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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8077/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex art.473 - bis. 29, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via XX Settembre n. 14, presso lo studio dell'avv. Gaudino Pastorino dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Anna Roma dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E AVV. , nella qualita di Curatore Speciale del minore Controparte_2 [...]
o il 19.04.2012 e nato a [...] Per_1 Controparte_3
rappresentata e difesa da se me te domiciliato in Eboli (SA), alla Via G. Romano n.2 TERZO CHIAMATO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con e che, dalla loro unione, erano nati due figli, Controparte_1 Per_1
(12.12.2015), chiedeva la modifica CP_3 emesso dal Trib o il 17.10.2022 , confermato dalla Corte d'Appello in data 23.05.2023, con il quale era stata disposta nei propri confronti la sospensione della responsabilita genitoriale sui figli minori. Al riguardo, il deduceva di avere scrupolosamente seguito le indicazioni Pt_1 impartite dall'A a Giudiziaria, avendo intrapreso con tempestivita il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialita presso i Servizi Sociali di Battipaglia con esiti positivi;
pertanto, chiedeva la suddetta revoca con il ripristino dell'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale in ragione del pieno raggiungimento degli obiettivi del percorso di sostegno psico-logico, della resipiscenza mostrata, della normalizzazione dei rapporti intrattenuti con la sig.ra e, soprattutto, dell'ottima relazione intessuta con i figli. Controparte_1
Insta te il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dall'ex compagno e, pur non ne ica dei rapporti tra le parti si era leggermente rasserenata rispetto al passato, evidenziava che la circostanza era da ascriversi alle decisioni del Tribunale che avevano arginato in parte le criticità emerse;
a tal proposito, deduceva che il Pt_1 aveva interpretato discrezionalmente la regolamentazione resa in merito ai t di permanenza dei bambini presso di sé ed era sempre stato inadempiente agli obblighi a contenuto economico per il mantenimento dei figli, continuando a manifestare disinteresse per le loro esigenze morali e materiali. Pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso e un aumento della misura del mantenimento disposta. Si costitutiva altresì l'avv. , nominata curatore speciale dei Controparte_2 minori in ragione della d l ricorrente, che si riservava di avanzare le proprie richieste all'esito dell'istruttoria. All'udienza del 13 febbraio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulle attuali capacita genitoriali delle parti e sui profili psicologici delle stesse e dei figli minori. All'udienza del 27.03.2025 fissata per il giuramento della prima CTU nominata, il ricorrente manifestava la volonta di rinunciare agli atti del giudizio e, all'udienza del 03.06.2025, in contraddittorio tra le parti, lo stesso esprimeva l'intenzione di volere proseguire nel giudizio per il preminente interesse dei figli. Nel corso del primo incontro dinanzi alla CTU da ultimo nominata, dott.ssa
[...]
quest'ultima rinviava l'inizio delle operazioni peritali, chiede Persona_2 nti in merito alla legittimita della nomina del CTP della resistente, dott.ssa contestata dal ricorrente, nonche indicazioni sul Persona_3 prosiegu Con provvedimento dell'8 ottobre 2025, il Giudice dichiarava valida e legittima la nomina del CTP da parte della difesa della resistente, in quanto avvenuta prima dell'inizio dell'indagine peritale e in conformita all'art. 201 c.p.c. Alla successiva udienza di comparizione fissata su istanza del ricorrente, quest'ultimo dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, motivando la decisione per il mancato accoglimento delle proprie istanze e per le modalita di conduzione della CTU, rinuncia accettata espressamente dalla resistente e dalla curatrice speciale. 2. Deve dichiararsi estinto il giudizio in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle controparti. Al riguardo, occorre precisare, che il ricorrente, all'ultima udienza di comparizione, ha manifestato espressamente e personalmente la volonta di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo contestualmente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, rinuncia accettata personalmente dalla resistente e dalla curatrice speciale Pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni delle parti, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l'estinzione del giudizio. Tenuto conto del disposto dell'art 306, ult comma, c.p.c., le spese di lite della resistente e del curatore speciale sono poste a carico di e sono Parte_1 liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del v resente controversia;
al riguardo, si dispone la liquidazione a favore dell'Erario per il curatore speciale per il quale risulta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del COA, risultando invece per la unicamente l'istanza di CP_1 ammissione depositata in data 11.02.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come introdotta da , così provvede: Parte_1
1) dichiara estinto il giudizio;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lit 2.540,00 per compensi, olt spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore dell'Erario per l'attivita Parte_1 difensiva ratore speciale, delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8077/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex art.473 - bis. 29, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via XX Settembre n. 14, presso lo studio dell'avv. Gaudino Pastorino dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] lo studio dell'avv. Anna Roma dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE E AVV. , nella qualita di Curatore Speciale del minore Controparte_2 [...]
o il 19.04.2012 e nato a [...] Per_1 Controparte_3
rappresentata e difesa da se me te domiciliato in Eboli (SA), alla Via G. Romano n.2 TERZO CHIAMATO NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con e che, dalla loro unione, erano nati due figli, Controparte_1 Per_1
(12.12.2015), chiedeva la modifica CP_3 emesso dal Trib o il 17.10.2022 , confermato dalla Corte d'Appello in data 23.05.2023, con il quale era stata disposta nei propri confronti la sospensione della responsabilita genitoriale sui figli minori. Al riguardo, il deduceva di avere scrupolosamente seguito le indicazioni Pt_1 impartite dall'A a Giudiziaria, avendo intrapreso con tempestivita il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialita presso i Servizi Sociali di Battipaglia con esiti positivi;
pertanto, chiedeva la suddetta revoca con il ripristino dell'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale in ragione del pieno raggiungimento degli obiettivi del percorso di sostegno psico-logico, della resipiscenza mostrata, della normalizzazione dei rapporti intrattenuti con la sig.ra e, soprattutto, dell'ottima relazione intessuta con i figli. Controparte_1
Insta te il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dall'ex compagno e, pur non ne ica dei rapporti tra le parti si era leggermente rasserenata rispetto al passato, evidenziava che la circostanza era da ascriversi alle decisioni del Tribunale che avevano arginato in parte le criticità emerse;
a tal proposito, deduceva che il Pt_1 aveva interpretato discrezionalmente la regolamentazione resa in merito ai t di permanenza dei bambini presso di sé ed era sempre stato inadempiente agli obblighi a contenuto economico per il mantenimento dei figli, continuando a manifestare disinteresse per le loro esigenze morali e materiali. Pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso e un aumento della misura del mantenimento disposta. Si costitutiva altresì l'avv. , nominata curatore speciale dei Controparte_2 minori in ragione della d l ricorrente, che si riservava di avanzare le proprie richieste all'esito dell'istruttoria. All'udienza del 13 febbraio 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulle attuali capacita genitoriali delle parti e sui profili psicologici delle stesse e dei figli minori. All'udienza del 27.03.2025 fissata per il giuramento della prima CTU nominata, il ricorrente manifestava la volonta di rinunciare agli atti del giudizio e, all'udienza del 03.06.2025, in contraddittorio tra le parti, lo stesso esprimeva l'intenzione di volere proseguire nel giudizio per il preminente interesse dei figli. Nel corso del primo incontro dinanzi alla CTU da ultimo nominata, dott.ssa
[...]
quest'ultima rinviava l'inizio delle operazioni peritali, chiede Persona_2 nti in merito alla legittimita della nomina del CTP della resistente, dott.ssa contestata dal ricorrente, nonche indicazioni sul Persona_3 prosiegu Con provvedimento dell'8 ottobre 2025, il Giudice dichiarava valida e legittima la nomina del CTP da parte della difesa della resistente, in quanto avvenuta prima dell'inizio dell'indagine peritale e in conformita all'art. 201 c.p.c. Alla successiva udienza di comparizione fissata su istanza del ricorrente, quest'ultimo dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, motivando la decisione per il mancato accoglimento delle proprie istanze e per le modalita di conduzione della CTU, rinuncia accettata espressamente dalla resistente e dalla curatrice speciale. 2. Deve dichiararsi estinto il giudizio in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle controparti. Al riguardo, occorre precisare, che il ricorrente, all'ultima udienza di comparizione, ha manifestato espressamente e personalmente la volonta di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo contestualmente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, rinuncia accettata personalmente dalla resistente e dalla curatrice speciale Pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni delle parti, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e dispone l'estinzione del giudizio. Tenuto conto del disposto dell'art 306, ult comma, c.p.c., le spese di lite della resistente e del curatore speciale sono poste a carico di e sono Parte_1 liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del v resente controversia;
al riguardo, si dispone la liquidazione a favore dell'Erario per il curatore speciale per il quale risulta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del COA, risultando invece per la unicamente l'istanza di CP_1 ammissione depositata in data 11.02.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come introdotta da , così provvede: Parte_1
1) dichiara estinto il giudizio;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lit 2.540,00 per compensi, olt spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore dell'Erario per l'attivita Parte_1 difensiva ratore speciale, delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi