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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2030 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F.: – P. IVA: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede legale in Paola (CS), Complesso Sant'Agostino, Largo Mons.
Perrimezzi, n. 6, elettivamente domiciliato in Luigi Sturzo n. 8 presso lo studio dell'avv. Libero Borsani (C.F.
) e avv. CO Santelli (C.F. C.F._1
) che lo rappresentano e difendono in virtù C.F._2
di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 26.3.2025.
- appellante contro (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO Cirillo in;
Pt_1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._4
domiciliato presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO Cirillo;
(C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._5
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. Eugenio Garritano;
(C.F. elettivamente CP_3 C.F._6
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO De SA;
(C.F. ) elettivamente domiciliata CP_4 C.F._7
presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv.
CO De SA;
De SA CO (C.F. ), già C.F._8
contumace in primo grado, nella qualità di chiamato all'eredità di
; Persona_1
(C.F. ), già contumace Controparte_5 C.F._9
in primo grado, nella qualità di all'eredità di;
Persona_1
(C.F. , già Controparte_6 C.F._10
contumace in primo grado, nella qualità di chiamato all'eredità di
; Persona_1
pag. 2/13 (C.F. nella qualità di CP_7 C.F._11
chiamato all'eredità di , già contumace Controparte_8
in primo grado, quale chiamata all'eredità di;
Persona_1
(C.F. ) nella qualità di CP_9 C.F._12
chiamato all'eredità di , già contumace, Controparte_8
quale chiamata all'eredità di;
Persona_1
(C.F. ) nella qualità Controparte_10 C.F._13
di chiamato all'eredità di già Controparte_8
contumace in primo grado, quale chiamata all'eredità di Per_1
;
[...]
- appellati contumaci
nonché
Controparte_11
(cf. elettivamente domiciliata presso lo studio del P.IVA_3
suo procuratore in costituito primo grado avv. Adolfo Segreti, in
Via Nazionale, 153; Pt_1
- appellata contumace
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia la Corte adita, reietta ogni Parte_1
contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento del presente appello e per i motivi di cui in narrativa, in totale riforma
pag. 3/13 della sentenza n. 226/2019 del Tribunale di Paola pubblicata il
22/03/2019, accertato e dichiarato l'errore di fatto e di diritto
1) condannare la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore del della somma di € 9.262,71, così come Parte_1
individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda (in relazione agli immobili già in sua proprietà distinti in catasto rispettivamente al: fg. 16 p.lla
159/5 - ex 159/1 - quota in proprietà 1/1 € 4.767,52; fg. 16 p.lla
112/2 e 59/3 graffata alla p.lla 112/2 quota in proprietà 1/1 €
4.495, 19);
2) condannare in solido i convenuti e Parte_2 CP_1
al pagamento in favore del della somma di
[...] Parte_1
€ 8.990,39, così come individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda, in relazione all' immobile già in loro proprietà in ragione del 50% ciascuno distinto in catasto fg. 16 p.lla 159/2 donato in corso di causa con atto Notar del 16/02/2015 a NN Persona_2
AL);
3) condannare in solido i convenuti , , CP_3 CP_4
ed i chiamati all'eredità di CP_2 Persona_3
, De SA CO e
[...] Controparte_12
e al pagamento in
[...] CP_9 Controparte_10
favore del della somma di € 3 .904,90, così come Parte_1
individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda (in relazione all'immobile in proprietà comune distinto catasto al fg. 16 p.lla 112/3 e 159/4
pag. 4/13 graffata alla p.lla 112/3) ovvero nella somma minore o maggiore che I 'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà accertata.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio”.
pag. 5/13
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione del 15 ottobre 2009, il Parte_1
evocava in giudizio Controparte_1 Parte_2 CP_2
e per sentire condannare i convenuti, Persona_1 CP_4
ciascuno per la quota di rispettiva spettanza, al pagamento della somma di euro 22.158,00, quali spese sostenute dall'ente per l'eliminazione dello stato di pericolo all'incolumità pubblica e in favore dello stabile di loro proprietà, avendone riscontrato le condizioni di precarietà e fatiscenza ed ordinato ai proprietari l'immediata esecuzione dei lavori necessari e urgenti, con ordinanza sindacale numero 39 del 10 giugno 2004.
Il 4 ottobre 2004, la polizia municipale comunicava l'inottemperanza all'ordinanza sindacale;
la giunta comunale approvava la relazione tecnico-economica redatta dal responsabile del procedimento per la tipologia delle opere necessarie e con determina n. 83 del 16 agosto 2005 i lavori venivano affidati alla ditta di costruzioni edili di . Controparte_11
Nel corso del processo veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta suddivisione in quote e per la ripartizione delle spese tra i proprietari.
I convenuti e eccepivano CP_1 Pt_2
l'inadempimento della ditta appaltatrice, che non avrebbe eseguito tutte le opere commissionate, e quindi di aver completato i lavori a titolo personale per un importo di circa 9.000 euro;
di conseguenza,
pag. 6/13 le somme erogate dal comune alla ditta erano eccessive, proponendo la compensazione tra il e la somma eventualmente dovuta in favore dell'ente attore.
In particolare, la ditta appaltatrice si sarebbe resa inadempiente per non aver completato le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'intero immobile;
nello specifico per ciò che riguarda l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, opera necessaria e indispensabile cui avrebbe provveduto in Controparte_1
proprio, avvalendosi di una ditta di propria fiducia.
2.
La sentenza impugnata, riassunti i fatti di causa, ha ritenuto la domanda infondata per assenza di un contratto scritto tra la pubblica amministrazione e la ditta cui venivano affidati i lavori.
Scrive il primo giudice che, sia nella produzione del
[...]
sia in quella della ditta (terza chiamata in causa), vi Pt_1
sarebbe solo la delibera di affidamento dei lavori, nel cui testo è riportato che l'ente si riservava di stipulare con l'impresa di
[...]
“regolare contratto per l'affidamento dei lavori di CP_11
cui in oggetto”, accertando che tale contratto non risulta presente in atti, con conseguente nullità dell'appalto affidato alla ditta, nullità non sanabile e da rilevare d'ufficio.
Il primo giudice aggiungeva che, mancando il contratto di appalto, nullo perché privo del requisito della forma scritta, lo stesso ente non avrebbe potuto agire nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, trattandosi di azione sussidiaria da pag. 7/13 valutare in astratto, non esercitabile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica.
3.
Propone appello il facendo presente che la Parte_1
sentenza è erronea in quanto il contratto tra l'ente e l'impresa artigiana è regolarmente Controparte_11
presente ed allegato agli atti, per cui il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore di percezione, avendo supposto inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente nelle allegazioni.
Tanto premesso, il cita in appello Parte_1 [...]
e , CP_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
nonché gli eredi di e per Persona_1 Controparte_8
sentire condannare gli stessi in solido al pagamento delle rispettive quote, così come individuate dalla relazione peritale del c.t.u. depositata nel primo grado di giudizio;
notifica l'impugnazione anche alla terza chiamata Controparte_11
.
[...]
4.
Tutte le parti citate sono rimaste contumaci.
Con comparsa di costituzione nuovo difensore del 26.3.2025, il ha depositato la delibera di Giunta n. 47 e l'atto Parte_1
di transazione sottoscritto dal Sindaco del e delle Parte_1
parti che hanno deciso di transigere la vertenza, con conseguente rinuncia al giudizio di appello nei loro confronti.
pag. 8/13 È stata quindi chiesta l'estromissione dal presente giudizio di
, , De SA CO, CP_4 CP_3 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_9
, quali eredi di , e Controparte_10 Persona_1 CP_13
e nella loro qualità di eredi di CP_14 CP_15
CP_2
Sono, quindi, rimasti in causa gli appellati contumaci e , che secondo l'ente appellante Controparte_1 Parte_2
sarebbero da condannare in solido al pagamento, nei confronti del della somma di € 8.990,39, così come individuata Parte_1
dal nominato c.t.u. in primo grado e avendo la proprietà in comune al 50%, ed in euro 9.262,57 a carico della sola in Controparte_1
relazione agli immobili già in sua proprietà distinti in catasto rispettivamente al foglio 16 particella 159/5 - ex 159/1 (quota in proprietà 1/1 € 4.767,52) e foglio 16 particella 112/2 e 59/3 graffata alla particella 112/2 (quota in proprietà 1/1 € 4.495, 19).
5.
L'appello è fondato.
È assolutamente vero che il contratto per l'affidamento dei lavori del 19 ottobre 2005 rep n. 127 era ed è presente in atti;
risulta prodotto sia dalla ditta terza chiamata (documento 9 del fascicolo di parte) sia quale documento prodotto in allegato alla memoria ex articolo 183 sesto comma del sub numero 2. Parte_1
Pertanto, viene meno il principale argomento, fondato sul motivo di nullità, sollevato d'ufficio dal primo giudice e afferente alla presunta mancanza della stipulazione per iscritto del contratto pag. 9/13 tra la pubblica amministrazione e la ditta cui venivano affidati i lavori.
Peraltro, l'azione esercitata non risulta basata sul contratto, bensì sulla mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di ripristino della regolarità della proprietà edilizia, sotto il profilo della sicurezza pubblica.
L'azione esercitata nemmeno può intendersi perciò - al di là della identificazione fornita dal codice di iscrizione a ruolo - in termini di arricchimento senza causa sia perché in nessun atto di parte la si definisce come tale, sia perché fondata su presupposto assolutamente diverso.
La mancata costituzione in giudizio degli appellati non consente di esaminare le varie eccezioni proposte in primo grado, assorbite dalla rilevata nullità del contratto di affidamento dei lavori, di cui si è detto sussistere invece i presupposti.
Va accolta, pertanto, la richiesta di pagamento delle residue quote, per come determinate dalla relazione del CTU svolta in primo grado.
Dopo aver esaminato i fascicoli di causa ed aver individuato, tramite le visure allegate, le proprietà interessate dai lavori, il consulente tecnico ha verificato la sussistenza o meno delle variazioni sulle stesse proprietà mediante ricorso alle visure catastali, aggiornate all'attualità, detenute presso l'Agenzia delle
Entrate di Cosenza.
Dalla consultazione di dette visure, è emerso che le proprietà interessate in alcuni casi sono rimaste invariate, mentre in altre hanno subìto delle modificazioni.
pag. 10/13 In merito all'unità abitativa di è stato Controparte_1
soppresso il subalterno n. 1 ed è stato costituito il subalterno n. 5; è stata modificata la proprietà per l'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 16, particella n. 159, subalterno 2 di proprietà di
NN AL a seguito di atto pubblico di donazione del
16/02/2015, stipulato dal Notaio rep. N. 28728. Persona_2
Sulla base dei documenti di causa e con l'ausilio delle visure catastali aggiornate, il c.t.u. ha poi diviso la somma di € 22.158,00 mediante una tabella di ripartizione ricavata sulla superficie reale degli stessi appartamenti.
Tale tabella tiene conto solo della superficie reale di ciascun immobile, senza applicare alcun coefficiente quale destinazione d'uso, orientamento, affaccio o piano.
Tali le risultanze (vedi tabella contenuta nella c.t.u. di primo grado pagina 5 e 6):
• → totale 9.262,71 euro (4.767,52 euro + Controparte_1
4.495,19 euro);
• → totale euro 8.990,39, in solido con Parte_2
in quanto comproprietari del bene Controparte_1
6.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e Controparte_1
e in favore del in complessivi euro Parte_2 Parte_1
5.446,00 per compensi, oltre accessori di legge, così determinati:
- € 2.540,00 per il primo grado di giudizio;
- € 2.906,00 per il presente grado di giudizio pag. 11/13 (tabelle vigenti, competenza Tribunale e Corte di Appello, scaglione per il valore della causa da 5.200 a 26.000, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 226/2019 emessa dal Tribunale di
[...]
Paola in data 22.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estromessi dal giudizio , , CP_4 CP_3
De SA CO, , , Controparte_5 Controparte_6
, , , quali eredi di CP_7 CP_9 Controparte_10
, e e Persona_1 CP_13 CP_14 CP_15
quali eredi di;
CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore del Controparte_1
della complessiva somma di € 9.262,71 oltre Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
- condanna e al pagamento, Controparte_1 Parte_2
in solido, in favore del della somma di euro € Parte_1
8.990,39 oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
- condanna e al pagamento Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali sostenute dal nel primo e Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro pag. 12/13 5.446,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2030 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F.: – P. IVA: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede legale in Paola (CS), Complesso Sant'Agostino, Largo Mons.
Perrimezzi, n. 6, elettivamente domiciliato in Luigi Sturzo n. 8 presso lo studio dell'avv. Libero Borsani (C.F.
) e avv. CO Santelli (C.F. C.F._1
) che lo rappresentano e difendono in virtù C.F._2
di procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 26.3.2025.
- appellante contro (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO Cirillo in;
Pt_1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._4
domiciliato presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO Cirillo;
(C.F. ) elettivamente CP_2 C.F._5
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. Eugenio Garritano;
(C.F. elettivamente CP_3 C.F._6
domiciliata presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv. CO De SA;
(C.F. ) elettivamente domiciliata CP_4 C.F._7
presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado avv.
CO De SA;
De SA CO (C.F. ), già C.F._8
contumace in primo grado, nella qualità di chiamato all'eredità di
; Persona_1
(C.F. ), già contumace Controparte_5 C.F._9
in primo grado, nella qualità di all'eredità di;
Persona_1
(C.F. , già Controparte_6 C.F._10
contumace in primo grado, nella qualità di chiamato all'eredità di
; Persona_1
pag. 2/13 (C.F. nella qualità di CP_7 C.F._11
chiamato all'eredità di , già contumace Controparte_8
in primo grado, quale chiamata all'eredità di;
Persona_1
(C.F. ) nella qualità di CP_9 C.F._12
chiamato all'eredità di , già contumace, Controparte_8
quale chiamata all'eredità di;
Persona_1
(C.F. ) nella qualità Controparte_10 C.F._13
di chiamato all'eredità di già Controparte_8
contumace in primo grado, quale chiamata all'eredità di Per_1
;
[...]
- appellati contumaci
nonché
Controparte_11
(cf. elettivamente domiciliata presso lo studio del P.IVA_3
suo procuratore in costituito primo grado avv. Adolfo Segreti, in
Via Nazionale, 153; Pt_1
- appellata contumace
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia la Corte adita, reietta ogni Parte_1
contraria deduzione, eccezione ed istanza, in accoglimento del presente appello e per i motivi di cui in narrativa, in totale riforma
pag. 3/13 della sentenza n. 226/2019 del Tribunale di Paola pubblicata il
22/03/2019, accertato e dichiarato l'errore di fatto e di diritto
1) condannare la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore del della somma di € 9.262,71, così come Parte_1
individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda (in relazione agli immobili già in sua proprietà distinti in catasto rispettivamente al: fg. 16 p.lla
159/5 - ex 159/1 - quota in proprietà 1/1 € 4.767,52; fg. 16 p.lla
112/2 e 59/3 graffata alla p.lla 112/2 quota in proprietà 1/1 €
4.495, 19);
2) condannare in solido i convenuti e Parte_2 CP_1
al pagamento in favore del della somma di
[...] Parte_1
€ 8.990,39, così come individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda, in relazione all' immobile già in loro proprietà in ragione del 50% ciascuno distinto in catasto fg. 16 p.lla 159/2 donato in corso di causa con atto Notar del 16/02/2015 a NN Persona_2
AL);
3) condannare in solido i convenuti , , CP_3 CP_4
ed i chiamati all'eredità di CP_2 Persona_3
, De SA CO e
[...] Controparte_12
e al pagamento in
[...] CP_9 Controparte_10
favore del della somma di € 3 .904,90, così come Parte_1
individuata dal nominato CTU nella relazione peritale, oltre interessi legali dal dì della domanda (in relazione all'immobile in proprietà comune distinto catasto al fg. 16 p.lla 112/3 e 159/4
pag. 4/13 graffata alla p.lla 112/3) ovvero nella somma minore o maggiore che I 'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà accertata.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio”.
pag. 5/13
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione del 15 ottobre 2009, il Parte_1
evocava in giudizio Controparte_1 Parte_2 CP_2
e per sentire condannare i convenuti, Persona_1 CP_4
ciascuno per la quota di rispettiva spettanza, al pagamento della somma di euro 22.158,00, quali spese sostenute dall'ente per l'eliminazione dello stato di pericolo all'incolumità pubblica e in favore dello stabile di loro proprietà, avendone riscontrato le condizioni di precarietà e fatiscenza ed ordinato ai proprietari l'immediata esecuzione dei lavori necessari e urgenti, con ordinanza sindacale numero 39 del 10 giugno 2004.
Il 4 ottobre 2004, la polizia municipale comunicava l'inottemperanza all'ordinanza sindacale;
la giunta comunale approvava la relazione tecnico-economica redatta dal responsabile del procedimento per la tipologia delle opere necessarie e con determina n. 83 del 16 agosto 2005 i lavori venivano affidati alla ditta di costruzioni edili di . Controparte_11
Nel corso del processo veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta suddivisione in quote e per la ripartizione delle spese tra i proprietari.
I convenuti e eccepivano CP_1 Pt_2
l'inadempimento della ditta appaltatrice, che non avrebbe eseguito tutte le opere commissionate, e quindi di aver completato i lavori a titolo personale per un importo di circa 9.000 euro;
di conseguenza,
pag. 6/13 le somme erogate dal comune alla ditta erano eccessive, proponendo la compensazione tra il e la somma eventualmente dovuta in favore dell'ente attore.
In particolare, la ditta appaltatrice si sarebbe resa inadempiente per non aver completato le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'intero immobile;
nello specifico per ciò che riguarda l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, opera necessaria e indispensabile cui avrebbe provveduto in Controparte_1
proprio, avvalendosi di una ditta di propria fiducia.
2.
La sentenza impugnata, riassunti i fatti di causa, ha ritenuto la domanda infondata per assenza di un contratto scritto tra la pubblica amministrazione e la ditta cui venivano affidati i lavori.
Scrive il primo giudice che, sia nella produzione del
[...]
sia in quella della ditta (terza chiamata in causa), vi Pt_1
sarebbe solo la delibera di affidamento dei lavori, nel cui testo è riportato che l'ente si riservava di stipulare con l'impresa di
[...]
“regolare contratto per l'affidamento dei lavori di CP_11
cui in oggetto”, accertando che tale contratto non risulta presente in atti, con conseguente nullità dell'appalto affidato alla ditta, nullità non sanabile e da rilevare d'ufficio.
Il primo giudice aggiungeva che, mancando il contratto di appalto, nullo perché privo del requisito della forma scritta, lo stesso ente non avrebbe potuto agire nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, trattandosi di azione sussidiaria da pag. 7/13 valutare in astratto, non esercitabile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica.
3.
Propone appello il facendo presente che la Parte_1
sentenza è erronea in quanto il contratto tra l'ente e l'impresa artigiana è regolarmente Controparte_11
presente ed allegato agli atti, per cui il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore di percezione, avendo supposto inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente nelle allegazioni.
Tanto premesso, il cita in appello Parte_1 [...]
e , CP_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
nonché gli eredi di e per Persona_1 Controparte_8
sentire condannare gli stessi in solido al pagamento delle rispettive quote, così come individuate dalla relazione peritale del c.t.u. depositata nel primo grado di giudizio;
notifica l'impugnazione anche alla terza chiamata Controparte_11
.
[...]
4.
Tutte le parti citate sono rimaste contumaci.
Con comparsa di costituzione nuovo difensore del 26.3.2025, il ha depositato la delibera di Giunta n. 47 e l'atto Parte_1
di transazione sottoscritto dal Sindaco del e delle Parte_1
parti che hanno deciso di transigere la vertenza, con conseguente rinuncia al giudizio di appello nei loro confronti.
pag. 8/13 È stata quindi chiesta l'estromissione dal presente giudizio di
, , De SA CO, CP_4 CP_3 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_9
, quali eredi di , e Controparte_10 Persona_1 CP_13
e nella loro qualità di eredi di CP_14 CP_15
CP_2
Sono, quindi, rimasti in causa gli appellati contumaci e , che secondo l'ente appellante Controparte_1 Parte_2
sarebbero da condannare in solido al pagamento, nei confronti del della somma di € 8.990,39, così come individuata Parte_1
dal nominato c.t.u. in primo grado e avendo la proprietà in comune al 50%, ed in euro 9.262,57 a carico della sola in Controparte_1
relazione agli immobili già in sua proprietà distinti in catasto rispettivamente al foglio 16 particella 159/5 - ex 159/1 (quota in proprietà 1/1 € 4.767,52) e foglio 16 particella 112/2 e 59/3 graffata alla particella 112/2 (quota in proprietà 1/1 € 4.495, 19).
5.
L'appello è fondato.
È assolutamente vero che il contratto per l'affidamento dei lavori del 19 ottobre 2005 rep n. 127 era ed è presente in atti;
risulta prodotto sia dalla ditta terza chiamata (documento 9 del fascicolo di parte) sia quale documento prodotto in allegato alla memoria ex articolo 183 sesto comma del sub numero 2. Parte_1
Pertanto, viene meno il principale argomento, fondato sul motivo di nullità, sollevato d'ufficio dal primo giudice e afferente alla presunta mancanza della stipulazione per iscritto del contratto pag. 9/13 tra la pubblica amministrazione e la ditta cui venivano affidati i lavori.
Peraltro, l'azione esercitata non risulta basata sul contratto, bensì sulla mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di ripristino della regolarità della proprietà edilizia, sotto il profilo della sicurezza pubblica.
L'azione esercitata nemmeno può intendersi perciò - al di là della identificazione fornita dal codice di iscrizione a ruolo - in termini di arricchimento senza causa sia perché in nessun atto di parte la si definisce come tale, sia perché fondata su presupposto assolutamente diverso.
La mancata costituzione in giudizio degli appellati non consente di esaminare le varie eccezioni proposte in primo grado, assorbite dalla rilevata nullità del contratto di affidamento dei lavori, di cui si è detto sussistere invece i presupposti.
Va accolta, pertanto, la richiesta di pagamento delle residue quote, per come determinate dalla relazione del CTU svolta in primo grado.
Dopo aver esaminato i fascicoli di causa ed aver individuato, tramite le visure allegate, le proprietà interessate dai lavori, il consulente tecnico ha verificato la sussistenza o meno delle variazioni sulle stesse proprietà mediante ricorso alle visure catastali, aggiornate all'attualità, detenute presso l'Agenzia delle
Entrate di Cosenza.
Dalla consultazione di dette visure, è emerso che le proprietà interessate in alcuni casi sono rimaste invariate, mentre in altre hanno subìto delle modificazioni.
pag. 10/13 In merito all'unità abitativa di è stato Controparte_1
soppresso il subalterno n. 1 ed è stato costituito il subalterno n. 5; è stata modificata la proprietà per l'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 16, particella n. 159, subalterno 2 di proprietà di
NN AL a seguito di atto pubblico di donazione del
16/02/2015, stipulato dal Notaio rep. N. 28728. Persona_2
Sulla base dei documenti di causa e con l'ausilio delle visure catastali aggiornate, il c.t.u. ha poi diviso la somma di € 22.158,00 mediante una tabella di ripartizione ricavata sulla superficie reale degli stessi appartamenti.
Tale tabella tiene conto solo della superficie reale di ciascun immobile, senza applicare alcun coefficiente quale destinazione d'uso, orientamento, affaccio o piano.
Tali le risultanze (vedi tabella contenuta nella c.t.u. di primo grado pagina 5 e 6):
• → totale 9.262,71 euro (4.767,52 euro + Controparte_1
4.495,19 euro);
• → totale euro 8.990,39, in solido con Parte_2
in quanto comproprietari del bene Controparte_1
6.
Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e Controparte_1
e in favore del in complessivi euro Parte_2 Parte_1
5.446,00 per compensi, oltre accessori di legge, così determinati:
- € 2.540,00 per il primo grado di giudizio;
- € 2.906,00 per il presente grado di giudizio pag. 11/13 (tabelle vigenti, competenza Tribunale e Corte di Appello, scaglione per il valore della causa da 5.200 a 26.000, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 226/2019 emessa dal Tribunale di
[...]
Paola in data 22.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara estromessi dal giudizio , , CP_4 CP_3
De SA CO, , , Controparte_5 Controparte_6
, , , quali eredi di CP_7 CP_9 Controparte_10
, e e Persona_1 CP_13 CP_14 CP_15
quali eredi di;
CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore del Controparte_1
della complessiva somma di € 9.262,71 oltre Parte_1
interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
- condanna e al pagamento, Controparte_1 Parte_2
in solido, in favore del della somma di euro € Parte_1
8.990,39 oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo;
- condanna e al pagamento Controparte_1 Parte_2
delle spese processuali sostenute dal nel primo e Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro pag. 12/13 5.446,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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