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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti_________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena _________ Consigliere
Nella causa celebrata ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente SENTENZA nel procedimento n.163/2023 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1897 del 4.11.2022, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria R.G e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'Avv. Valeria Grandizio;
[...]
[...
[...]
[...]
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. T. Concettina Siciliano;
Controparte_1
CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il giorno 6 aprile 2023, l' ha proposto Pt_1 impugnazione avverso la sentenza n. 1897 del 4.11.2022 del Tribunale di Reggio Calabria dott. Antonio Salvati , resa in forma contestuale, con la quale si è affermata la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009. Pt_1
Il Tribunale ,dopo avere rigettato l'eccezione di merito ritenendo dovuto il pagamento alla gestione separata, ha però accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale del carico contributivo oggetto di causa, individuando il dies a quo in quello previsto per il versamento dei contributi previdenziali in questione, a sua volta coincidente con quello per il versamento delle imposte dovute per il medesimo anno – e quindi nel 16.6.10. Con il gravame l' ha affermato l'erroneità della decisione Parte_2 assumendo che la decorrenza della prescrizione andasse fissata dal 6 luglio 2010 poiché l'art 18 dlgs 241 del 1997 stabilisce il versamento dei contributi in ragione dei termini per le dichiarazioni dei redditi, e che il DPCM del 10.6.2010 ha prorogato il termine di scadenza dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per cui la notifica dell'atto impugnato interruttiva aveva escluso la prescrizione. L' ha rilevato con l'appello che la scadenza del versamento decorreva dal Pt_1
06.07.2010, pertanto, il provvedimento il provvedimento con il quale è stata comunicata l'iscrizione - del 09.06.2015 - pacificamente ricevuto in data notificato il 1° luglio 2015 per come indicato dalla stessa parte in ricorso- è tempestivo e che successivamente, con la notifica dell'avviso di addebito del 30 marzo 2021, erano stati ulteriormente interrotti i termini di prescrizione. L'appellata si è costituita in giudizio, senza interporre appello incidentale al capo concernente la debenza dei contributi, continuando comunque ad eccepire gli originari motivi di merito, ribadendo in ogni caso l'eccezione di prescrizione concludendo per la conferma della sentenza.
Con decreto del Presidente di Sezione è stata fissata la data dell' 8/4/25 quale termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter modalità di trattazione definita per la presente controversia, alla scadenza, il Collegio preso atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare, ha deciso come da dispositivo e motivazione contestualmente depositati e pubblicati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, come illustrato nello svolgimento del processo, dopo avere ritento infondato il motivo di merito e corretta l'iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
Ha escluso, infatti, l'applicabilità della proroga di cui al DPCM 8 giugno 2010, n. 140, pubblicata il 10 giugno 2010, affermando che <trattandosi di redditi 2009, e dovendosi quindi individuare il dies a quo a partire dal quale detta contribuzione risultava esigibile (16.6.10), deve ritenersi che l' abbia notificato dopo il maturarsi della prescrizione Pt_1 quinquennale ex L.335/1995 il provvedimento di iscrizione nella Gestione Separata (1.7.15). Non è invocabile al riguardo il principio di diritto recentemente pronunciato dalla Cassazione (Cass., 4899/2021) con riferimento ai redditi 2010 (dichiarazione reddituale 2011), atteso che per il 2009 – e quindi per l'anno oggetto di causa - lo spostamento della data per la presentazione della dichiarazione reddituale al 16.7.10 è stato consentito dal D.P.C.M. 10.6.2010 dietro pagamento di una seppur minima maggiorazione. Non si tratta quindi, come invece sostenuto dall' della proroga dell'originario termine del 16.6.10 ma di una facoltà alternativa Pt_1 onerosa, che non muta pertanto il termine iniziale per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo reddituale. In quanto tale, il predetto termine del 16.7.10 non può essere considerato come dies a quo per il computo della prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dalla ricorrente
-> Pt_3 Con l'appello l ha ribadito che, viceversa, la prescrizione doveva, in base al Pt_1
DPCM vigente ratione temporis, farsi decorrere, anche nel caso in esame, dal 6 luglio
2010. L'appello è fondato atteso che la decorrenza della prescrizione per effetto della proroga è stata spostata al 6 luglio 2010 anche per l'appellata.
Va premesso che questa Corte si è espressa sulla capacità dei DPCM di differire i termini di decorrenza della prescrizione al pari di quelli per l'obbligo di versamento contributivo in adesione alla S.C.( vedasi Cass. 28133/2021 e più di recente
5199/2022), affermando in coerenza a tale intendimento che l'individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso,
<costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso di specie (il D.P.C.M. in oggetto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997)>> (così Cassazione n. 5199/2022 in relazione ai contributi per l'anno 1996 )
Circa l'applicabilità della proroga a prescindere dall'operatività del regime fiscale dei minimi questo Collegio ( ex multis sentenza RG 244/2021 est ha aderito Pt_4 all'opinione della Suprema Corte, per cui, ai fini del differimento della scadenza, rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non anche la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (tra le numerose conformi,
v. Cass. n. 10273 del 2021, nn. 22336, 23309, 23314 e 24668 , 33007 del 2022). Si è già detto che l'affermazione che esclude dall'efficacia della proroga chi sia assoggettato al regime fiscale dei minimi, contraddice l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte del dettato del DPCM essendosi precisato, nella sentenza n. 10273/2021, che «giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit. (qui, ratione temporis, d. P.C.M. 12 maggio 2011, che peraltro come detto contiene un regime di proroga ancora più generalizzato, n.d.r.), il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss>>. Tale intendimento è stato riaffermato con le pronunce 11256/2022, n.1652/2022, 37530/2021, 37493/2021 e questo Collegio ha per altro ravvisato nella espressione < attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore>> una locuzione intesa ad individuare l'intera categoria professionale ponendo l'accento sulle << attività economiche>>. Sicché, senza dubbio, deve aversi riguardo alla circostanza che la scadenza del pagamento dell'imposta (per il saldo) per i redditi del 2009 era stata prorogata al 6 luglio 2010 in forza del DPCM citato, con l'effetto che il quinquennio decorrente da tale data scadeva il 6 luglio 2010, e la richiesta di pagamento formulata pacificamente il 1° luglio 2015, ha pertanto, interrotto utilmente la prescrizione, tenendo conto che l'avviso di addebito impugnato è stato ricevuto in data 30.3.21.
Le spese del grado sono integralmente compensate in considerazione della obiettiva controvertibilità del testo normativo di riferimento, controvertibilità di cui è espressione il diverso intendimento del giudice di primo grado rispetto all'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso dall' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore con ricorso depositato il 6 aprile 2023, nei confronti di con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 1897/22 emessa il 4.11.22 dal Tribunale-GL di Reggio Calabria disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta l'originaria domanda.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 9/4/25. Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti