Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12677 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio LE RV e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Team Service Società Consortile A R.L., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego tacito opposto alla completa ostensione della documentazione relativa alla Team Service, quale aggiudicataria dell'appalto specifico n. 5098311 indetto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliariato per la propria sede - CIG B5FC970C9D;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito,
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'ostensione e all'acquisizione della documentazione richiesta,
nonché per la condanna dell'A.n.a.c. ad esibire e fornire copia completa ed in chiaro della documentazione del controinteressato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 novembre 2025:
- del riscontro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente n. 0142427 del 12 novembre 2025 (doc. 11 - riscontro istanza di accesso 12 novembre);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito,
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta,
nonché per la condanna dell’A.n.a.c. ad esibire e fornire copia completa ed in chiaro della documentazione del controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio LE RV e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” (di seguito anche solo “ricorrente” o “Consorzio”) si è posizionato con 91,71 punti al secondo posto nella graduatoria della gara indetta dall’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche “A.n.a.c.”) sul Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (S.d.a.p.a.) messo a disposizione da Consip S.p.a. per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’appalto specifico (C.I.G. B5FC970C9D) “RV di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliarato per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” per la durata di 36 mesi, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 131805 del 13 ottobre 2025 alla Team Service società consortile a.r.l. (di seguito anche solo “Team Service”) con 94,43 punti.
1.1. Alla comunicazione in pari data dell’aggiudicazione ex art. 90, c. 1, lett. c), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo “codice”), l’A.n.a.c. non ha, tuttavia, allegato i documenti previsti dal suo art. 36, c. 1, rendendoli parzialmente disponibili, su sollecitazione del Consorzio, solo in data 16 ottobre 2025, contestualmente informandolo che il “caricamento” dei documenti nel “fascicolo di gara e accesso agli atti” creato sulla piattaforma telematica di negoziazione era in corso di elaborazione. A causa degli oscuramenti applicati sull’offerta tecnica e della mancanza della documentazione amministrativa e dei giustificativi dell’offerta economica dell’aggiudicataria, il Consorzio ha, quindi, avanzato formale istanza di accesso agli atti in data 17 ottobre 2025, ottenendo riscontro in data 21 ottobre 2025, con il quale l’A.n.a.c. ha comunicato di non riuscire a visualizzare l’istanza a causa di malfunzionamenti del portale e invitato il Consorzio a ripresentarla e ad inviarla anche tramite p.e.c. Il Consorzio ha provveduto in pari data.
2. Non avendo ottenuto ulteriori risposte il Consorzio ha notificato e depositato in data 23 ottobre 2025 ricorso per impugnare il parziale diniego dell’A.n.a.c. sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza» , in quanto l’A.n.a.c. non avrebbe accompagnato la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90 del codice con le decisioni sulle richieste di oscuramento dell’aggiudicatario, facendo un uso arbitrario del potere di oscuramento (attuato su 86 pagine su 114 dell’offerta tecnica) e facendo così immotivatamente prevalere le esigenze di riservatezza dell’aggiudicataria su quelle di difesa in giudizio dalla stessa vantate in qualità di seconda in graduatoria, in violazione degli artt. 35, c. 1, 4, lett. a), e 5, e 36, c. 1, del codice e 24, c.7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
II. «Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Illegittimità del diniego opposto per eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza d’istruttoria e del difetto di motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta» , in quanto gli oscuramenti sarebbero stati operati senza alcuna motivazione e senza un’adeguata istruttoria, tra l’altro in assenza di un’esplicita opposizione della controinteressata.
3. L’A.n.a.c. si è costituita in data 28 ottobre 2025.
4. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti in data 21 novembre 2025, con i quali ha impugnato il riscontro avuto dall’A.n.a.c. in data 12 novembre 2025 con allegata l’offerta tecnica e i giustificativi della Team Service oscurati in base ad autonome valutazioni dell’Autorità sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali ivi contenuti, denunciando l’ «Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza. Violazione dei principi di economicità, speditezza ed efficienza». L’A.n.a.c. avrebbe osteso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in una versione, ancora una volta, eccessivamente oscurata (seppure in misura minore rispetto alla versione precedente), nonostante la mancata opposizione e la mancata costituzione in giudizio della controinteressata, senza esplicitarne le ragioni e intervenendo – tra l’altro all’esito di una valutazione tardiva delle esigenze di riservatezza della controinteressata, che le disposizioni richiamate imporrebbero di effettuare prima dell’aggiudicazione – anche su parti dell’offerta tecnica (pagg. 17, 22, 93-94) prima non oscurate e «tutte funzionali per il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del ricorrente» . Donde la richiesta che venga ordinata alla stazione appaltante l’ostensione della versione integrale della relazione tecnica e dei giustificativi della Team Service.
5. L’A.n.a.c. ha depositato memoria in data 10 gennaio 2026, osservando che:
- la controinteressata si è avvalsa della facoltà, riconosciuta dal capitolato d’oneri, di allegare all’offerta la dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza;
- la creazione del “fascicolo di gara” per rendere disponibili i documenti nei termini previsti dall’art. 36, c. 1, del codice è più volte fallita per problemi tecnici della piattaforma telematica di negoziazione;
- il r.u.p. si era riservato nelle comunicazioni alla controinteressata e al ricorrente di effettuare autonome valutazioni sugli oscuramenti da applicare;
- il ricorrente avrebbe genericamente – e, quindi, inammissibilmente – e pretestuosamente invocato esigenze di difesa in giudizio per accedere integralmente alla documentazione della controinteressata senza dire nulla sul “nesso di strumentalità” che deve necessariamente intercorrere tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi, ciò deponendo per il carattere meramente “esplorativo” della richiesta, in contrasto con l’art. 25, c. 2, della legge 241/1990 e i principi espressi dall’Adunanza plenaria nella sentenza 18 marzo 2021, n. 4;
- «gli elementi della relazione tecnica oscurati concernono esclusivamente dati sensibili, come i dati personali dei responsabili a vario titolo dei servizi da rendere e i dati personali dei docenti dei corsi di formazione e, con riferimento ai dati afferenti al know-how aziendale e al sistema organizzativo, l’Autorità si [è] limitata a garantire le istanze ed esigenze di riservatezza chiaramente rappresentate in sede di gara dall’aggiudicataria» come l’organigramma e i nominativi dei referenti della società addetti alla gestione della commessa, gli applicativi utilizzati per la gestione delle sostituzioni e per la gestione delle presenze, i nominativi dei referenti dell’appalto, le metodologie utilizzate nel servizio di pulizia, il paragrafo denominato “Metodologia Kaizen”, i riferimenti a prodotti specifici, i macchinari utilizzati e le specifiche soluzioni tecnologiche adottate per la sostenibilità ambientale;
- «la messa a disposizione della relazione tecnica completamente in chiaro avrebbe fatto patire al controinteressato la pubblicità di molti dei propri processi produttivi e organizzativi che ne qualificano l’attività e ne determinano la competitività sul mercato… in assenza, peraltro, di qualsivoglia prospettazione di dubbi in ordine alla regolarità della procedura di gara che lo ha visto aggiudicatario, da parte del richiedente» .
6. Il ricorrente ha depositato memoria di replica in data 16 gennaio 2026, sostenendo che con il d.lgs. 36/2023 le tesi e la giurisprudenza indicate dall’A.n.a.c. sarebbero state superate a favore di una maggiore tutela delle posizioni dei concorrenti classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria, rientranti in un «regime ostensivo privilegiato» (come riconosciuto da T.a.r Roma, III, 23 ottobre 2025, n. 18515), insistendo sul difetto di motivazione delle scelte fatte dall’A.n.a.c. con gli oscuramenti effettuati e opponendosi a soluzioni interpretative del “nesso di strumentalità” che aggravino troppo l’onere probatorio del richiedente l’accesso.
7. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente va precisato che non è necessario, ai fini della ricevibilità del ricorso, sciogliere il nodo circa il rito applicabile e stabilire se valga il rito accelerato di cui all’art. 36 del d.lgs. 36/2023 ovvero il rito ordinario di cui all’art. 116 c.p.a., in quanto il Consorzio ha notificato e depositato il ricorso originario in data 23 ottobre 2025, cioè entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90, c. 1, lett. c), del codice, avvenuta il 13 ottobre 2025, e quello per motivi aggiunti in data 21 novembre 2025, cioè entro 10 giorni dal riscontro parziale avuto dalla stazione appaltante il 12 novembre 2025, rispettando i termini previsti per entrambi i riti, con conseguente irrilevanza della questione (Cons. Stato, V, 1° dicembre 2025, n. 9454; III, 21 gennaio 2026, n. 508).
9. Ciò posto, il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo questo ad oggetto sia l’inerzia della stazione appaltante nel fornire i documenti previsti dall’art. 36, c. 1, del codice sia gli oscuramenti inizialmente applicati sugli atti di interesse, entrambi poi superati dal successivo riscontro ottenuto in data 12 novembre 2025, sul quale si sono, quindi, spostate le contestazioni del Consorzio e che è stato ritualmente impugnato con i motivi aggiunti.
10. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti, affidato ad un’unica censura, con la quale il ricorrente chiede, in sintesi, che venga accordata prevalenza al suo diritto di difesa e gli venga concessa l’ostensione completa dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’aggiudicataria, è infondato.
10.1. La disposizione di cui all’art. 36, c. 2, del codice, secondo cui «Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate» , va, infatti, coordinata con l’art. 35, c. 4, del codice, che limita il diritto di accesso «alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico» e che, a sua volta, recede qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 35, c. 5, cioè se l’accesso è «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara» (per una ricostruzione del rapporto tra le tre disposizioni in termini di “regola”, “eccezione” e “eccezione all’eccezione” cfr. questo T.a.r. Roma, III- ter , 30 gennaio 2025, n. 2051, ancorché riformata da Cons. Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8231).
La verifica che si impone preliminarmente alla stazione appaltante ha, quindi, ad oggetto l’esistenza o meno di «segreti tecnici e commerciali» , perché in assenza di questi la regola, cioè l’accessibilità totale alle informazioni contenute (anche) nell’offerta tecnica, non incontra alcun limite.
10.2. La definizione di “segreto” è data dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, secondo cui «Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete» . Il giudice amministrativo ha chiarito che ciò che è sottratto all’accesso è «quella parte dell’offerta strettamente afferente al ‘Know how’ del singolo concorrente, costituito dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento» (Cons. Stato, V, 18 settembre 2023, n. 8382), precisando che «La particolare voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)» (Cons. Stato, V, 1° luglio 2020, n. 4220).
La nozione di “segreto” si è, di recente, arricchita delle riflessioni del giudice europeo, adito con domanda pregiudiziale proprio dal giudice amministrativo italiano al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto unionale di una previsione – come quella contenuta nell’art. 53, c. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che, in caso di contrapposizione tra esigenze di tutela del segreto e quelle di difesa in giudizio, propende senz’altro per la prevalenza di queste ultime. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha notato, richiamando anche la propria precedente sentenza del 17 novembre 2022, AN OL e a. (C-54/21, EU:C:2022:888), che «Le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e (…), per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza sia in una procedura di aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive. Poiché le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici, questi ultimi devono poter comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile nell’ambito di una procedura siffatta, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, punto 115)» e che «Del pari, se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale» (Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati). Secondo il giudice europeo, quindi, la tutela della concorrenza passa anche attraverso un’adeguata protezione del patrimonio informativo aziendale, in diretta applicazione del principio sancito dall’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, che ne propugna una nozione ampia, estendendola a tutte le «…informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte» . In ciò si registra una significativa convergenza con gli approdi della giurisprudenza civile interna nella materia degli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., che ne ravvisa gli estremi anche nella divulgazione di informazioni riservate prive di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 98 del d.lgs. 30/2005 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 3 febbraio 2022, n. 3454 , e Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2019, n. 18772).
10.3. Quanto alla prova del segreto, l’art. 35, c. 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 – come già facevano gli artt. 53, c. 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e 13, c. 5, lett. a), del d.lgs. 163/2006 – richiede una «motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente» . È stato, però, anche osservato che «Nelle fattispecie […] in cui la griglia di valutazione predisposta dalla stazione appaltante ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esalta, in termini di premialità, le abilità organizzative, gestionali e informatiche dei concorrenti, promuovendo un confronto sulla qualità dei progetti e l’originalità delle soluzioni proposte e richiedendo, quindi, agli operatori economici partecipanti un evidente sforzo inventivo e la correlata attività di investimento necessario a realizzarlo, la prova circa l’esistenza del segreto, almeno in quella parte dell’offerta tecnica in cui vengono illustrati gli aspetti più direttamente espressivi dell’identità dell’impresa, può ritenersi “alleggerita”, in quanto la partecipazione ad una procedura così impostata sollecita, inevitabilmente, in ogni partecipante la proposta di modelli rappresentativi del suo peculiare know-how» (T.a.r. Roma, I-quater, 26 febbraio 2024, n. 3811) e che, più in generale, occorre aver riguardo all’ «oggetto della gara» – e, quindi, delle varie parti dell’offerta – «al fine di evitare anche il rischio anche solo potenziale che la domanda di accesso (lungi dal mirare all’effettivo perseguimento di finalità defensionali), risulti piuttosto finalizzata al solo scopo di acquisire per tale via informazioni commerciali di carattere riservato, al di là di un qualunque ed effettivo interesse alla comparazione fra la propria offerta tecnica e quella dei concorrenti la cui offerta costituisce oggetto di domanda ostensiva» (Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3909).
10.4. Nel caso in esame, relativo ad un appalto per il servizio di pulizia e di ausiliariato nei locali in uso all’Autorità, le parti dell’offerta più oscurate dall’A.n.a.c. (doc. 12 in allegato ai motivi aggiunti) riguardano: la descrizione dei processi in cui è stata scomposta l’organizzazione del servizio e l’organigramma (pagg. 3 e 4), i dati identificativi del responsabile del contratto (pag. 6), il curriculum del gestore del servizio (pag. 7), l’illustrazione «delle altre figure aziendali impegnate nella commessa» (pagg. 8 e ss.), le «Modalità interazione e procedure di coordinamento tra le diverse aree / funzioni / figure professionali» (pag. 18), i dati identificativi di alcuni fornitori (pag. 21), modalità di integrazione dei robot nel servizio, informazioni riguardanti il sistema informativo adottato e modalità e procedure per la sostituzione del personale assente e la tracciabilità del personale (pagg. 21, 22 e 23), le figure professionali impiegate (pag. 25), i dati identificativi dei docenti per la formazione del personale (pag. 37), le schede utilizzate quale strumento operativo per gli addetti all’interno delle «Metodologie tecnico-operative per l’esecuzione del servizio di pulizia» (pag. 53), il «diagramma che rappresenta i processi e le tempistiche entro cui saranno impegnate le varie funzioni aziendali e quelle dell’Amministrazione Aggiudicatrice» (pag. 56), i dettagli di alcuni macchinari (pagg. 57 e 103 e ss.) e prodotti (pagg. 64 e 97 e ss.) utilizzati, la “metodologia Kaizen” adottata (pagg. 60 e ss.), le funzionalità del sistema operativo (pag. 72), i nominativi del team operativo nella fase di avvio della commessa (pag. 75), specifiche modalità di funzionamento del sistema informativo ai fini della gestione (pagg. 76, 77 e 78) e della rilevazione dei risultati del servizio di pulizia (pag. 80) e di quello di portierato (pag. 82), parte della descrizione dell’applicazione per il monitoraggio delle attività lavorative (pag. 86), i dati identificativi delle unità di personale addette alla struttura di controllo (pag. 87), alcuni dettagli delle scelte tecnologiche e innovative in relazione ai «Prodotti, sistemi e soluzioni per la riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute» (pag. 96) e la tabella riepilogativa delle «principali soluzioni adottate per la riduzione dei consumi energetici, idrici, chimici e dei rifiuti» (pagg. 106 e 107). Nei giustificativi dimostrativi della congruità dell’offerta (doc. 13 in allegato ai motivi aggiunti) è oscurata, invece, solo la tabella 3 recante i costi orari definitivi del personale.
Si tratta, con ogni evidenza, di oscuramenti “chirurgici” operati dall’A.n.a.c. con riferimento a dati identificativi di dipendenti e docenti, soluzioni tecnologiche, fornitori, marchi di prodotti e macchinari e all’organizzazione del personale impiegato nella commessa, che non sembra potersi dubitare siano rappresentativi del know how aziendale e espressivi, nel loro complesso, dell’identità dell’azienda, premiata con l’aggiudicazione della commessa.
10.5. Alla ponderata selezione delle parti di offerta da oscurare effettuata dall’A.n.a.c. il ricorrente si è limitato, in ogni sede, a opporre di avere diritto all’ostensione integrale dei documenti richiesti solo perché secondo in graduatoria, senza null’altro specificare o argomentare sulle ragioni coltivate con l’accesso. Mentre, quindi, esiste quantomeno un principio di prova, evincibile dalla natura delle informazioni oscurate, in ordine all’esistenza di segreti tecnici e commerciali nella documentazione della controinteressata, non altrettanto può dirsi con riferimento alle esigenze difensive perorate dal Consorzio con l’istanza di accesso, sguarnita della benché minima allegazione «di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili» (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382, e III, ord. 11 dicembre 2024, n. 9992).
È vero che al cospetto di segreti tecnici e commerciali l’accesso può essere consentito – neanche in questo caso, tuttavia, come chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in modo indiscriminato – «se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara» (art. 35, c. 5, del codice), ma è stato anche ripetutamente affermato che «spetta alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara» (Cons. Stato, V, 7 ottobre 2025, n. 7813) e che «Quel che occorre evitare, in altre parole, è un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato, ossia, unicamente a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”. Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale» (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2022, n. 369, che richiama anche Cons. Stato, Ad. Pl., 18 marzo 2021, n. 4, e aggiunge che «la valutazione sulla fondatezza dell’istanza di accesso, ossia sulla spettanza del bene anelato (offerta contenente taluni segreti tecnici), giocoforza precede quella sulla adeguata motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza medesima» ).
10.6. Nel caso di specie, il Consorzio non ha allegato né dedotto alcunché a supporto dell’istanza per giustificare l’interesse alla visione integrale dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’aggiudicataria, spiegando, ad esempio, perché le parti oscurate di tali documenti siano determinanti per dimostrare eventuali vizi dell’operato della commissione giudicatrice e in che modo la conoscenza di tali parti gli consenta di far emergere errori di valutazione alla base del divario di punteggio. Nell’impostazione del ricorso e dell’istanza, ancorati esclusivamente alla rivendicazione della propria qualità di secondo in graduatoria, traspare, quindi, un equivoco di fondo, che va chiarito: se la posizione di secondo in graduatoria conferisce senz’altro la legittimazione e l’interesse a ricorrere, incidendo, quindi, sulle condizioni dell’azione, non esonera però l’istante dal provare, nel merito, le sue ragioni e, in particolare, la necessità di avere accesso ad aspetti del know how aziendale dei controinteressati per specifiche finalità di difesa in giudizio. Principio che, sulla base di una visione complessiva sia dell’ordinamento interno che di quello europeo, l’art. 36, c. 1, del d.lgs. 36/2023 non sembra aver stravolto.
10.7. In definitiva, il bilanciamento tra le esigenze, da un lato, di tutela della concorrenza e della libertà d’impresa e, dall’altro, di pubblicità delle procedure di gara e di difesa in giudizio dei propri interessi impone un accertamento “circolare” delle ragioni del richiedente l’accesso e del controinteressato: se il secondo fornisce un principio di prova sull’esistenza del segreto tecnico e commerciale si passa a verificare la pregnanza dell’interesse difensivo del primo e, solo laddove quest’ultimo superi almeno la doverosa “prova di resistenza”, si torna a soppesare più approfonditamente la meritevolezza dell’opposizione del secondo, per poi, in caso di giudizio positivo, rivalutare la consistenza dell’interesse del primo, e così via, in una continua navette tra le due posizioni, alla ricerca di un giusto punto di equilibrio tra due interessi fortemente contrapposti.
11. Da ultimo, si osserva che la mancata tempestiva allegazione alla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90, c. 1, lett. c), del codice dei documenti previsti dall’art. 36, c.1, del codice – che l’A.n.a.c. ha comunque dimostrato essere dipesa da causa a lei non imputabile bensì dai malfunzionamenti della piattaforma telematica di negoziazione nella creazione del “fascicolo di gara” – o delle decisioni di oscuramento previste dall’art. 36, c. 3, dello stesso non può, comunque, avere l’effetto di obbligare, poi, la stazione appaltante ad ostendere tutto in forma integrale, quasi sanzionando per il ritardo del committente il controinteressato incolpevole tramite la divulgazione dei suoi segreti tecnici e commerciali. I termini previsti dall’art. 36, c. 1, e 3, del codice non possono, infatti, che essere considerati ordinatori e certamente la loro violazione da parte della stazione appaltante non può andare a danno delle imprese ma solo ridondare in un corrispondente differimento del termine per la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione.
12. In conclusione, il ricorso originario è improcedibile mentre quello per motivi aggiunti è infondato e va respinto.
13. Le peculiarità della controversia inducono questo Collegio a compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
i) sul ricorso originario, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ii) su quello per motivi aggiunti, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AR | RA CI |
IL SEGRETARIO