TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/05/2026, n. 8407
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 110, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. X.2 del disciplinare di gara – Difetto assoluto di motivazione

    La censura è inammissibile in quanto la ricorrente non ha contestato la posizione della seconda classificata (SC S.p.A.), necessaria per poter aspirare all'aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 41 comma 13, dell’art. 108 comma 9 e dell’art. 110 del Codice

    La censura è inammissibile in quanto la ricorrente non ha contestato la posizione della seconda classificata (SC S.p.A.), necessaria per poter aspirare all'aggiudicazione. Le critiche mosse a SC S.p.A. sono generiche e prive di supporto probatorio. La soglia di anomalia non è stata contestata e i ribassi elevati sono giustificati da una sovrastima della base d'asta.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 110, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. X.2 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta – Violazione dei principi generali in materia di sostenibilità delle offerte

    La censura è inammissibile in quanto la ricorrente non ha contestato la posizione della seconda classificata (SC S.p.A.), necessaria per poter aspirare all'aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. X.2 del disciplinare di gara – Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta

    La censura è inammissibile in quanto la ricorrente non ha contestato la posizione della seconda classificata (SC S.p.A.), necessaria per poter aspirare all'aggiudicazione.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. X.2 del disciplinare di gara – Difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta

    La censura è inammissibile in quanto le gare divise in lotti sono autonome e non si può estendere l'esito di una verifica di anomalia di un lotto a un altro. La ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare l'illegittimità dell'operato di FI riguardo all'offerta di SC S.p.A. per il lotto 1.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023 e degli artt. V.1 e X.1 del disciplinare di gara – Violazione dei principi di segretezza e autonomia delle offerte e di par condicio tra i concorrenti e di autonomia dell’offerta – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    La censura è respinta. Il rapporto di subfornitura e i ribassi simili non costituiscono indizi sufficienti di un unico centro decisionale. Non vi sono collegamenti societari o personali. La differenza di prezzo tra le offerte è significativa e la sovrastima della base d'asta giustifica i ribassi elevati.

  • Improcedibile
    Violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 e degli artt. V.1 e X.1 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse, in quanto volto a paralizzare gli altri ricorsi che sono stati dichiarati inammissibili o rigettati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/05/2026, n. 8407
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8407
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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