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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA
In persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Luberto Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
- in persona del suo Presidente p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Angela Caprio;
CONVENUTA
Ragioni della decisione e hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 ingiunzione emessa dalla Provincia di in data 16.5.2022 e notificatagli l'1.3.2024, CP_1
con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 14.466,69 a titolo di sanzione per la violazione di cui agli artt. 190 e 258 del d.lvo n. 156/2006, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordinanza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa in riferimento ai verbali di contestazione nn.
13/2019, 15/2019, 17/2019, 19/2019, 21/2019, 23/2019 e 25/2019, elevati nei confronti del
, nella qualità di Sindaco del e di Parte_1 Controparte_2 obbligato in solido, e del , nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica Parte_2 dello stesso e di obbligato principale, per la violazione dell'art. 190 d.vo n. CP_2
156/2006, segnatamente per la omessa tenuta dei registri di carico e scarico per rifiuti solidi, classificati non pericolosi, degli impianti di depurazione comunale nei periodi di cui agli accertamenti.
L' Amministrazione convenuta si è costituita contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Sulla documentazione di cui in atti all'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno discusso la causa ed all'esito essa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo di seguito motivato.
pagina 1 di 4 ***************************************************************
L'opposizione è fondata.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente ed in virtù della ricostruzione dei fatti presupposti alla contestazione degli illeciti amministrativi in esame - per il vero in alcun modo contestata dalla - è emerso che da diversi anni il Controparte_1 [...]
versa in una situazione di grave criticità nella gestione degli Controparte_2
impianti di depurazione in tutto il territorio comunale, ed in particolare non riesce a garantire il buon funzionamento delle reti fognarie e il corretto trattamento delle acque reflue per la vetustà e l'inadeguatezza degli impianti e la mancanza di fondi sufficienti a bilancio per intraprendere i dovuti interventi operativi.
L'ente comunale, come emerso peraltro nei procedimenti penali intrapresi nei confronti di e di cui si dirà di seguito, dispone di vasche di tipo Imhoff che, per quanto Pt_1 Pt_2
obsolete, sono gli unici impianti che consentono di assicurare il funzionamento della rete fognaria comunale. Queste vasche dovrebbero essere svuotate costantemente mediante operazioni di spurgo per evitare lo sversamento dei reflui, ma la mancanza di fondi sufficienti non ha consentito la corretta gestione degli impianti con conseguente e frequente tracimazione delle vasche.
Gli odierni opponenti hanno subito, in relazione ai fatti presupposti alle contestazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata, due procedimenti penali entrambi definiti con sentenze, irrevocabili, di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. “perché il fatto non costituisce reato”, ovvero per mancanza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.
In particolare, il Tribunale monocratico di Cosenza ha assolto con Parte_2 sentenza n. 980/23 del 19.6.2023 dal reato di cui all'art. 137 comma 11 del d.lvo n. 152 del
2006, contestatogli perché quale responsabile dell'area tecnica del
[...]
avrebbe omesso di adottare i dovuti interventi tecnici ed operativi Controparte_2
nonché le attività di verifica, manutenzione e ripristino della tenuta della rete fognaria, così effettuando scarichi di reflui fognari nel suolo e nel sottosuolo in diverse località del territorio comunale e nell'anno 2017. Lo stesso Tribunale monocratico, in diversa composizione, ha assolto , imputato quale responsabile dell'area tecnica, e Parte_2
, quale sindaco del con sentenza n. 1113/23 del 3.7.2023. I reati Parte_1 CP_2
contestati nel procedimento così definito erano quelli ex artt. 110 c.p., 137 comma 11 del d.lvo n. 152/2006, 256 comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006 e 674 c.p., atteso che gli amministratori comunali venivano imputati in questo caso non solo per aver effettuato pagina 2 di 4 scarichi di reflui fognari nel suolo e nel sottosuolo in conseguenza della omissione degli interventi dovuti sulla rete fognaria, ma anche per avere determinato lo sversamento di fanghi e residui solidi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane. Gi accertamenti da cui ha preso avvio il procedimento penale, svolti nel marzo del 2019 nelle località
Giuranda, Drago, Giardini, Filicetti-Macchialonga, Gesuiti, Canneto-Macchione, Palazzello
e Greco, sono i medesimi che hanno dato luogo ai verbali di contestazione dell'illecito amministrativo presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ebbene, sono emerse dall'istruttoria svolta nei processi penali circostanze di fatto - non oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio e dunque pacifiche - che appaiono rilevanti anche ai fini dell'autonoma valutazione da svolgersi in questa sede.
In particolare, il non disponeva delle somme a bilancio necessarie CP_2 all'adempimento costante degli spurghi delle vasche Imhoff, ciononostante sia il sindaco che il responsabile dell'area tecnica allora in carica - e - hanno predisposto Pt_1 Pt_2
gli interventi di ripristino per quanto di competenza adottando tutte le misure possibili in ragione delle risorse disponibili. L'intera zona versa in uno stato di criticità grave in ragione dell'attesa dell'intervento di collettamento da effettuarsi a cura e a spese del tanto che il Sindaco ha infine chiesto alla Regione Calabria la Controparte_3
possibilità, per il di diventare soggetto attuatore di Controparte_2
autonomo finanziamento, autorizzazione ottenuta solo nel luglio del 2022.
Tanto premesso, le condotte contestate nei procedimenti penali - di aver determinato, per omissione degli interventi dovuti, un illecito sversamento dei reflui - sono diverse da quelle contestate quali illeciti amministrativi - la omessa tenuta dei registri di carico e scarico degli impianti di depurazione comunale - ma è indubbio che l'impossibilità per gli amministratori locali di assicurare la corretta gestione degli impianti (per inesigibilità di una diversa condotta) è un presupposto in fatto che diventa decisivo ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito amministrativo, quantomeno dal profilo dell'elemento soggettivo.
Infatti, in disparte dalla considerazione che, in presenza di un impianto di depurazione non funzionante, la mancata istituzione dei registri - imposta dalla normativa per la tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro trasferimento verso gli impianti di recupero e di smaltimento - risulta una violazione meramente formale ed in concreto inoffensiva, si condivide quanto osservato dall'opponente in merito alla inesigibilità della condotta richiesta, per il principio ad impossibilia nemo tenetur, perché in mancanza di un costante pagina 3 di 4 svuotamento delle vasche non sarebbero stati rilevabili dati attendibili da indicare e riportare nei prescritti registri.
Si ritiene, in definitiva, che gli opponenti abbiano fornito la prova di avere agito senza colpa.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, se ne ritiene giustificata la compensazione fra le parti per il tenore complessivo della vicenda, la qualità delle parti, le ragioni della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 6 febbraio 2025 Il giudice
Manuela Gallo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA
In persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Luberto Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
- in persona del suo Presidente p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Angela Caprio;
CONVENUTA
Ragioni della decisione e hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 ingiunzione emessa dalla Provincia di in data 16.5.2022 e notificatagli l'1.3.2024, CP_1
con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 14.466,69 a titolo di sanzione per la violazione di cui agli artt. 190 e 258 del d.lvo n. 156/2006, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordinanza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa in riferimento ai verbali di contestazione nn.
13/2019, 15/2019, 17/2019, 19/2019, 21/2019, 23/2019 e 25/2019, elevati nei confronti del
, nella qualità di Sindaco del e di Parte_1 Controparte_2 obbligato in solido, e del , nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica Parte_2 dello stesso e di obbligato principale, per la violazione dell'art. 190 d.vo n. CP_2
156/2006, segnatamente per la omessa tenuta dei registri di carico e scarico per rifiuti solidi, classificati non pericolosi, degli impianti di depurazione comunale nei periodi di cui agli accertamenti.
L' Amministrazione convenuta si è costituita contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Sulla documentazione di cui in atti all'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno discusso la causa ed all'esito essa è stata decisa, mediante lettura del dispositivo di seguito motivato.
pagina 1 di 4 ***************************************************************
L'opposizione è fondata.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente ed in virtù della ricostruzione dei fatti presupposti alla contestazione degli illeciti amministrativi in esame - per il vero in alcun modo contestata dalla - è emerso che da diversi anni il Controparte_1 [...]
versa in una situazione di grave criticità nella gestione degli Controparte_2
impianti di depurazione in tutto il territorio comunale, ed in particolare non riesce a garantire il buon funzionamento delle reti fognarie e il corretto trattamento delle acque reflue per la vetustà e l'inadeguatezza degli impianti e la mancanza di fondi sufficienti a bilancio per intraprendere i dovuti interventi operativi.
L'ente comunale, come emerso peraltro nei procedimenti penali intrapresi nei confronti di e di cui si dirà di seguito, dispone di vasche di tipo Imhoff che, per quanto Pt_1 Pt_2
obsolete, sono gli unici impianti che consentono di assicurare il funzionamento della rete fognaria comunale. Queste vasche dovrebbero essere svuotate costantemente mediante operazioni di spurgo per evitare lo sversamento dei reflui, ma la mancanza di fondi sufficienti non ha consentito la corretta gestione degli impianti con conseguente e frequente tracimazione delle vasche.
Gli odierni opponenti hanno subito, in relazione ai fatti presupposti alle contestazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata, due procedimenti penali entrambi definiti con sentenze, irrevocabili, di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. “perché il fatto non costituisce reato”, ovvero per mancanza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.
In particolare, il Tribunale monocratico di Cosenza ha assolto con Parte_2 sentenza n. 980/23 del 19.6.2023 dal reato di cui all'art. 137 comma 11 del d.lvo n. 152 del
2006, contestatogli perché quale responsabile dell'area tecnica del
[...]
avrebbe omesso di adottare i dovuti interventi tecnici ed operativi Controparte_2
nonché le attività di verifica, manutenzione e ripristino della tenuta della rete fognaria, così effettuando scarichi di reflui fognari nel suolo e nel sottosuolo in diverse località del territorio comunale e nell'anno 2017. Lo stesso Tribunale monocratico, in diversa composizione, ha assolto , imputato quale responsabile dell'area tecnica, e Parte_2
, quale sindaco del con sentenza n. 1113/23 del 3.7.2023. I reati Parte_1 CP_2
contestati nel procedimento così definito erano quelli ex artt. 110 c.p., 137 comma 11 del d.lvo n. 152/2006, 256 comma 2 del d.lvo n. 152 del 2006 e 674 c.p., atteso che gli amministratori comunali venivano imputati in questo caso non solo per aver effettuato pagina 2 di 4 scarichi di reflui fognari nel suolo e nel sottosuolo in conseguenza della omissione degli interventi dovuti sulla rete fognaria, ma anche per avere determinato lo sversamento di fanghi e residui solidi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane. Gi accertamenti da cui ha preso avvio il procedimento penale, svolti nel marzo del 2019 nelle località
Giuranda, Drago, Giardini, Filicetti-Macchialonga, Gesuiti, Canneto-Macchione, Palazzello
e Greco, sono i medesimi che hanno dato luogo ai verbali di contestazione dell'illecito amministrativo presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ebbene, sono emerse dall'istruttoria svolta nei processi penali circostanze di fatto - non oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio e dunque pacifiche - che appaiono rilevanti anche ai fini dell'autonoma valutazione da svolgersi in questa sede.
In particolare, il non disponeva delle somme a bilancio necessarie CP_2 all'adempimento costante degli spurghi delle vasche Imhoff, ciononostante sia il sindaco che il responsabile dell'area tecnica allora in carica - e - hanno predisposto Pt_1 Pt_2
gli interventi di ripristino per quanto di competenza adottando tutte le misure possibili in ragione delle risorse disponibili. L'intera zona versa in uno stato di criticità grave in ragione dell'attesa dell'intervento di collettamento da effettuarsi a cura e a spese del tanto che il Sindaco ha infine chiesto alla Regione Calabria la Controparte_3
possibilità, per il di diventare soggetto attuatore di Controparte_2
autonomo finanziamento, autorizzazione ottenuta solo nel luglio del 2022.
Tanto premesso, le condotte contestate nei procedimenti penali - di aver determinato, per omissione degli interventi dovuti, un illecito sversamento dei reflui - sono diverse da quelle contestate quali illeciti amministrativi - la omessa tenuta dei registri di carico e scarico degli impianti di depurazione comunale - ma è indubbio che l'impossibilità per gli amministratori locali di assicurare la corretta gestione degli impianti (per inesigibilità di una diversa condotta) è un presupposto in fatto che diventa decisivo ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito amministrativo, quantomeno dal profilo dell'elemento soggettivo.
Infatti, in disparte dalla considerazione che, in presenza di un impianto di depurazione non funzionante, la mancata istituzione dei registri - imposta dalla normativa per la tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro trasferimento verso gli impianti di recupero e di smaltimento - risulta una violazione meramente formale ed in concreto inoffensiva, si condivide quanto osservato dall'opponente in merito alla inesigibilità della condotta richiesta, per il principio ad impossibilia nemo tenetur, perché in mancanza di un costante pagina 3 di 4 svuotamento delle vasche non sarebbero stati rilevabili dati attendibili da indicare e riportare nei prescritti registri.
Si ritiene, in definitiva, che gli opponenti abbiano fornito la prova di avere agito senza colpa.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, se ne ritiene giustificata la compensazione fra le parti per il tenore complessivo della vicenda, la qualità delle parti, le ragioni della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 6 febbraio 2025 Il giudice
Manuela Gallo
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