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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 10562 dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lisa Campi nel cui studio legale in Cavallino (LE) alla via Pacuvio n.
14 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTORE –
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(P.I.: ), in persona del procuratore speciale P.IVA_1 Controparte_3
giusta procura del 15.2.2018, Rep. n. 19172, Racc. n. 7603 per notaio dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Persona_1
IM D'NI presso il cui studio legale in Milano alla via Arimondi n. 33 ha eletto domicilio, come da procura in atti
– CONVENUTA – All'udienza del 9.12.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 24.10.2018, , Parte_1
conveniva in giudizio la società per ivi sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“ in via principale: a. accertare e dichiarare – per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, ove necessario, previa ammissione di una CTU medico-legale – il diritto del sig. a percepire l'indennizzo Parte_1
connesso alla sua invalidità totale permanente;
per l'effetto, condannare parte convenuta a liquidare l'importo di euro
86.867,21 a titolo di indennizzo per la invalidità totale permanente, liquidando
l'importo corrispondente al residuo mutuo alla data di definizione dell'odierno giudizio direttamente alla Banca mutuante e la differenza al sig. Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
[...]
e patendi ovvero la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che lo status invalidante del sig. , conseguente al sinistro del 15.09.2013, sia Parte_1
inferiore alla percentuale minima indennizzabile ex contractu: a. accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la nullità parziale delle Condizioni di Assicurazione Polizza Proteggi
Mutuo multirischio n. 30071186310 nella parte in cui prevedono, per la valutazione della percentuale di invalidità totale permanente, l'applicazione della Tabella Inail contenuta nell'allegato 1 al DPR 30.06.1965 n. 1124;
b. per l'effetto: A) accertare e dichiarare – per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, ove necessario, previa ammissione di una CTU medico-legale – il diritto del sig. a percepire l'indennizzo Parte_1
connesso alla sua invalidità totale permanente;
condannare parte convenuta a liquidare l'importo di euro 86.867,21 a titolo di indennizzo per la invalidità totale permanente, liquidando l'importo corrispondente al residuo mutuo alla data di definizione dell'odierno giudizio direttamente alla Banca mutuante e la differenza al sig. a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi ovvero la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi”, con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda l'attore deduceva in particolare che:
- ai fini della concessione di un mutuo ipotecario, sottoscriveva un contratto di polizza (“Polizza proteggi mutuo multirischio n. 30071186310) a copertura del rischio morte, invalidità totale permanente e/o inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione, ricovero ospedaliero;
- in data 15.9.2013 l'attore rimaneva vittima di un grave infortunio, così perdendo completamente la propria abilità lavorativa;
- tale status invalidante veniva certificato dall' che riconosceva l'attore CP_4
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, con necessità di assistenza continua ai fini del compimento dei quotidiani atti della vita;
- denunciato il predetto infortunio ed istruita la relativa pratica, la società convenuta rigettava l'istanza di corresponsione dell'indennizzo in quanto, alla luce delle Condizioni di polizza e di quanto previsto nella tabella
I.N.A.I.L. di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 1124/1965, la percentuale di invalidità era inferiore al minimo indennizzabile;
- la compagnia assicurativa convenuta ometteva di informare parte attrice in ordine alla operatività della predetta tabella e alla portata applicativa dei relativi parametri di invalidità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.1.2019, la compagnia di assicurazione si opponeva alle domande ex adverso formulate nei suoi confronti, contestando tutto quanto dedotto e chiedendone quindi il rigetto in quanto infondato in fatto come in diritto;
in subordine chiedeva che la liquidazione dell'indennizzo fosse contenuta entro i limiti di cui all'art. 28 della
Condizioni di assicurazione, con vittoria delle spese di lite.
In sede istruttoria, con ordinanza del 17.6.2019, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: a) le patologie di cui l'attore era affetto alla data del contratto di assicurazione (23.3.2009) e le terapie dallo stesso assunte;
b) la natura delle patologie conseguenti al sinistro occorsogli il 15.09.2013; c) il grado di invalidità determinato da queste patologie, calcolato secondo i criteri previsti nella polizza. Al nominato CTU veniva altresì chiesto di calcolare la percentuale di invalidità complessiva, procedendo ad un doppio calcolo al fine di tenere conto dell'eventuale “disturbo post-traumatico da stress cronico in forma moderata complicata da sindrome depressiva reattiva”, specificando se tale eventuale sindrome fosse correlata alla sindrome algo-funzionale e con indicazione infine della decorrenza del rilevato grado di invalidità.
All'udienza del 9.12.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – In via principale l'attore ha chiesto che sia accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennizzo asseritamente spettante a causa dell'invalidità totale permanente.
Tale domanda non merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, emerge che in data 23.3.2009 ha Parte_1
sottoscritto con la odierna convenuta il contratto di polizza n. 30071186310 a copertura del rischio morte nonché del rischio “Invalidità Totale Permanente” e
“Inabilità Temporanea Totale al Lavoro”. A seguito del sinistro, la compagnia convenuta ha aperto due pratiche istruttorie: una per invalidità totale permanente e l'altra per inabilità totale temporanea, per la quale ultima la medesima convenuta procedeva alla liquidazione dell'intero massimale a titolo di indennizzo spettante all'attore.
Con riferimento, invece, all'indennizzo spettante per l'invalidità totale permanente, la società convenuta rifiutava la liquidazione dell'indennizzo non sussistendo i presupposti previsti dalla polizza per l'erogazione del medesimo;
precisamente, secondo la convenuta non era integrato il presupposto del riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 60%, essendo l'attore affetto – per effetto del sinistro – da una invalidità pari al 35-40% e, dunque, inferiore a quanto contrattualmente previsto.
Alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, il rifiuto della convenuta di corresponsione dell'indennizzo per invalidità totale permanente deve ritenersi legittimo. Infatti, gli esiti della ctu, al quale questo Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o da omissioni di carattere logico o metodologico, hanno chiarito che “la percentuale di invalidità permanente che potrà riconoscersi all'esito dell'infortunio del 15.09.2013 è valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento)”. A ciò aggiungasi che il danno psichico sofferto dall'attore a causa del sinistro “classificato come “disturbo post- traumatico da stress cronico in forma moderata complicata da sindrome depressiva reattiva” non può ritenersi – secondo i criteri di accertamento del nesso causale in ambito di infortunistica privata – in correlazione causale con
l'evento traumatico in quanto non risponde ai requisiti di danno diretto ed esclusivo. Tuttavia, qualora si dovesse procedere ad una valutazione in termini di infortunistica privata, esso è valutabile nella misura del 15% e così con un danno complessivo del 55%” e, dunque, in ogni caso inferiore al grado di invalidità del 60% previsto dal contratto di polizza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
Infondata è anche la domanda, peraltro genericamente formulata, avente ad oggetto la pretesa nullità della clausola contrattuale che prevede, per la valutazione della percentuale di invalidità totale permanente, l'applicazione della Tabella
Inail contenuta nell'allegato 1 al DPR 30.06.1965 n. 1124.
Trattasi infatti di clausola negoziale regolarmente accettata e sottoscritta, tendente a ridurre il c.d. rischio assicurativo a fronte di una previsione calmierata del premio da pagare da parte dell'assicurato; clausola molto diffusa in ambito assicurativo e non contrastante con alcun principio di ordine pubblico o generale.
Alla luce di quanto sin qui considerato, ne consegue il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto come in diritto.
2 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi delle tariffe ratione temporis.
Analogamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione monocratica, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda formulata da nei confronti della società Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
società convenuta che liquida in complessivi euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) pone la CTU, già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore soccombente.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 10.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.