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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6292 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8006/2024 R.G. promossa da: Part
e difesa dagli avvti Giuliana Quattromini, e Parte_2
Fabio Valerio Coppola
Contro con sede legale in alla Piazza Cavour n. 42, P. IVA Controparte_1 CP_1
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv Annantonia Romano Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.4..2024 l'istante esponeva di essere stata dipendente di società in house del dal 2008, con mansioni Controparte_3 Controparte_4
proprie della qualifica di operatore socioassistenziale (OSA); di essere stata inquadrata da , in virtù delle mansioni svolte e della qualifica posseduta, nel 4° CP_3
livello CCNL dipendenti del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi,
Esponeva altresì che, a far data dal 1°.9.16, era passata alle dipendenze di Controparte_1
altra società in house providing del operante nel medesimo
[...] Controparte_4
settore dell'assistenza socio-sanitaria, per effetto di trasferimento d'azienda ex art. 2112
c.c. da messa in liquidazione volontaria. Esponeva ancora che, dopo il CP_3 passaggio ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di era stata costretta (così CP_1
come altri dipendenti) dall'allora amministratore delegato di medesima CP_1
(sig. a sottoscrivere in data 03 nov. 2016 un verbale di conciliazione Controparte_5
con cui rinunciava ai propri diritti derivanti dall'art. 2112 c.c. , verbale che veniva successivamente annullato con sentenza n. 3729/2019 del Tribunale di Napoli , confermata in Corte di Appello,che condannava, altresì, la società ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello e condannava in via generica a pagare alla CP_1
ricorrente le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separata sede. Pertanto chiedeva la condanna di al pagamento in proprio favore della somma Controparte_1
di cui in ricorso
Si costitutiva tempestivamente la la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
la prescrizione . Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato ,che risulta interrotta dalla missiva allegata al ricorso
La domanda nel merito va accolta .Il verbale di conciliazione del novembre 2016 ,al quale la convenuta fa riferimento , è stato annullato per violenza con la sentenza prima citata), che ha affermato l'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria,
Sussiste altresì l'interesse ad agire in giudizio non essendo la sentenza di accertamento un titolo esecutivo idoneo.
Nel caso di specie il diritto è provato dalla sentenza citata in ricorso.
Tale sentenza ha dichiarato il diritto di parte attrice al pagamento delle differenze retributive applicando il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello.
La circostanza peraltro che la società applichi un diverso Contratta Collettivo non trova ingresso in questa sede in quanto espressamente la sentenza in atti menziona il CCNL
Commercio. In ordine al quantum dovuto, appaiono condivisibili i conteggi elaborati da parte attrice, con riferimento al periodo indicato : invero, i dati contabili sulla base dei quali la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale, dunque già conosciuti dalla società.
Inoltre la convenuta ha contestato tali conteggi i con formula di stile, senza specificazioni di calcoli alternativi : nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. li consolida nell'importo formulato dall'attore, vincolando in tal senso il Giudice e ciò anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito: infatti, la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, (cfr. Cass. n. 29236/17; Cass. n.
20053/16; Cass. n. 10116/15; Cass. n. 4051/11; Cass. n. 945/06; Cass. n. 9285/03).
Il ricorso va quindi accolto
Spese alla soccombenza
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in favore dell' istante Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 8275,97,, oltre interessi secondo indice
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli dei singoli crediti al saldo.
Condanna la al pagamento delle spese di lite nella misura di euro CP_1
1800,00, oltre IVA CPA e , rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in data 17/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8006/2024 R.G. promossa da: Part
e difesa dagli avvti Giuliana Quattromini, e Parte_2
Fabio Valerio Coppola
Contro con sede legale in alla Piazza Cavour n. 42, P. IVA Controparte_1 CP_1
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv Annantonia Romano Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.4..2024 l'istante esponeva di essere stata dipendente di società in house del dal 2008, con mansioni Controparte_3 Controparte_4
proprie della qualifica di operatore socioassistenziale (OSA); di essere stata inquadrata da , in virtù delle mansioni svolte e della qualifica posseduta, nel 4° CP_3
livello CCNL dipendenti del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi,
Esponeva altresì che, a far data dal 1°.9.16, era passata alle dipendenze di Controparte_1
altra società in house providing del operante nel medesimo
[...] Controparte_4
settore dell'assistenza socio-sanitaria, per effetto di trasferimento d'azienda ex art. 2112
c.c. da messa in liquidazione volontaria. Esponeva ancora che, dopo il CP_3 passaggio ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di era stata costretta (così CP_1
come altri dipendenti) dall'allora amministratore delegato di medesima CP_1
(sig. a sottoscrivere in data 03 nov. 2016 un verbale di conciliazione Controparte_5
con cui rinunciava ai propri diritti derivanti dall'art. 2112 c.c. , verbale che veniva successivamente annullato con sentenza n. 3729/2019 del Tribunale di Napoli , confermata in Corte di Appello,che condannava, altresì, la società ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello e condannava in via generica a pagare alla CP_1
ricorrente le conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separata sede. Pertanto chiedeva la condanna di al pagamento in proprio favore della somma Controparte_1
di cui in ricorso
Si costitutiva tempestivamente la la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
la prescrizione . Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato ,che risulta interrotta dalla missiva allegata al ricorso
La domanda nel merito va accolta .Il verbale di conciliazione del novembre 2016 ,al quale la convenuta fa riferimento , è stato annullato per violenza con la sentenza prima citata), che ha affermato l'avvenuto trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e la continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro con la società cessionaria,
Sussiste altresì l'interesse ad agire in giudizio non essendo la sentenza di accertamento un titolo esecutivo idoneo.
Nel caso di specie il diritto è provato dalla sentenza citata in ricorso.
Tale sentenza ha dichiarato il diritto di parte attrice al pagamento delle differenze retributive applicando il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello.
La circostanza peraltro che la società applichi un diverso Contratta Collettivo non trova ingresso in questa sede in quanto espressamente la sentenza in atti menziona il CCNL
Commercio. In ordine al quantum dovuto, appaiono condivisibili i conteggi elaborati da parte attrice, con riferimento al periodo indicato : invero, i dati contabili sulla base dei quali la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale, dunque già conosciuti dalla società.
Inoltre la convenuta ha contestato tali conteggi i con formula di stile, senza specificazioni di calcoli alternativi : nel rito del lavoro la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. li consolida nell'importo formulato dall'attore, vincolando in tal senso il Giudice e ciò anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito: infatti, la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, (cfr. Cass. n. 29236/17; Cass. n.
20053/16; Cass. n. 10116/15; Cass. n. 4051/11; Cass. n. 945/06; Cass. n. 9285/03).
Il ricorso va quindi accolto
Spese alla soccombenza
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in favore dell' istante Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 8275,97,, oltre interessi secondo indice
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli dei singoli crediti al saldo.
Condanna la al pagamento delle spese di lite nella misura di euro CP_1
1800,00, oltre IVA CPA e , rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in data 17/09/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio