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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7999 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 39616/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1
Nato a PAVIA (PV) il 22/04/1965 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 0 Parte_2
[...] con l'Avv. Fiorella BERTOLI e
RA NI Nata a PAVIA (PV) il 07/04/1993 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. Luigi Giovanni CIRILLO e CA NO
Con comunicazione all' del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
[...]
per la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 IN CA le parti, all'udienza del 21.10.2025 avanti il giudice delegato hanno raggiunto il seguente accordo:
1.con decorrenza dal mese di novembre 2025 e fino a ottobre 2028 (compreso) il papà contribuirà al mantenimento della figlia CA mediante versamento in suo favore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.200,00 omnicomprensiva
2.CA si impegna a fine dicembre di ogni anno a rendicontare al papà le spese mediche sostenute nel corso dell'anno stesso
3.spese di lite compensate
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei e preso atto della rinuncia dei procuratori delle parti alle domande anche istruttorie formulate in atti, ha invitato i difensori a rassegnare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. I difensori hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del tribunale dell'accordo perfezionato in udienza dai propri assistiti. Il giudice delegato, quindi, trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Sul mantenimento della prole maggiorenne Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti rappresenti – nello specifico contesto dato – la migliore regolamentazione degli assetti economici e relazionali tra le parti, tenuto conto delle sopravvenienze come concordemente valutate dalle parti stesse e dai rispettivi difensori
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 39616 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 1311/2019 emessa dal tribunale di Milano sull'accordo delle parti così provvede:
1.ridetermina con decorrenza dal mese di novembre 2025 e fino alla mensilità di ottobre 2028 (compreso), l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 CA mediante versamento in favore della stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.200,00 omnicomprensiva (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT)
2.dà atto che CA si impegna a fine dicembre di ogni anno a rendicontare al papà le spese mediche sostenute nel corso dell'anno stesso
3.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1
Nato a PAVIA (PV) il 22/04/1965 Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 0 Parte_2
[...] con l'Avv. Fiorella BERTOLI e
RA NI Nata a PAVIA (PV) il 07/04/1993 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. Luigi Giovanni CIRILLO e CA NO
Con comunicazione all' del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
[...]
per la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 IN CA le parti, all'udienza del 21.10.2025 avanti il giudice delegato hanno raggiunto il seguente accordo:
1.con decorrenza dal mese di novembre 2025 e fino a ottobre 2028 (compreso) il papà contribuirà al mantenimento della figlia CA mediante versamento in suo favore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.200,00 omnicomprensiva
2.CA si impegna a fine dicembre di ogni anno a rendicontare al papà le spese mediche sostenute nel corso dell'anno stesso
3.spese di lite compensate
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei e preso atto della rinuncia dei procuratori delle parti alle domande anche istruttorie formulate in atti, ha invitato i difensori a rassegnare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa. I difensori hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del tribunale dell'accordo perfezionato in udienza dai propri assistiti. Il giudice delegato, quindi, trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Sul mantenimento della prole maggiorenne Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti rappresenti – nello specifico contesto dato – la migliore regolamentazione degli assetti economici e relazionali tra le parti, tenuto conto delle sopravvenienze come concordemente valutate dalle parti stesse e dai rispettivi difensori
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 39616 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 1311/2019 emessa dal tribunale di Milano sull'accordo delle parti così provvede:
1.ridetermina con decorrenza dal mese di novembre 2025 e fino alla mensilità di ottobre 2028 (compreso), l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 CA mediante versamento in favore della stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.200,00 omnicomprensiva (somma soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT)
2.dà atto che CA si impegna a fine dicembre di ogni anno a rendicontare al papà le spese mediche sostenute nel corso dell'anno stesso
3.spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato