Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/1/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_1 C.F._1
BONATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Regia n. 53, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA BAGLINI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino n. 433, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
2. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo la disciplina Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con i tempi e le modalità direttamente concordate di volta in volta con la madre, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e sociali dei minori.
1
Resta salva la possibilità, per il padre, di avere contatti con i figli mediante telefono o altri mezzi di comunicazione audio visiva con le più ampie modalità, previo accordo diretto con loro. In ogni caso,
i genitori si impegnano a tenere in considerazione la volontà dei figli, senza interferenze da parte di entrambi nella gestione dei rapporti con l'altro genitore;
4. Per i periodi di ferie estive ed invernali i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda delle proprie esigenze familiari e lavorative;
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario per i due figli minori, il SI. verserà Parte_2 alla SI.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo complessivo mensile di €. 200,00 Parte_1
(€. 100,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
6. A titolo di integrazione del mantenimento, le parti espressamente concordano che l'Assegno Unico
Familiare, così come ogni altra indennità e/o sussidio disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato intestato ai minori o comunque relativo alla prole, saranno percepiti integralmente dalla SI.ra in qualità di genitore collocatario dei figli;
Pt_1
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie ed opportunamente documentate, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per “spese straordinarie” si intendono le spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ed in genere tutte quelle previste dal
Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, come recentemente approvato in data
07/10/2020, che le parti dichiarano di aver visionato e di accettare, al quale si rimanda anche per le modalità di accordo e rimborso;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di assegno divorzile;
9. Le parti si concedono anticipatamente e reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e per il rinnovo del passaporto proprio e dei minori e del nulla osta per l'espatrio, anche con i figli minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 31/10/2009, dal quale sono nati i due figli Persona_3
(nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Persona_4 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Viareggio (LU) in data 31/10/2009, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 6, Parte I, Ufficio secondo, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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