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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02661 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01674/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2023, proposto dall'Organismo congressuale forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dagli avvocati Accursio Gallo e Alberto Giaconia, rappresentati e difesi dagli avvocati
FR CH e MA RA, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Direzione regionale della Sicilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LV Cacioppo, Teresa Ottolini e Vito
Zammataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 01674/2023 REG.RIC.
- della manifestazione di interesse dell'intimato Istituto, concernente la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi quali sostituti di udienza;
- di ogni atto antecedente e successivo, comunque preordinato o conseguente alla fissazione degli importi da riconoscere ai professionisti affidatari degli incarichi di cui alla suddetta manifestazione di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato l'avviso in epigrafe, inerente alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti legali per il conferimento di incarichi di sostituti di udienza.
1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto che l'anzidetto avviso prevedrebbe compensi eccessivamente contenuti per l'attività ivi richiesta ed hanno quindi chiesto di annullare l'atto impugnato sulla base di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DM 55/2014; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e dell'art. 3 L. 49/2023;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione;
Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della carenza di istruttoria.
Più nel dettaglio, i ricorrenti: (i) con il primo motivo di ricorso si sono doluti della violazione sulla disciplina sull'equo compenso (l. n. 49/2023; in particolare, artt. 1, 2,
c. 3), da interpretare alla luce delle previsioni sulle tariffe professionali degli avvocati N. 01674/2023 REG.RIC.
di cui al D.M. n. 55/2014 (in particolare, l'art. 8, c. 2, sui compensi spettanti al domiciliatario, in tesi equiparabile al sostituto d'udienza a cui dunque tale tariffa andrebbe applicata ex art. 3 del predetto decreto); (ii) con il secondo motivo di ricorso hanno contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto l'intimata amministrazione - avendo fissato unilateralmente il compenso spettante ai sostituti di udienza - non avrebbe tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 36, Cost., oltre che della menzionata disciplina sull'equo compenso.
2. Si è costituita l'INAIL con atto di mera forma.
3. Il 30 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avuto presente l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, in tesi per motivazioni sovrapponibili a quelle esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
4. La resistente amministrazione, con memoria del 3 ottobre 2025:
- ha riferito in punto di fatto che: (i) l'atto impugnato, ritirato in autotutela a seguito di sollecitazioni pervenute in tal senso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
ER (antecedenti alla proposizione dell'odierno ricorso), non avrebbe mai avuto concreta applicazione, in quanto sospeso con la nota n. 237 del 3.11.2023; (ii) ha pubblicato, il 9.9.2025, un nuovo bando di analogo tenore, con compensi più elevati di quelli previsti con l'atto in questa sede contestato;
- ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti o comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
5. Con memoria di replica, parte ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari dell'amministrazione e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01674/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (e prescindendo dunque da ogni considerazione sulle eccezioni preliminari articolate dalla resistente amministrazione), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
1.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez.
V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta,
a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
1.2. Nel caso di specie, non può sostenersi che il ritiro in autotutela dell'impugnata manifestazione di interesse (già sospesa con la nota n. 237 del 3.11.2023, espressamente menzionata nell'atto di annullamento della contestata procedura. Tale nota di sospensione – si rileva – è intervenuta nello iato temporale tra la notifica e il deposito dell'odierno ricorso) abbia pienamente soddisfatto le pretese dei ricorrenti, posto che le loro doglianze sono state essenzialmente incentrate sulla necessità di applicare ai cc.dd. "sostituti di udienza" la disciplina dei domiciliatari che, ai sensi dell'art. 8, c. 2, D.M. n. 55/2014, hanno diritto a “un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi N. 01674/2023 REG.RIC.
processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
Nel caso di specie, la rinnovata manifestazione di interesse, pur avendo aumentato i compensi rispetto a quanto originariamente disposto, non ha comunque fatto applicazione di tale disposizione.
Essa, dunque, non può ritenersi integralmente satisfattiva delle pretese dei ricorrenti, con la conseguenza – dal punto di vista strettamente processuale – della preclusione di una pronuncia (in merito) sulla cessazione della materia del contendere, essendo piuttosto configurabile la differente pronuncia (in rito) di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito di questa controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore N. 01674/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio MB
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02661 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01674/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2023, proposto dall'Organismo congressuale forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dagli avvocati Accursio Gallo e Alberto Giaconia, rappresentati e difesi dagli avvocati
FR CH e MA RA, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Direzione regionale della Sicilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LV Cacioppo, Teresa Ottolini e Vito
Zammataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 01674/2023 REG.RIC.
- della manifestazione di interesse dell'intimato Istituto, concernente la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi quali sostituti di udienza;
- di ogni atto antecedente e successivo, comunque preordinato o conseguente alla fissazione degli importi da riconoscere ai professionisti affidatari degli incarichi di cui alla suddetta manifestazione di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato l'avviso in epigrafe, inerente alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti legali per il conferimento di incarichi di sostituti di udienza.
1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto che l'anzidetto avviso prevedrebbe compensi eccessivamente contenuti per l'attività ivi richiesta ed hanno quindi chiesto di annullare l'atto impugnato sulla base di doglianze così rubricate:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DM 55/2014; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e dell'art. 3 L. 49/2023;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione;
Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della carenza di istruttoria.
Più nel dettaglio, i ricorrenti: (i) con il primo motivo di ricorso si sono doluti della violazione sulla disciplina sull'equo compenso (l. n. 49/2023; in particolare, artt. 1, 2,
c. 3), da interpretare alla luce delle previsioni sulle tariffe professionali degli avvocati N. 01674/2023 REG.RIC.
di cui al D.M. n. 55/2014 (in particolare, l'art. 8, c. 2, sui compensi spettanti al domiciliatario, in tesi equiparabile al sostituto d'udienza a cui dunque tale tariffa andrebbe applicata ex art. 3 del predetto decreto); (ii) con il secondo motivo di ricorso hanno contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto l'intimata amministrazione - avendo fissato unilateralmente il compenso spettante ai sostituti di udienza - non avrebbe tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 36, Cost., oltre che della menzionata disciplina sull'equo compenso.
2. Si è costituita l'INAIL con atto di mera forma.
3. Il 30 settembre 2025 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avuto presente l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, in tesi per motivazioni sovrapponibili a quelle esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
4. La resistente amministrazione, con memoria del 3 ottobre 2025:
- ha riferito in punto di fatto che: (i) l'atto impugnato, ritirato in autotutela a seguito di sollecitazioni pervenute in tal senso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
ER (antecedenti alla proposizione dell'odierno ricorso), non avrebbe mai avuto concreta applicazione, in quanto sospeso con la nota n. 237 del 3.11.2023; (ii) ha pubblicato, il 9.9.2025, un nuovo bando di analogo tenore, con compensi più elevati di quelli previsti con l'atto in questa sede contestato;
- ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti o comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
5. Con memoria di replica, parte ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari dell'amministrazione e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01674/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (e prescindendo dunque da ogni considerazione sulle eccezioni preliminari articolate dalla resistente amministrazione), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
1.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez.
V, 9 maggio 2025, n. 3956 e la giurisprudenza ivi richiamata):
(i) la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
(ii) per addivenire a una simile pronuncia è necessario che la situazione sopravvenuta,
a seguito dell'intervento dell'amministrazione, soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato;
(iii) di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.
1.2. Nel caso di specie, non può sostenersi che il ritiro in autotutela dell'impugnata manifestazione di interesse (già sospesa con la nota n. 237 del 3.11.2023, espressamente menzionata nell'atto di annullamento della contestata procedura. Tale nota di sospensione – si rileva – è intervenuta nello iato temporale tra la notifica e il deposito dell'odierno ricorso) abbia pienamente soddisfatto le pretese dei ricorrenti, posto che le loro doglianze sono state essenzialmente incentrate sulla necessità di applicare ai cc.dd. "sostituti di udienza" la disciplina dei domiciliatari che, ai sensi dell'art. 8, c. 2, D.M. n. 55/2014, hanno diritto a “un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi N. 01674/2023 REG.RIC.
processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
Nel caso di specie, la rinnovata manifestazione di interesse, pur avendo aumentato i compensi rispetto a quanto originariamente disposto, non ha comunque fatto applicazione di tale disposizione.
Essa, dunque, non può ritenersi integralmente satisfattiva delle pretese dei ricorrenti, con la conseguenza – dal punto di vista strettamente processuale – della preclusione di una pronuncia (in merito) sulla cessazione della materia del contendere, essendo piuttosto configurabile la differente pronuncia (in rito) di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito di questa controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore N. 01674/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio MB
IL PRESIDENTE
LV NO
IL SEGRETARIO