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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale,
composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente rel.
Dott. A. Rossato Giudice
Dott L. Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di I Grado, iscritta al n. 5523/2024 R.G.
promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del
21.05.25, ovvero:
1) “Il sig verserà alla sig , a titolo di una tantum, la Pt_1 CP_1
somma di euro 14.000, nel seguente modo: euro 6.000 entro il
30.07.25, euro 4.000 entro il 30.10.25, euro 4.000 al 30.12.25;
2) il sig inoltre, continuerà a pagare in via esclusiva i debiti Pt_1
residui relativi all'attività di Parte_2
3) in tale modo le parti dichiarano di definire ogni questione economica relativa al matrimonio ed all'attività gestita insieme, nonché ai conti correnti comuni, dichiarando di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
4) Spese di lite compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto del
Tribunale di Padova del 5.05.11 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b)
della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi. In particolare, la previsione della somma pari ad euro
14.000,00 in favore della moglie, di cui al punto 1) delle conclusioni, si considera congrua ai sensi dell'art.5, comma 8, della legge 898/1970, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'apporto dato alla contribuzione familiare, nonché del fatto che il marito ha sostenuto e sosterrà tutti i debiti prodotti dalla società gestita insieme dai coniugi durante Parte_2
il matrimonio (circa euro 100.000 complessivamente) .
Quanto agli altri accordi, espressione dell'autonomia negoziale delle parti,
seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
10/11/1990 da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro atti di matrimonio alla parte II, serie A, n. 179, dell'anno 1990 del
Comune di VENEZIA;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità al punto 1) delle conclusioni riportate in epigrafe, ritenendo congruo ai sensi dell'art.5, comma 8, della legge
898/1970 l'assegno una tantum di euro 14.000,00 previsto in favore della moglie;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova il 26/05/2025.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi