TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2280
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza

    Il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo ad oggetto sia l’inerzia della stazione appaltante nel fornire i documenti sia gli oscuramenti inizialmente applicati, entrambi poi superati dal successivo riscontro.

  • Improcedibile
    Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Illegittimità del diniego opposto per eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza d’istruttoria e del difetto di motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta

    Il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo ad oggetto sia l’inerzia della stazione appaltante nel fornire i documenti sia gli oscuramenti inizialmente applicati, entrambi poi superati dal successivo riscontro.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Capitolato d’oneri, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza. Violazione dei principi di economicità, speditezza ed efficienza

    La disposizione di cui all’art. 36, c. 2, del codice, va coordinata con l’art. 35, c. 4, che limita il diritto di accesso alle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali. La verifica che si impone preliminarmente alla stazione appaltante ha ad oggetto l’esistenza o meno di “segreti tecnici e commerciali”. Nel caso di specie, gli oscuramenti operati dall’ANAC riguardano dati identificativi di dipendenti e docenti, soluzioni tecnologiche, fornitori, marchi di prodotti e macchinari e l’organizzazione del personale, che rappresentano il know how aziendale. Il ricorrente si è limitato a opporre di avere diritto all’ostensione integrale dei documenti richiesti solo perché secondo in graduatoria, senza specificare le ragioni difensive. L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio, ma spetta alla parte dimostrare il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Il Consorzio non ha allegato né dedotto alcunché a supporto dell’istanza per giustificare l’interesse alla visione integrale dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’aggiudicataria.

  • Rigettato
    Diritto all’ostensione e all’acquisizione della documentazione richiesta

    Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. La disposizione di cui all’art. 36, c. 2, del codice, va coordinata con l’art. 35, c. 4, che limita il diritto di accesso alle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali. La verifica che si impone preliminarmente alla stazione appaltante ha ad oggetto l’esistenza o meno di “segreti tecnici e commerciali”. Nel caso di specie, gli oscuramenti operati dall’ANAC riguardano dati identificativi di dipendenti e docenti, soluzioni tecnologiche, fornitori, marchi di prodotti e macchinari e l’organizzazione del personale, che rappresentano il know how aziendale. Il ricorrente si è limitato a opporre di avere diritto all’ostensione integrale dei documenti richiesti solo perché secondo in graduatoria, senza specificare le ragioni difensive. L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio, ma spetta alla parte dimostrare il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Il Consorzio non ha allegato né dedotto alcunché a supporto dell’istanza per giustificare l’interesse alla visione integrale dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’aggiudicataria.

  • Rigettato
    Condanna all’esibizione della documentazione completa

    Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. La disposizione di cui all’art. 36, c. 2, del codice, va coordinata con l’art. 35, c. 4, che limita il diritto di accesso alle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali. La verifica che si impone preliminarmente alla stazione appaltante ha ad oggetto l’esistenza o meno di “segreti tecnici e commerciali”. Nel caso di specie, gli oscuramenti operati dall’ANAC riguardano dati identificativi di dipendenti e docenti, soluzioni tecnologiche, fornitori, marchi di prodotti e macchinari e l’organizzazione del personale, che rappresentano il know how aziendale. Il ricorrente si è limitato a opporre di avere diritto all’ostensione integrale dei documenti richiesti solo perché secondo in graduatoria, senza specificare le ragioni difensive. L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio, ma spetta alla parte dimostrare il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Il Consorzio non ha allegato né dedotto alcunché a supporto dell’istanza per giustificare l’interesse alla visione integrale dell’offerta tecnica e dei giustificativi dell’aggiudicataria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2280
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2280
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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