Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 84-1/2024 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto x art. 38 D.L. n. 14/2019 (di seguito per brevità CCII) da: in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Natalia del Olmo
Guarido e Vincenzo Maria Scarano del Foro di Roma, giusta procura in atti nei confronti di: cod. fisc. ) con sede legale in Pescara (PE) Parte_2 P.IVA_1
alla Via Cetteo Ciglia n. 70 con l'intervento di: on sede legale in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13, rappresentata e Controparte_1
difesa dal Prof. Avv. Giustino Di Cecco giusta procura per atto Notaio di Milano Persona_1
rep. n. 51801 del 23 dicembre 2004
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 la società di diritto cinese, ha Parte_1 chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2
della quale risulta creditore della somma complessiva pari a USD 199.995,28 (pari a circa €
[...]
191.840,00), a titolo di corrispettivo per diversi ordini di acquisto (proforma invoice) per la fornitura di un ingente quantitativo di imballi di erbetta sintetica.
All'udienza tenutasi il 16 luglio 2024 compariva il solo legale del creditore Parte_1
il quale rappresentava di aver da ultimo richiesto la notifica del ricorso e del decreto di
[...]
fissazione di udienza a mezzo posta, tornata al mittente per irreperibilità del destinatario;
il Giudice
Con successivo ed autonomo ricorso del 17/07/2024, riunito d'ufficio al procedimento unitario già pendente, interveniva la creditore a sua volta della debitrice per la Controparte_1 somma di € 10.144,55, in forza di decreto ingiuntivo n. 5395/2023 emesso dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento monitorio N.R.G. 9546/2023, dichiarato esecutivo, ex art. 647 c.p.c., in data 15 maggio 2023 con decreto n. cronol. 13709/2023, non opposto e ritualmente notificato unitamente all'atto di precetto.
All'udienza del 10 settembre compariva il legale del creditore Controparte_1 rappresentando di aver provveduto egli stesso alla notifica ai sensi dell'art. 40 comma 6° del CCII, tramite deposito presso la Casa Comunale di Pescara, del proprio ricorso alla società debitrice unitamente al verbale d'udienza del 16/07/2024 nel rispetto dei termini a comparire;
il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Con ordinanza del 08/10/2024, il Collegio, dato atto del decesso avvenuto a Lanciano (CH) nel dicembre 2022 dell'amministratore unico della società debitrice Parte_2
e considerato che tale circostanza rappresentava un impedimento all'instaurazione del
[...]
contraddittorio e del diritto di difesa della resistente con conseguente nullità degli atti successivi adottati in violazione, ha ritenuto di dover procedere con la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., individuando in tale soggetto il Dott. fissando per la Controparte_2 sua audizione l'udienza del 17/12/2024.
A quell'udienza i procuratori dei creditori, e Parte_1 Controparte_1
insistevano per la dichiarazione di apertura della liquidazione. Mentre per la società resistente
[...]
il Dott. curatore speciale, non si opponeva all'apertura della procedura rappresentando a CP_2 verbale che “oltre ai crediti degli istanti vi sono crediti erariali per oltre quattrocentomila euro e che dall'ultimo bilancio depositato (2020) risulta un volume di ricavi di 2 milioni e ottocentomila circa, mentre l'attivo patrimoniale risulta insussistente, esclusi i crediti per circa euro trecentomila e disponibilità liquide di circa cinquantamila”.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di costruzione di edifici residenziali e non;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'esercizio del 2020 nel cui Conto Economico sono dichiarati ricavi per oltre €
2.700.000,00; osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi”
(Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto i crediti vantati dagli istanti, circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- l'unico attivo sembra costituito da crediti per circa euro trecentomila, risultanti dall'ultimo bilancio depositato (2020), ma – considerato il tempo trascorso- gli stessi appaio di difficile realizzazione;
- la società debitrice presenta altresì, come attestato a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 CCII debiti complessivi presso l'Agente per la Riscossione pari ad € 431.863,68;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società è attiva e non è stata ad oggi cancellata;
Considerato che, come già più volte affermato da copiosa giurisprudenza, il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare
(Cassazione civile sez. I, 25/06/2018, n.16683), si può ritenere che, nel caso di specie, i debiti scaduti e non pagati dal debitore eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII. Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
(cod. fisc. e P.IVA n. con sede legale in Pescara (PE) alla Via Parte_2 P.IVA_1
Cetteo Ciglia n. 70 – 65128;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
[...]
, con studio in Pescara, Piazza I Maggio, 4 65122 Pescara, professionista iscritto nell'albo Per_2
di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195
del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 20/05/2025 ore 09.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del
Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio