dell' agli importi dal medesimo concretamente versati in favore della IG.ra , Pt_1 Parte_2 ove documentalmente provati, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
All'udienza del 23.02.2024 veniva dichiarata la contumacia di e, ritenuto il Controparte_2
procedimento di natura prettamente documentale, venivano rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di
CTU avanzate da parte attrice.
Con nota del 6.03.2024 parte attrice depositava la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.,
successivamente ribadita nella comparsa conclusionale assieme alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
La rinuncia agli atti così formulata non veniva accettata dalla compagnia convenuta, la quale chiedeva
“una rinuncia totale comprendente sia gli atti, che l'azione”, nonché il rimborso delle spese processuali.
Il procedimento era chiamato all'udienza del 24.01.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. -
udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda andrà respinta per carenza di legittimazione passiva della società convenuta.
È documentalmente provato che il veicolo coinvolto nel sinistro era, all'epoca dei fatti, assicurato con la compagnia polizza n. 5190501559412 (cfr. relazione incidente stradale di Controparte_3 cui all'atto di citazione, doc. 1) e che, in data 31.12.2013, la citata Compagnia si è fusa per incorporazione nella (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del convenuto, doc. 4). Controparte_4
Pur essendo provata, altresì, la circostanza per cui la con contratto di Controparte_4 cessione di ramo d'azienda concluso il 30.06.2014, ha trasferito all'odierna convenuta la gestione di alcune polizze assicurative (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attore, doc. 9) all'art.
3.1 lett. b del contratto le parti precisavano che, relativamente alle passività trasferite, “Al fine di non incorrere in
dubbio, le Parti concordano che: (…) (ii) con riferimento alle passività relative alle Polizze Trasferite,
l'Acquirente sarà responsabile unicamente per quelle passività o sinistri che occorreranno successivamente alla Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. Nell'art.
3.2 del medesimo contratto le parti ribadivano che “Sono escluse dal Ramo d'Azienda e pertanto non saranno trasferite all'Acquirente, rimanendo dunque in capo al Venditore, tutte quelle attività, passività e rapporti non ricomprese tra i Rapporti Giuridici e le Attività Trasferite e tra le Passività Trasferite ai sensi del
precedente articolo 3.1. Più in particolare sono esclusi dal Ramo d'Azienda, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: (i) le passività derivanti dai sinistri inerenti alle Polizze Trasferite occorsi prima della
Data di Efficacia della Seconda Esecuzione, anche se denunciati successivamente, nonché le riserve sinistri afferenti le Polizze Trasferite e i relativi attivi a copertura”. Nell'atto integrativo e ricognitivo di cessione di ramo d'azienda sottoscritto in data 22.12.2015 la e l'odierna convenuta premettevano che “con scrittura privata del 19 Controparte_5 dicembre 2014, autenticata dal Notaio in Milano n.11668/6018 di rep. (reg. all'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Milano 1 in data 29 dicembre 2014 al n. 35151 serie 1T) (di seguito Atto Ricognitivo) le
Parti hanno dichiarato, dato atto, confermato e riconosciuto che in virtù dell'avveramento delle
Condizioni Sospensive e come convenuto ai sensi del Contratto, il trasferimento del Portafoglio si è
definitivamente perfezionato con effetto traslativo a far data dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2014 dovendo pertanto intendersi tale data come la Data di Efficacia della Seconda Esecuzione” (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, doc. 8).
Sulla scorta delle clausole contrattuali richiamate si evince dunque che, essendo il sinistro oggetto di causa verificatosi l'11.02.2014 – ovvero in data antecedente alla data di efficacia della cessione del ramo di azienda in favore dell' riportata nel contratto – sussiste la carenza di legittimazione passiva CP_1 dell'odierna società convenuta.
La carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso da parte della società convenuta è, del resto, riconosciuta dallo stesso attore che, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di “aver già aderito alla richiesta di estromissione di ” e ha chiesto l'estinzione del giudizio per rinuncia CP_1 agli atti.
In considerazione del comportamento processuale dell'attore, che ha agito in giudizio nei confronti dell' pur avendo, sin dal momento dell'istaurazione della presente lite, tutti gli elementi CP_1
necessari e sufficienti ad individuare correttamente il legittimato passivo della presente azione di rivalsa
(a cui, del resto, già in data 24.01.2019 e 25.01.2019 ha inviato le richieste di rimborso delle spese previdenziali erogate in favore di , come comprovato dai doc. da 1 a 4 allegati alla prima Parte_2 memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attore), non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Le stesse seguiranno, dunque, la soccombenza, ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte vittoriosa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale-solo deposito note in sostituzione udienza ex art. 127 ter c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1386/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così
provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva della CP_1
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 29.1.2024 Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VITTORI GIANFRANCO giusta procura in atti;
ATTORE
contro rappresentato e difeso dall'avv. FRATICELLI MASSIMILIANO giusta procura in CP_1
atti;
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio e la Pt_1 Controparte_2
compagnia assicurativa al fine di agire in rivalsa e recuperare, ex art. 41 L. 183/2010, le CP_1 prestazioni previdenziali erogate in favore di - in particolare 189.894,16 euro a titolo di Parte_2
pensione di inabilità civile e 117.175,26 euro di indennità di accompagnamento - in dipendenza del sinistro stradale occorso in data 11.02.2014, allorquando la stessa è stata investita dal veicolo Fiat Punto,
tg. BL 873 EJ, condotto da . Controparte_2
L'istituto previdenziale affermava, infatti, che la conducente , non avendo visto il pedone CP_2 attraversare la carreggiata né azionato tempestivamente i freni del veicolo, era la responsabile esclusiva del sinistro e delle conseguenti lesioni riportate da . Spiegava, inoltre, di aver citato anche Parte_2
l' in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo in questione all'epoca del sinistro e che CP_1
la stessa, nonostante le numerose diffide di pagamento, non aveva mai provveduto al rimborso delle predette somme. Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di “dichiarare la convenuta Controparte_2
esclusiva responsabile per colpa delle lesioni subite da in conseguenza dell'incidente Parte_2
stradale di cui in narrativa e, di conseguenza, condannare res. in Largo delle Controparte_2
Camelie n. 10/A - 63100 Ascoli Piceno (AP), e la società per azioni in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. corrente Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, in solido fra loro, a pagare all'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Parte_1
surrogazione ex art. art 41, comma 1 Legge n. 183 del 4 novembre 2010, la somma di euro 389.237,73 o
di quella maggiore o (in subordine) minore che risulterà in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i noti indici Istat, dal 01/09/2023 al saldo. Con vittoria di diritti, spese
e onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la società che, affermando di non essere la compagnia assicuratrice CP_1 del veicolo all'epoca del sinistro, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. Sempre in via preliminare eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di surroga azionato dall' ai sensi Pt_1 dell'art. 2947, terzo comma, c.c., asserendo di aver ricevuto la prima richiesta di rimborso solo in data
10.10.2022, ovvero ben otto anni dopo il sinistro.
Nel merito, la compagnia assicuratrice contestava in fatto ed in diritto quanto sostenuto dall' , Pt_1 ritenendo sussistente il concorso di colpa di nella causazione dell'evento dannoso per Parte_2 aver la stessa attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell'art. 190 C.d.S.
La convenuta contestava anche il quantum della pretesa attorea, affermando che l' non aveva Pt_1 adeguatamente provato l'asserita erogazione della complessiva somma di 307.069,42 euro a titolo di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento a favore di . Parte_2
Pertanto, concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: - in via preliminare, accertata la carenza di legittimazione passiva di respingere la domanda attorea, così come proposta, CP_1
in quanto improponibile e/o inammissibile e, comunque, infondata, con ogni conseguenziale statuizione
di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto della precedente eccezione, accertata l'intervenuta prescrizione nei riguardi di del diritto di surroga vantato dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, terzo comma, CP_1 Pt_1
c.c. respingere la domanda attorea, così come proposta, in quanto improponibile e/o inammissibile e,
comunque, in-fondata, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
-
nel merito, ferme restando le precedenti eccezioni preliminari, nella denegata e davvero non creduta
ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, accertato il concorso di colpa della danneggiata, IG.ra
, nel de-terminismo dell'evento de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 190, secondo Parte_2 comma C.d.S., accertata altresì l'opponibilità di tale concorso all'Assicuratore sociale contenere Pt_1
l'indennizzo eventualmente dovuto in favore del medesimo nei limiti della quota-parte di responsabilità imputabile alla IG.ra , proprietaria e conducente del veicolo investitore, con ogni Controparte_2 conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare l'indennizzo eventualmente dovuto in favore dell' agli importi dal medesimo concretamente versati in favore della IG.ra , Pt_1 Parte_2 ove documentalmente provati, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
All'udienza del 23.02.2024 veniva dichiarata la contumacia di e, ritenuto il Controparte_2
procedimento di natura prettamente documentale, venivano rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di
CTU avanzate da parte attrice.
Con nota del 6.03.2024 parte attrice depositava la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.,
successivamente ribadita nella comparsa conclusionale assieme alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
La rinuncia agli atti così formulata non veniva accettata dalla compagnia convenuta, la quale chiedeva
“una rinuncia totale comprendente sia gli atti, che l'azione”, nonché il rimborso delle spese processuali.
Il procedimento era chiamato all'udienza del 24.01.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. -
udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda andrà respinta per carenza di legittimazione passiva della società convenuta.
È documentalmente provato che il veicolo coinvolto nel sinistro era, all'epoca dei fatti, assicurato con la compagnia polizza n. 5190501559412 (cfr. relazione incidente stradale di Controparte_3 cui all'atto di citazione, doc. 1) e che, in data 31.12.2013, la citata Compagnia si è fusa per incorporazione nella (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del convenuto, doc. 4). Controparte_4
Pur essendo provata, altresì, la circostanza per cui la con contratto di Controparte_4 cessione di ramo d'azienda concluso il 30.06.2014, ha trasferito all'odierna convenuta la gestione di alcune polizze assicurative (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attore, doc. 9) all'art.
3.1 lett. b del contratto le parti precisavano che, relativamente alle passività trasferite, “Al fine di non incorrere in
dubbio, le Parti concordano che: (…) (ii) con riferimento alle passività relative alle Polizze Trasferite,
l'Acquirente sarà responsabile unicamente per quelle passività o sinistri che occorreranno successivamente alla Data di Efficacia della Seconda Esecuzione”. Nell'art.
3.2 del medesimo contratto le parti ribadivano che “Sono escluse dal Ramo d'Azienda e pertanto non saranno trasferite all'Acquirente, rimanendo dunque in capo al Venditore, tutte quelle attività, passività e rapporti non ricomprese tra i Rapporti Giuridici e le Attività Trasferite e tra le Passività Trasferite ai sensi del
precedente articolo 3.1. Più in particolare sono esclusi dal Ramo d'Azienda, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: (i) le passività derivanti dai sinistri inerenti alle Polizze Trasferite occorsi prima della
Data di Efficacia della Seconda Esecuzione, anche se denunciati successivamente, nonché le riserve sinistri afferenti le Polizze Trasferite e i relativi attivi a copertura”. Nell'atto integrativo e ricognitivo di cessione di ramo d'azienda sottoscritto in data 22.12.2015 la e l'odierna convenuta premettevano che “con scrittura privata del 19 Controparte_5 dicembre 2014, autenticata dal Notaio in Milano n.11668/6018 di rep. (reg. all'Agenzia Persona_1 delle Entrate di Milano 1 in data 29 dicembre 2014 al n. 35151 serie 1T) (di seguito Atto Ricognitivo) le
Parti hanno dichiarato, dato atto, confermato e riconosciuto che in virtù dell'avveramento delle
Condizioni Sospensive e come convenuto ai sensi del Contratto, il trasferimento del Portafoglio si è
definitivamente perfezionato con effetto traslativo a far data dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2014 dovendo pertanto intendersi tale data come la Data di Efficacia della Seconda Esecuzione” (prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, doc. 8).
Sulla scorta delle clausole contrattuali richiamate si evince dunque che, essendo il sinistro oggetto di causa verificatosi l'11.02.2014 – ovvero in data antecedente alla data di efficacia della cessione del ramo di azienda in favore dell' riportata nel contratto – sussiste la carenza di legittimazione passiva CP_1 dell'odierna società convenuta.
La carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso da parte della società convenuta è, del resto, riconosciuta dallo stesso attore che, nella propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di “aver già aderito alla richiesta di estromissione di ” e ha chiesto l'estinzione del giudizio per rinuncia CP_1 agli atti.
In considerazione del comportamento processuale dell'attore, che ha agito in giudizio nei confronti dell' pur avendo, sin dal momento dell'istaurazione della presente lite, tutti gli elementi CP_1
necessari e sufficienti ad individuare correttamente il legittimato passivo della presente azione di rivalsa
(a cui, del resto, già in data 24.01.2019 e 25.01.2019 ha inviato le richieste di rimborso delle spese previdenziali erogate in favore di , come comprovato dai doc. da 1 a 4 allegati alla prima Parte_2 memoria ex art. 171 ter c.p.c. dell'attore), non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Le stesse seguiranno, dunque, la soccombenza, ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte vittoriosa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale-solo deposito note in sostituzione udienza ex art. 127 ter c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1386/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così
provvede:
- Respinge la domanda di parte attrice per carenza di legittimazione passiva della CP_1
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 29.1.2024 Il Giudice
Enza Foti