Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott.ssa
Gabriella Gagliardi, ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3087/2024 RG avente ad
OGGETTO: TFR a carico del fondo di garanzia, vertente
TRA cf. rap.to e difeso dall' Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Guarino
RICORRENTE
E
persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.02.2024, il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' chiedendo all'adito Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso
l …, e per l'effetto condannare l'ente resistente al pagamento in favore del ricorrente, CP_2 della somma complessiva di € 11.604,84 a titolo di TFR, di cui € 6.887,87 quale TFR maturato e rimasto in azienda ed € 4.716,97 a titolo di quote di TFR trattenute in busta paga al ricorrente e mai versate al fondo complementare;
2) in subordine e nella ipotesi in cui il GL lo ritenesse, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della minor somma pari ad € 6.887,87 dovuti a titolo di TFR maturato dal 2001 al 2007 e rimasto in azienda e condannare la resistente al versamento della restante somma, pari ad € 4.716,97 in favore del fondo complementare che risulta all'ente come di iscrizione del ricorrente, importo in ogni caso dovuto a titolo di TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro;
3) vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_2
01/07/2001 sino al 10/01/2018 e, successivamente, in ragione di cessione di azienda, alle dipendenze della sino al 02/03/2020. Controparte_3
Fondo di Garanzia perché maturato nel periodo dal 2001 al 2007, ed € 4.716,97 a titolo di quote di TFR trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo complementare nel periodo successivo.
Assumeva che, nonostante la specifica domanda avanzata, non aveva ricevuto il pagamento del TFR dall' , competente, quale Fondo di garanzia, anche per le quote CP_2 trattenute e non versate e al Fondo complementare.
Si costituiva l che precisava che, nelle more del giudizio, era cessata la materia del CP_2 contendere in relazione all'importo di euro 6.887,874, liquidato dal Fondo di garanzia a titolo di TFR maturato nel periodo dal 2001 al 2007; quanto al residuo importo, destinato, a far data dal 1.01.2007,h alla previdenza complementare, concludeva per il rigetto della domanda, in assenza dei presupposti di cui all' art. 5 comma 2 del d.lgs. 80/92
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta sufficientemente istruita, era rinviata per discussione secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento da parte dell' , nelle more del giudizio (comunicazione di liquidazione in CP_2 data 15.02.2024, valuta 22.02.2024), dell'importo lordo di € 6887,87 (netti euro 5.305,84) a titolo di TFR maturato nel periodo dal 2001 al 2007 ammesso al passivo della procedura concorsuale inerente la oltre interessi legali e rivalutazione. Controparte_3
Invero, il pagamento parziale intervenuto in corso di causa determina il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, il venir meno, in parte qua, di ogni ulteriore ragione di contesa tra le stesse.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
Rimane da esaminare la domanda nei limiti dell'importo residuo di euro 4.716,97, corrispondente alle quote di TFR, destinate al Fondo di previdenza complementare, trattenute e tuttavia non versate dalla datrice di lavoro.
In proposito, assume l che per effetto della opzione di destinazione al Fondo CP_2
Complementare l non debba erogare i suddetti importi. CP_4
Questo giudice condivide quanto espresso dalla Suprema Corte che ha precisato che :”
Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare
– di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso
l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa, il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al comporta, per la risoluzione per CP_5 inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate di natura retributiva posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione e per effetto del suo adempimento.
Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall., e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.” (Cass. sent. n 19510 del
2023).
Deriva da quanto sopra che la somma di € 4.716,97, per la quale vi è stata ammissione al passivo, corrispondente alle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro e mai versate al fondo complementare, deve essere liquidata in favore del lavoratore, pienamente legittimato, in ragione dell'inadempimento al vincolo di destinazione, a ritornare nella disponibilità della stessa.
In parte qua la domanda va dunque accolta con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento dell'importo indicato, oltre interessi legali dalla domanda.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse, seguono la soccombenza nella misura dei due terzi in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto all'importo di € 6887,87 a titolo di
TFR;
2) Condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.716,97 a CP_2 titolo di differenza TFR, oltre interessi legali dalla domanda;
3) Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna al pagamento dei CP_6 residui due terzi che si liquidano in € 1800,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Napoli, il 26.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Gabriella Gagliardi