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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 43 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso la propria sede territoriale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Carta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo CP_1
Ghisu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 settembre 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il dipendente e aveva domandato che fosse accertata e CP_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno allo stesso comminata con nota scritta del 11 agosto 2021.
In particolare, la società ricorrente aveva allegato che almeno in una occasione, non CP_1
aveva svolto correttamente la prestazione lavorativa assegnatagli, causando pregiudizio alla regolarità ed efficienza del servizio.
Infatti, aveva proseguito , il giorno 3 giugno 2021 il resistente era uscito per Parte_1
provvedere al recapito di 89 oggetti a firma, riportando in ufficio. al termine del turno, 28
raccomandate che, secondo le sue stesse dichiarazioni, non erano state lavorate.
L'attuale appellante aveva, quindi, riferito che la struttura territorialmente responsabile per le
Risorse Umane aveva comunicato al dipendente una formale contestazione disciplinare, a seguito della quale aveva reso le proprie giustificazioni, che erano state ritenute non CP_1
sufficienti dalla datrice di lavoro, cosicché al dipendente era stata applicata la sanzione disciplinare sopra indicata.
Il lavoratore, aveva esposto la ricorrente, aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, richiesta alla quale aveva ritenuto di non aderire, Parte_1
introducendo il presente giudizio.
Ciò premesso, la società ricorrente aveva sostenuto di avere operato legittimamente, considerato che non ottemperando alle espresse disposizioni datoriali volte ad assicurare il rispetto CP_1
del contratto, della tempistica e della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza, aveva violato gli obblighi di diligenza e di fedeltà sullo stesso gravanti nella esecuzione della prestazione lavorativa.
Infatti, aveva precisato l'attuale appellante, l'attività del portalettere è disciplinata da una serie di direttive emanate nel corso degli anni in esito a elaborate trattative sindacali, le quali prevedono,
con il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro e con la possibilità di effettuare prestazioni giornaliere modulate in ragione della corrispondenza da recapitare, il raggiungimento dell'obiettivo consistente nel recapito, nella stessa giornata di arrivo, di tutta la corrispondenza pervenuta all'ufficio (c. d. tavolo pulito), che costituisce per il portalettere un vero e proprio
2 obbligo contrattuale.
D'altra parte, aveva osservato la società ricorrente, benché si fosse giustificato CP_1
affermando che le sue zone di applicazione nel mese di maggio e giugno erano state oltre otto,
con un massimo di dodici, che era stato assegnato anche a zone esterne al quadrante cui era adibito, che il numero dei lavoratori impiegati nella Linea Business di sua adibizione era ben inferiore a quello di otto previsto, che, oltre ai pezzi a firma, dovevano essere recapitati numerosi altri pezzi, che al crescere del numero delle zone di recapito si incrementava le complessità dei percorsi da affrontare, che, in ogni caso, vi era la necessità di attraversare zone pedonali e zone a traffico limitato, di effettuare attraversamenti pedonali o regolati dai semafori e di operare in aree in cui era impossibile parcheggiare, con conseguente necessità di percorrere lunghi tratti a piedi,
senza contare il traffico intenso nelle ore di punta e le particolari necessità della clientela che richiedevano l'impiego di maggiore tempo per il recapito, le predette giustificazioni erano state ritenute non accoglibili.
Infatti, aveva sostenuto la datrice di lavoro, le zone cui era assegnato rientravano tutte in CP_1
un quadrante, all'interno del quale la prestazione lavorativa era fungibile, l'impiego della Linea
business era, comunque, legittimo nell'intero territorio di riferimento del Centro di
Distribuzione, anche oltre il quadrante, l'attività delle risorse dette non era Parte_2
caratterizzata da una prestazione predefinita, ma era parametrata al volume di traffico dei pacchi e delle raccomandate, e, comunque, nel periodo in cui era stata posta in essere la condotta contestata, i pacchi venivano recapitati quasi interamente da SDA, con conseguente prestazione richiesta al addirittura inferiore alla media che ordinariamente competeva al gruppo 1 cui CP_1
il medesimo apparteneva, pari complessivamente, per otto unità, a n. 760 pezzi e, quindi, per ciascuna unità, a n. 95 pezzi, a fronte degli n. 89 pezzi che gli erano stati affidati il 3 giugno
2021.
A fronte del detto comportamento inadempiente, aveva, quindi, osservato , al Parte_1
dipendente era stata applicata la sanzione prevista dall'art. 54, comma III, lettera f), del CCNL
3 applicato al rapporto, cioè la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
essendosi ravvisata nel comportamento del medesimo una “inosservanza di doveri o obblighi di
servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi
della Società”.
Infatti, aveva proseguito l'attuale appellante, il comportamento negligente del dipendente, il quale si era posto in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 52 CCNL, che impone ai lavoratori di tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnate ed in particolare di “svolgere con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le attività” medesime, aveva comportato una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, cosicché la sanzione applicata non poteva che apparire pienamente legittima e proporzionata alle mancanze contestate.
***
si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il giudice annullasse la CP_1
sanzione disciplinare irrogata dalla società datrice di lavoro.
Il lavoratore, dopo avere richiamato le giustificazioni rese in sede disciplinare, aveva, in primo luogo, osservato come la media giornaliera di produttività del gruppo 1 fosse stata calcolata tenendo conto della presenza in servizio di almeno 8 operatori all'interno del quadrante,
collocato nel territorio del comune di Cagliari e della municipalità di Pirri, mentre il giorno 3
giugno 2021 risultavano assegnati al quadrante esclusivamente 4 lavoratori.
Si era trattato, aveva proseguito il convenuto, di un numero di addetti nettamente inferiore rispetto agli standards organizzativi richiamati dall'azienda, cosicché gli operatori presenti si erano dovuti occupare di effettuare le consegne in un numero di macrozone superiore rispetto a quello preventivato dagli obiettivi aziendali, con conseguente dilatazione delle distanze da percorrere e dei tempi necessari per raggiungere gli utenti destinatari.
Inoltre, aveva aggiunto nel valutare il suo comportamento sarebbe stato necessario tenere CP_1
presente che ciascun addetto si sposta a bordo di un mezzo aziendale, incontrando ostacoli
4 ordinari, ma anche imprevisti tipici del traffico urbano, cosicché lo svolgimento della prestazione risulta sempre condizionata da una pluralità di variabili che rendono “del tutto improbabili i
criteri per l'individuazione di qualsivoglia media di gruppo”.
Il convenuto aveva, altresì, precisato di svolgere la propria prestazione lavorativa dalle ore 12.30
alle ore 19.57, rientrando, peraltro, presso il Centro di Distribuzione, per disposizione aziendale,
già alle ore 19.00 e dedicando il restante tempo di lavoro alle c.d. operazioni di scarico, con conseguente sottrazione alle attività di recapito di un'ora di tempo, non recuperabile con il ricorso al lavoro straordinario in virtù del fatto che il Centro chiude alle ore 20.00.
L'attuale appellato aveva, inoltre, evidenziato come nella definizione dei tempi di lavorazione e degli standard di produttività non fosse stata considerata la tipologia dei prodotti da recapitare,
essendogli stati affidati alcuni oggetti, quali i pacchi ad esempio, che dovevano essere CP_2
necessariamente consegnati in giornata, con conseguente necessità, in caso di primo tentativo di consegna non andato a buon fine, di definire con l'utente modalità di consegna differenti o di organizzare un secondo tentativo di consegna.
Il convenuto, dopo avere, in ogni caso, sottolineato la sua recente assegnazione alla Linea
business, risalente al precedente mese di aprile, e la mancanza di adeguata formazione, aveva sostenuto la natura arbitraria e ingiustificata della contestazione ricevuta, attraverso la quale la datrice di lavoro aveva finito per ricollegare automaticamente il mancato raggiungimento della media di gruppo ad un suo preteso comportamento negligente, senza in alcun modo verificare la sussistenza di una sua effettiva condotta dolosa o colposa e basandosi, comunque, su una sola giornata lavorativa, senza prendere in considerazione un arco temporale significativo e arrivando a comparare situazioni disomogenee per dimensione degli ambiti territoriali assegnati, per tratti stradali da percorrere, per tipologie abitative servite e per tipologia di prodotti da recapitare.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 84/2022 del 11 febbraio 2022, aveva rigettato il ricorso proposto da e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata al Parte_1
5 lavoratore, l'aveva annullata, disponendo, in favore del medesimo, la restituzione delle somme eventualmente trattenute in applicazione del provvedimento disciplinare, maggiorate degli accessori, nonché la rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva escluso che, nella fattispecie, la società ricorrente avesse dimostrato che dalla condotta del lavoratore era derivato un nocumento effettivo ed apprezzabile alla regolarità del servizio ovvero all'interesse economico e/o organizzativo della società
medesima.
La società ricorrente, aveva argomentato il Tribunale, non aveva in alcun modo allegato in che cosa si fosse sostanziato il pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero quali interessi fossero stati vulnerati dalla condotta di tanto più che dall'esame degli atti di causa non risultava CP_1
alcun reclamo dei destinatari dei plichi non recapitati, né era dato conoscere se detti plichi fossero stati recapitati o meno e quando ciò fosse avvenuto, né erano state formulate allegazioni in ordine ad eventuali problematiche di carattere organizzativo che la condotta ascritta al lavoratore avesse originato.
D'altra parte, aveva aggiunto il primo giudice, se si andava ad analizzare il report giornaliero del
Per_ 3 giugno 2021, emergeva che anche per i dipendenti , ed risultava un Per_2 Per_3
numero di prodotti rientrati con una incidenza percentuale pari, se non addirittura superiore, a quella concernente la posizione di cosicché, in difetto di spiegazioni alternative, doveva CP_1
reputarsi o che tutti costoro fossero stati negligenti nell'assolvimento dei compiti loro affidati ovvero (ed era l'ipotesi più verosimile) che, in ragione del carico di lavoro giornalmente assegnato e delle difficoltà logistiche da affrontare nelle zone ove gli addetti avevano prestato servizio, si fossero verificate obiettive difficoltà nel raggiungimento degli standard richiesti al gruppo di appartenenza.
D'altronde, aveva osservato il Tribunale, se è vero che nel ricorso si era fatto riferimento ad una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, era anche vero che la contestazione aveva avuto ad oggetto una sola giornata di lavoro, con la conseguenza che
6 l'eventuale compromissione, se anche verificatasi, non poteva risultare di rilevanza tale da giustificare la sanzione prescelta dalla datrice di lavoro.
Pertanto, aveva concluso il primo giudice, nella fattispecie sarebbe stato possibile, al più,
contestare al lavoratore l'esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, fattispecie prevista dall'art. 54, comma I, lett. d) del CCNL, che prevede, però, l'irrogazione del rimprovero verbale ovvero della ammonizione scritta, o ancora l'ipotesi di cui al successivo comma II del medesimo articolo, il quale, alla lett. e), sanziona con la multa l'inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della Società.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_1
ha resistito, riproponendo tutte le difese già formulate in primo grado. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, previa
istruttoria, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
84/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 11.02.2022 e depositata in pari data nel
procedimento n. r.g. 2281/2021, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno assunto da
[...]
nei confronti del dipendente con nota prot. 6270 dell'11 agosto Parte_1 CP_1
2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte, “reiterata ogni istanza istruttoria formulata nella memoria difensiva del 1°
giudizio, rigettare in ogni caso l'appello proposto. Spese di giudizio come per legge, secondo la
7 soccombenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, la società appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto la condotta della società medesima non correttamente ispirata a buona fede, ma piuttosto ispirata ad una interpretazione cavillosa delle norme poste a presidio del corretto andamento della propria organizzazione, e per avere, quindi, ritenuto che non risultasse comprovato il nocumento subito dalla società stessa in conseguenza della condotta del lavoratore.
Il Tribunale, ha sostenuto la società appellante, non aveva considerato quanto allegato dalle in ordine allo scostamento della prestazione di anche rispetto a parametri inferiori Pt_1 CP_1
rispetto agli standards richiesti, dato che offriva evidenza del fatto che la contestazione, declinata secondo un criterio di buona fede e secondo la gradualità richiesta, era stata commisurata, oltre che agli standards richiesti, anche al minore impegno richiesto al lavoratore nel periodo in cui si erano verificati i fatti di causa.
D'altra parte, ha osservato la parte appellante, la mancata esecuzione della prestazione costituiva,
di per sé, il danno patito dalla datrice di lavoro, la quale, anche al fine di prevenire simili circostanze e, quindi, il caos organizzativo, aveva raggiunto con le sigle sindacali un'intesa da cui, appunto, era emerso il dato numerico sulla base del quale era stata svolta la valutazione oggettiva della prestazione resa dal lavoratore.
Poiché tali standards, aveva proseguito l'appellante, erano stati oggetto di attenta valutazione sindacale, poteva affermarsi che il superamento dei limiti in questione importasse senz'altro un pregiudizio per l'azienda.
D'altra parte, ha osservato la società datrice di lavoro, l'assenza di un limite renderebbe relativo il confine della prestazione dovuta e, per diretta conseguenza, comprometterebbe l'efficienza del sistema organizzativo.
Il primo giudice, inoltre, ha sostenuto l'appellante, aveva errato quando, nell'interrogarsi sulla
8 natura del pregiudizio subito dalle , era arrivato perfino a considerare dirimente l'assenza di Pt_1
un reclamo da parte dei destinatari della posta non recapitata.
Si era trattato, ha osservato la società appellante, di un ragionamento errato, che non aveva tenuto conto del fatto che per costituiscono fonte di pregiudizio anche le Parte_1
sanzioni, ad esempio imposte da AGCOM, cui l'Azienda soggiace nel caso in cui la condotta del proprio dipendente importi violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale di cui è fornitrice, cosicché se il ragionamento del giudice fosse ritenuto plausibile,
dovrebbe ritenersi che sia tenuta, in casi come quello per cui è causa, a dimostrare, Parte_1
onde giustificare il provvedimento disciplinare adottato, di essere stata sanzionata dall'autorità di regolamentazione del servizio.
In realtà, ha concluso sul punto la società appellante, la relativizzazione dei limiti della prestazione dei dipendenti, pur previamente condivisi dall'azienda e dai lavoratori, finisce per esporre l'azienda alle sanzioni appena evocate.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il giudice di Parte_1
prime cure avesse ritenuto superflua l'audizione dei testi indicati dalla società medesima.
L'audizione del responsabile del centro di distribuzione e dello specialista addetto allo stesso centro, ha sostenuto l'appellante, avrebbe, infatti, consentito al giudice, nell'esplicazione del proprio potere istruttorio, di dare risposta ai quesiti che lo stesso si era posto in sentenza in ordine alla situazione dei colleghi di che, il giorno 3 giugno 2021, si erano trovati CP_1
anch'essi con un elevato numero di prodotti rientrati;
ad esempio, gli avrebbe permesso di sapere se gli stessi avevano subito, come l'attuale appellato, un procedimento disciplinare in conseguenza della loro condotta.
L'erroneità della pronuncia, ha osservato la società datrice di lavoro, derivava, quindi, anche dalla mancata assunzione dei mezzi di prova e dalla mancata valutazione di fatti determinanti ai fini della comprensione del pregiudizio alla regolarità del servizio ed agli interessi della società
“vulnerati” dalla condotta del lavoratore, nonché ai fini della comprensione del carattere
9 essenziale del limite quantitativo minimo cui era assoggettata la prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
3) Con un terzo motivo di appello, ha sostenuto l'illogicità del Parte_1
ragionamento del giudice laddove il medesimo aveva ritenuto necessaria la prova del danno ai fini della sanzione comminata, mentre, al contempo, aveva ipotizzato la correttezza di una sanzione più lieve, così prospettando una soluzione iniqua sia per il datore di lavoro, sia,
soprattutto, per il lavoratore.
***
L'appello è infondato.
1) Insussistenza dell'inadempimento contestato.
Come ben precisato dalla Suprema Corte, “nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il
lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie
energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per
l'accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità
medie proprie delle mansioni svolte, nel qual caso il mancato raggiungimento del risultato
prefissato non costituisce di per sé inadempimento, non trattandosi d'impegno di compiere
un'opera o un servizio (lavoro autonomo), bensì mero segno o indice di non esatta esecuzione
della prestazione. Stabilire se tale segno (che, unitamente alla negligenza del prestatore,
dev'essere provato dal datore di lavoro) dimostri univocamente che vi è stato inadempimento è
valutazione di fatto (incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata) che spetta
al giudice del merito, il quale però non deve scambiare il segno (mancato raggiungimento del
parametro) con l'oggetto dell'accertamento (inesatta o incompleta esecuzione della
prestazione)” (così Cass. 8973/1991).
Già in precedenza, pur a proposito della figura del produttore assicurativo, i giudici di legittimità
avevano chiarito che “ove il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, preveda che il
mancato conseguimento di un livello minimo di affari in prefissati periodi di tempo costituisca di
10 per sé grave inadempimento e legittimi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo (ex
art. 3 della legge n. 604 del 1966), non di meno il datore di lavoro, che intenda far valere tale
inadempimento del produttore, non può limitarsi a provare soltanto l'obiettiva ricorrenza di un
rendimento inferiore a quello minimo previsto, ma deve, altresì, provare che la causa dello
scarso rendimento derivi da negligenza del produttore medesimo nell'esercizio della sua
attività” (si veda Cass. 3014/1987).
In particolare, ha evidenziato la Corte in altro precedente, “nel contratto di lavoro subordinato, il
lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del
datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato
raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si
tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro
autonomo). Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia
eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al
lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta
esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973)”. È, peraltro, “evidente che, per
stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario
valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a
mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto
dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della
prestazione” (così Cass. 14310/2015).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, deve, quindi, innanzitutto escludersi che la mera mancata lavorazione, da parte dell'appellato, il giorno 3 giugno 2021, di tutti gli oggetti a firma allo stesso affidati per il recapito, pur considerando l'obiettivo del c.d. tavolo pulito quale criterio organizzativo che era stato frutto di elaborazione o di principi concordati con le rappresentanze sindacali, avesse, di per sé solo, integrato un fatto di inadempimento della prestazione dedotta in contratto, rimanendo, in ogni caso, onere della società datrice di lavoro
11 l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione, da parte del lavoratore, della prestazione cui il medesimo era tenuto. Inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
D'altra parte, se è vero che, come pure affermato dalla Suprema Corte, ove siano individuati dei parametri (nella fattispecie, il valore medio giornaliero di gruppo, pari a 760 consegne,
rapportato alla singola unità lavorativa appartenente al gruppo) per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può divenire di per sé rilevante laddove acquisti valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione, cioè della condotta negligente del lavoratore, deve escludersi che tale valore possa essere riconosciuto, nella fattispecie, all'avvenuto scostamento, da parte di nella giornata del 3 giugno 2021, dal CP_1
parametro utilizzato dalla società appellante (valore medio giornaliero di gruppo, pari a 760
consegne, rapportato alla singola unità lavorativa appartenente al gruppo), pur laddove anch'esso frutto di elaborazione concordata con le rappresentanze sindacali.
In primo luogo, deve, infatti, precisarsi, al riguardo, come è pacifico tra le parti e come risulta, in ogni caso, comprovato dalla documentazione in atti, che il numero di recapiti medi giornalieri utilizzato come parametro dalla società datrice di lavoro, pari, come detto, a 760 consegne di oggetti a firma in aggiunta agli oggetti veloci in cassetta, riguardava l'intero gruppo 1 della
Linea Business, gruppo formato da 8 addetti ed incaricato di svolgere la propria prestazione nelle macrozone individuate dai numeri da 1 a 19 e 41 (si veda la pag. 7 del documento prodotto in primo grado dall'attuale appellato al n. 2, nonché il documento di assegnazione di al CP_1
Gruppo 1 della linea business prodotto in primo grado da entrambe le parti), site, come allegato da e non contestato dalla società datrice di lavoro, nel territorio cittadino del comune di CP_1
Cagliari e della municipalità di Pirri.
12 Il ragionamento condotto da nel ricorso introduttivo del giudizio, secondo il quale, Parte_1
essendo la media di gruppo, per 8 addetti, pari a 760 consegne, la media individuale richiesta e pretendibile da ciascun addetto risulterebbe pari a 95 consegne giornaliere (760:8), potrebbe, al più, essere, quindi, reputato corretto solo per le ipotesi di presenza in servizio di tutti gli addetti,
visto che, in mancanza di qualcuno degli stessi, non essendo ipotizzabile la copertura solo parziale del territorio assegnato al gruppo, il territorio medesimo risulterebbe diviso tra i soli addetti presenti, con conseguente ampliamento del territorio assegnato a ciascuna unità.
Nella fattispecie, come evidenziato dal primo giudice, dal report giornaliero del 3 giugno 2021,
prodotto in primo grado dalla società attuale appellante (doc. n. 2), risulta che nella giornata indicata i lavoratori addetti al recapito nelle macrozone assegnate al gruppo 1 fossero solo quattro, in luogo degli otto previsti, cosicché, come correttamente evidenziato dall'attuale appellato fin dal primo grado di giudizio, il territorio assegnato a ciascun addetto per l'esecuzione dei recapiti era stato evidentemente ben più ampio di quello previsto, il doppio in media, con conseguente dilatazione dei tempi di percorrenza dei tragitti e di consegna degli oggetti da recapitare e con conseguente maggiore impatto sui detti tempi delle variabili strettamente collegate alla percorrenza delle strade cittadine (semafori, zone a traffico limitato,
zone pedonali, attraversamenti pedonali, parcheggi ecc.).
Tanto è vero che, in quella giornata, come risulta dal report giornaliero sopra richiamato, anche due degli altri tre dipendenti addetti al gruppo 1, e Artagnac, avevano riportato negli Per_2
uffici un rilevante numero di oggetti a firma da recapitare ( 21 o 24, Artagnac 30), mentre Per_2
il quarto, aveva ricevuto da recapitare solo 32 oggetti a firma. Per_4
Si tratta di circostanze, queste ultime, cioè i risultati ottenuti dall'intero gruppo 1 il 3 giugno
2021 e le ragioni del rilevante numero di oggetti rientrati, in relazione alle quali la società attuale appellante avrebbe potuto e dovuto, volendo evitare che se ne traessero elementi di riscontro della scarsa significatività del parametro di rendimento utilizzato, svolgere le dovute allegazioni e deduzioni, anche probatorie, mentre, invece, la stessa, in questa fase di appello, nel criticare gli
13 analoghi ragionamenti effettuati dal Tribunale, ha erroneamente sostenuto che sarebbe stato compito del giudice approfondire l'argomento ammettendo i mezzi di prova dedotti dalla stessa società, nei quali però in alcun modo la questione in esame era stata affrontata, ovvero, sembra di capire, svolgendo attività istruttoria officiosa, che il giudice, però, non avrebbe potuto ritualmente svolgere, in difetto, da parte della società medesima, di qualunque allegazione di circostanze di fatto, per un verso, idonee a supportare la significatività del parametro, per altro verso, e comunque, significative, a prescindere dal parametro, del comportamento negligente del lavoratore.
Inoltre, ed in ogni caso, ritiene il Collegio che la significatività univoca che la società datrice di lavoro ha ritenuto di attribuire, sia in sede disciplinare che in sede giudiziale, al valore medio di cui si è detto, non possa, comunque, essere predicata a fronte degli esiti di una sola giornata di lavoro, in alcun modo inserita in un contesto di più ampia valutazione della condotta del lavoratore e astratta, come già osservato, da qualunque genere di riferimento ad ulteriori e differenti indici ed indizi idonei a confermare le risultanze del mero dato numerico medio utilizzato.
In definitiva, a parere di questa Corte, la società datrice di lavoro, la quale si è limitata a desumere la condotta inadempiente (negligente) del lavoratore dal mancato raggiungimento del risultato atteso, la consegna di tutti gli oggetti a firma affidati, e dalla valorizzazione di un parametro (il valore medio giornaliero) non univocamente significativo della natura negligente del comportamento dallo stesso tenuto, non ha compiutamente allegato (non facendo sorgere il corrispondente onere assertorio e probatorio di segno contrario del lavoratore) l'inadempimento posto a base della sanzione disciplinare oggetto del giudizio.
Né, come già sopra accennato, a risultati diversi si sarebbe giunti in caso di positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società appellante, in quanto la stessa risulta (oltre che vertente su circostanze pacifiche o incontestate e talvolta valutative), in ogni caso inconcludente al fine appena sopra detto (capi 1, 2 e 3 della parte espositiva del ricorso
14 introduttivo del primo grado di giudizio, pag. 1 e 2, vertenti sulla mancata lavorazione, da parte di il giorno 3 giugno 2021, di parte degli oggetti a firma allo stesso consegnati, e capo 5, CP_1
lettere da a) ad f), parte “ fatto e diritto” del ricorso, pag. 4, vertente sulla assegnazione di CP_1
ad un certo quadrante, sempre rispettato, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea business potesse comunque legittimamente svolgersi, se richiesta, anche al di fuori del quadrante, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea business fosse caratterizzata da una prestazione non predefinita ma parametrata sui volumi di traffico di pacchi e raccomandate e, infine, sul fatto che nel periodo in contestazione i pacchi venissero recapitati quasi interamente da SDA e che,
pertanto, il numero di oggetti assegnati a il 3 giugno 2021 era stato anche inferiore alla CP_1
media giornaliera individuale di 95 oggetti da recapitare).
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, la condotta inadempiente contestata a CP_1
deve, dunque, ritenersi insussistente, con conseguente illegittimità della sanzione, che era stata,
quindi, correttamente annullata dal primo giudice, pur per ragioni in parte differenti da quelle qui esposte.
2) Natura sproporzionata della sanzione.
Pur nella sufficienza degli argomenti sopra riportati, deve, in ogni caso, confermarsi il difetto di proporzione della sanzione irrogata, già accertata dal Tribunale.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, la società appellante non ha allegato i fatti concreti nei quali sarebbe consistito il pregiudizio arrecato da alla regolarità del CP_1
servizio ovvero agli interessi della società.
ha sostenuto che il pregiudizio sarebbe consistito nel mancato Parte_1
raggiungimento dell'obiettivo del c.d. tavolo pulito, determinato, a sua volta, dalla mancata lavorazione, da parte di di parte degli oggetti da recapitare allo stesso affidati. CP_1
In tal modo, peraltro, la società appellante ha reputato il pregiudizio alla regolarità del servizio coincidente con la violazione della regola sopra indicata, la quale è certamente posta a presidio della detta regolarità, ma con essa non coincide, cosicché sarebbe stato onere della società
15 appellante allegare e dimostrare in che modo il comportamento tenuto da in quella CP_1
giornata avesse causato un concreto e apprezzabile disservizio all'utenza, certamente non presumibile, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, dal mero ritardo di un giorno nel recapito di alcuni degli oggetti affidati all'operatore.
D'altra parte, quanto al pregiudizio agli interessi della società, quest'ultima ha reputato coincidenti le eventuali conseguenze dannose dell'inadempimento con lo stesso inadempimento,
senza, invece, allegare alcun effettivo pregiudizio, patrimoniale, non patrimoniale, anche, ad esempio, di immagine, subito ed introducendo solo in questa fase di appello, e come discorso meramente ipotetico, la questione relativa alle eventuali sanzioni applicabili dall'AGCOM.
Né, anche sotto tale profilo, il positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società
appellante avrebbe cambiato le conclusioni raggiunte, vista l'evidente estraneità delle circostanze oggetto della prova, già illustrate, rispetto alle questioni in discussione.
Il fatto di inadempimento contestato a quindi, in difetto di dimostrato pregiudizio e in CP_1
difetto di ulteriori elementi di valutazione, non allegati dalla società appellante, anche qualora sussistente, sarebbe stato pertanto meritevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 54,
comma I, lett. d) (esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza) ovvero nell'art. 54, comma II, lett. e) (inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della società) del CCNL applicabile al rapporto, di una più lieve sanzione conservativa (rimprovero verbale, ammonizione scritta o multa).
Anche sulla base di tale autonoma ragione, la sanzione irrogata a deve essere, CP_1
pertanto, come già dichiarato dal primo giudice, considerata illegittima, senza che sia ravvisabile, nel ragionamento condotto sul punto dal Tribunale e qui ribadito, alcun elemento di illogicità.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto, pur se per motivazioni in parte differenti da
16 quelle utilizzate nella sentenza impugnata, deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso
(oggetto del giudizio è, innanzitutto, l'accertamento della legittimità o illegittimità della sanzione disciplinare, non solo la retribuzione spettante al lavoratore per la giornata di sospensione) della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società
appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 16 aprile 2025.
L'estensore……………… ………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 43 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso la propria sede territoriale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Carta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo CP_1
Ghisu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 settembre 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio il dipendente e aveva domandato che fosse accertata e CP_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno allo stesso comminata con nota scritta del 11 agosto 2021.
In particolare, la società ricorrente aveva allegato che almeno in una occasione, non CP_1
aveva svolto correttamente la prestazione lavorativa assegnatagli, causando pregiudizio alla regolarità ed efficienza del servizio.
Infatti, aveva proseguito , il giorno 3 giugno 2021 il resistente era uscito per Parte_1
provvedere al recapito di 89 oggetti a firma, riportando in ufficio. al termine del turno, 28
raccomandate che, secondo le sue stesse dichiarazioni, non erano state lavorate.
L'attuale appellante aveva, quindi, riferito che la struttura territorialmente responsabile per le
Risorse Umane aveva comunicato al dipendente una formale contestazione disciplinare, a seguito della quale aveva reso le proprie giustificazioni, che erano state ritenute non CP_1
sufficienti dalla datrice di lavoro, cosicché al dipendente era stata applicata la sanzione disciplinare sopra indicata.
Il lavoratore, aveva esposto la ricorrente, aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, richiesta alla quale aveva ritenuto di non aderire, Parte_1
introducendo il presente giudizio.
Ciò premesso, la società ricorrente aveva sostenuto di avere operato legittimamente, considerato che non ottemperando alle espresse disposizioni datoriali volte ad assicurare il rispetto CP_1
del contratto, della tempistica e della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza, aveva violato gli obblighi di diligenza e di fedeltà sullo stesso gravanti nella esecuzione della prestazione lavorativa.
Infatti, aveva precisato l'attuale appellante, l'attività del portalettere è disciplinata da una serie di direttive emanate nel corso degli anni in esito a elaborate trattative sindacali, le quali prevedono,
con il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro e con la possibilità di effettuare prestazioni giornaliere modulate in ragione della corrispondenza da recapitare, il raggiungimento dell'obiettivo consistente nel recapito, nella stessa giornata di arrivo, di tutta la corrispondenza pervenuta all'ufficio (c. d. tavolo pulito), che costituisce per il portalettere un vero e proprio
2 obbligo contrattuale.
D'altra parte, aveva osservato la società ricorrente, benché si fosse giustificato CP_1
affermando che le sue zone di applicazione nel mese di maggio e giugno erano state oltre otto,
con un massimo di dodici, che era stato assegnato anche a zone esterne al quadrante cui era adibito, che il numero dei lavoratori impiegati nella Linea Business di sua adibizione era ben inferiore a quello di otto previsto, che, oltre ai pezzi a firma, dovevano essere recapitati numerosi altri pezzi, che al crescere del numero delle zone di recapito si incrementava le complessità dei percorsi da affrontare, che, in ogni caso, vi era la necessità di attraversare zone pedonali e zone a traffico limitato, di effettuare attraversamenti pedonali o regolati dai semafori e di operare in aree in cui era impossibile parcheggiare, con conseguente necessità di percorrere lunghi tratti a piedi,
senza contare il traffico intenso nelle ore di punta e le particolari necessità della clientela che richiedevano l'impiego di maggiore tempo per il recapito, le predette giustificazioni erano state ritenute non accoglibili.
Infatti, aveva sostenuto la datrice di lavoro, le zone cui era assegnato rientravano tutte in CP_1
un quadrante, all'interno del quale la prestazione lavorativa era fungibile, l'impiego della Linea
business era, comunque, legittimo nell'intero territorio di riferimento del Centro di
Distribuzione, anche oltre il quadrante, l'attività delle risorse dette non era Parte_2
caratterizzata da una prestazione predefinita, ma era parametrata al volume di traffico dei pacchi e delle raccomandate, e, comunque, nel periodo in cui era stata posta in essere la condotta contestata, i pacchi venivano recapitati quasi interamente da SDA, con conseguente prestazione richiesta al addirittura inferiore alla media che ordinariamente competeva al gruppo 1 cui CP_1
il medesimo apparteneva, pari complessivamente, per otto unità, a n. 760 pezzi e, quindi, per ciascuna unità, a n. 95 pezzi, a fronte degli n. 89 pezzi che gli erano stati affidati il 3 giugno
2021.
A fronte del detto comportamento inadempiente, aveva, quindi, osservato , al Parte_1
dipendente era stata applicata la sanzione prevista dall'art. 54, comma III, lettera f), del CCNL
3 applicato al rapporto, cioè la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
essendosi ravvisata nel comportamento del medesimo una “inosservanza di doveri o obblighi di
servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi
della Società”.
Infatti, aveva proseguito l'attuale appellante, il comportamento negligente del dipendente, il quale si era posto in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 52 CCNL, che impone ai lavoratori di tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnate ed in particolare di “svolgere con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le attività” medesime, aveva comportato una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, cosicché la sanzione applicata non poteva che apparire pienamente legittima e proporzionata alle mancanze contestate.
***
si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il giudice annullasse la CP_1
sanzione disciplinare irrogata dalla società datrice di lavoro.
Il lavoratore, dopo avere richiamato le giustificazioni rese in sede disciplinare, aveva, in primo luogo, osservato come la media giornaliera di produttività del gruppo 1 fosse stata calcolata tenendo conto della presenza in servizio di almeno 8 operatori all'interno del quadrante,
collocato nel territorio del comune di Cagliari e della municipalità di Pirri, mentre il giorno 3
giugno 2021 risultavano assegnati al quadrante esclusivamente 4 lavoratori.
Si era trattato, aveva proseguito il convenuto, di un numero di addetti nettamente inferiore rispetto agli standards organizzativi richiamati dall'azienda, cosicché gli operatori presenti si erano dovuti occupare di effettuare le consegne in un numero di macrozone superiore rispetto a quello preventivato dagli obiettivi aziendali, con conseguente dilatazione delle distanze da percorrere e dei tempi necessari per raggiungere gli utenti destinatari.
Inoltre, aveva aggiunto nel valutare il suo comportamento sarebbe stato necessario tenere CP_1
presente che ciascun addetto si sposta a bordo di un mezzo aziendale, incontrando ostacoli
4 ordinari, ma anche imprevisti tipici del traffico urbano, cosicché lo svolgimento della prestazione risulta sempre condizionata da una pluralità di variabili che rendono “del tutto improbabili i
criteri per l'individuazione di qualsivoglia media di gruppo”.
Il convenuto aveva, altresì, precisato di svolgere la propria prestazione lavorativa dalle ore 12.30
alle ore 19.57, rientrando, peraltro, presso il Centro di Distribuzione, per disposizione aziendale,
già alle ore 19.00 e dedicando il restante tempo di lavoro alle c.d. operazioni di scarico, con conseguente sottrazione alle attività di recapito di un'ora di tempo, non recuperabile con il ricorso al lavoro straordinario in virtù del fatto che il Centro chiude alle ore 20.00.
L'attuale appellato aveva, inoltre, evidenziato come nella definizione dei tempi di lavorazione e degli standard di produttività non fosse stata considerata la tipologia dei prodotti da recapitare,
essendogli stati affidati alcuni oggetti, quali i pacchi ad esempio, che dovevano essere CP_2
necessariamente consegnati in giornata, con conseguente necessità, in caso di primo tentativo di consegna non andato a buon fine, di definire con l'utente modalità di consegna differenti o di organizzare un secondo tentativo di consegna.
Il convenuto, dopo avere, in ogni caso, sottolineato la sua recente assegnazione alla Linea
business, risalente al precedente mese di aprile, e la mancanza di adeguata formazione, aveva sostenuto la natura arbitraria e ingiustificata della contestazione ricevuta, attraverso la quale la datrice di lavoro aveva finito per ricollegare automaticamente il mancato raggiungimento della media di gruppo ad un suo preteso comportamento negligente, senza in alcun modo verificare la sussistenza di una sua effettiva condotta dolosa o colposa e basandosi, comunque, su una sola giornata lavorativa, senza prendere in considerazione un arco temporale significativo e arrivando a comparare situazioni disomogenee per dimensione degli ambiti territoriali assegnati, per tratti stradali da percorrere, per tipologie abitative servite e per tipologia di prodotti da recapitare.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 84/2022 del 11 febbraio 2022, aveva rigettato il ricorso proposto da e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata al Parte_1
5 lavoratore, l'aveva annullata, disponendo, in favore del medesimo, la restituzione delle somme eventualmente trattenute in applicazione del provvedimento disciplinare, maggiorate degli accessori, nonché la rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva escluso che, nella fattispecie, la società ricorrente avesse dimostrato che dalla condotta del lavoratore era derivato un nocumento effettivo ed apprezzabile alla regolarità del servizio ovvero all'interesse economico e/o organizzativo della società
medesima.
La società ricorrente, aveva argomentato il Tribunale, non aveva in alcun modo allegato in che cosa si fosse sostanziato il pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero quali interessi fossero stati vulnerati dalla condotta di tanto più che dall'esame degli atti di causa non risultava CP_1
alcun reclamo dei destinatari dei plichi non recapitati, né era dato conoscere se detti plichi fossero stati recapitati o meno e quando ciò fosse avvenuto, né erano state formulate allegazioni in ordine ad eventuali problematiche di carattere organizzativo che la condotta ascritta al lavoratore avesse originato.
D'altra parte, aveva aggiunto il primo giudice, se si andava ad analizzare il report giornaliero del
Per_ 3 giugno 2021, emergeva che anche per i dipendenti , ed risultava un Per_2 Per_3
numero di prodotti rientrati con una incidenza percentuale pari, se non addirittura superiore, a quella concernente la posizione di cosicché, in difetto di spiegazioni alternative, doveva CP_1
reputarsi o che tutti costoro fossero stati negligenti nell'assolvimento dei compiti loro affidati ovvero (ed era l'ipotesi più verosimile) che, in ragione del carico di lavoro giornalmente assegnato e delle difficoltà logistiche da affrontare nelle zone ove gli addetti avevano prestato servizio, si fossero verificate obiettive difficoltà nel raggiungimento degli standard richiesti al gruppo di appartenenza.
D'altronde, aveva osservato il Tribunale, se è vero che nel ricorso si era fatto riferimento ad una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, era anche vero che la contestazione aveva avuto ad oggetto una sola giornata di lavoro, con la conseguenza che
6 l'eventuale compromissione, se anche verificatasi, non poteva risultare di rilevanza tale da giustificare la sanzione prescelta dalla datrice di lavoro.
Pertanto, aveva concluso il primo giudice, nella fattispecie sarebbe stato possibile, al più,
contestare al lavoratore l'esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, fattispecie prevista dall'art. 54, comma I, lett. d) del CCNL, che prevede, però, l'irrogazione del rimprovero verbale ovvero della ammonizione scritta, o ancora l'ipotesi di cui al successivo comma II del medesimo articolo, il quale, alla lett. e), sanziona con la multa l'inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della Società.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_1
ha resistito, riproponendo tutte le difese già formulate in primo grado. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, previa
istruttoria, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
84/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 11.02.2022 e depositata in pari data nel
procedimento n. r.g. 2281/2021, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno assunto da
[...]
nei confronti del dipendente con nota prot. 6270 dell'11 agosto Parte_1 CP_1
2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia la Corte, “reiterata ogni istanza istruttoria formulata nella memoria difensiva del 1°
giudizio, rigettare in ogni caso l'appello proposto. Spese di giudizio come per legge, secondo la
7 soccombenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, la società appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto la condotta della società medesima non correttamente ispirata a buona fede, ma piuttosto ispirata ad una interpretazione cavillosa delle norme poste a presidio del corretto andamento della propria organizzazione, e per avere, quindi, ritenuto che non risultasse comprovato il nocumento subito dalla società stessa in conseguenza della condotta del lavoratore.
Il Tribunale, ha sostenuto la società appellante, non aveva considerato quanto allegato dalle in ordine allo scostamento della prestazione di anche rispetto a parametri inferiori Pt_1 CP_1
rispetto agli standards richiesti, dato che offriva evidenza del fatto che la contestazione, declinata secondo un criterio di buona fede e secondo la gradualità richiesta, era stata commisurata, oltre che agli standards richiesti, anche al minore impegno richiesto al lavoratore nel periodo in cui si erano verificati i fatti di causa.
D'altra parte, ha osservato la parte appellante, la mancata esecuzione della prestazione costituiva,
di per sé, il danno patito dalla datrice di lavoro, la quale, anche al fine di prevenire simili circostanze e, quindi, il caos organizzativo, aveva raggiunto con le sigle sindacali un'intesa da cui, appunto, era emerso il dato numerico sulla base del quale era stata svolta la valutazione oggettiva della prestazione resa dal lavoratore.
Poiché tali standards, aveva proseguito l'appellante, erano stati oggetto di attenta valutazione sindacale, poteva affermarsi che il superamento dei limiti in questione importasse senz'altro un pregiudizio per l'azienda.
D'altra parte, ha osservato la società datrice di lavoro, l'assenza di un limite renderebbe relativo il confine della prestazione dovuta e, per diretta conseguenza, comprometterebbe l'efficienza del sistema organizzativo.
Il primo giudice, inoltre, ha sostenuto l'appellante, aveva errato quando, nell'interrogarsi sulla
8 natura del pregiudizio subito dalle , era arrivato perfino a considerare dirimente l'assenza di Pt_1
un reclamo da parte dei destinatari della posta non recapitata.
Si era trattato, ha osservato la società appellante, di un ragionamento errato, che non aveva tenuto conto del fatto che per costituiscono fonte di pregiudizio anche le Parte_1
sanzioni, ad esempio imposte da AGCOM, cui l'Azienda soggiace nel caso in cui la condotta del proprio dipendente importi violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale di cui è fornitrice, cosicché se il ragionamento del giudice fosse ritenuto plausibile,
dovrebbe ritenersi che sia tenuta, in casi come quello per cui è causa, a dimostrare, Parte_1
onde giustificare il provvedimento disciplinare adottato, di essere stata sanzionata dall'autorità di regolamentazione del servizio.
In realtà, ha concluso sul punto la società appellante, la relativizzazione dei limiti della prestazione dei dipendenti, pur previamente condivisi dall'azienda e dai lavoratori, finisce per esporre l'azienda alle sanzioni appena evocate.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il giudice di Parte_1
prime cure avesse ritenuto superflua l'audizione dei testi indicati dalla società medesima.
L'audizione del responsabile del centro di distribuzione e dello specialista addetto allo stesso centro, ha sostenuto l'appellante, avrebbe, infatti, consentito al giudice, nell'esplicazione del proprio potere istruttorio, di dare risposta ai quesiti che lo stesso si era posto in sentenza in ordine alla situazione dei colleghi di che, il giorno 3 giugno 2021, si erano trovati CP_1
anch'essi con un elevato numero di prodotti rientrati;
ad esempio, gli avrebbe permesso di sapere se gli stessi avevano subito, come l'attuale appellato, un procedimento disciplinare in conseguenza della loro condotta.
L'erroneità della pronuncia, ha osservato la società datrice di lavoro, derivava, quindi, anche dalla mancata assunzione dei mezzi di prova e dalla mancata valutazione di fatti determinanti ai fini della comprensione del pregiudizio alla regolarità del servizio ed agli interessi della società
“vulnerati” dalla condotta del lavoratore, nonché ai fini della comprensione del carattere
9 essenziale del limite quantitativo minimo cui era assoggettata la prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
3) Con un terzo motivo di appello, ha sostenuto l'illogicità del Parte_1
ragionamento del giudice laddove il medesimo aveva ritenuto necessaria la prova del danno ai fini della sanzione comminata, mentre, al contempo, aveva ipotizzato la correttezza di una sanzione più lieve, così prospettando una soluzione iniqua sia per il datore di lavoro, sia,
soprattutto, per il lavoratore.
***
L'appello è infondato.
1) Insussistenza dell'inadempimento contestato.
Come ben precisato dalla Suprema Corte, “nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il
lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie
energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per
l'accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità
medie proprie delle mansioni svolte, nel qual caso il mancato raggiungimento del risultato
prefissato non costituisce di per sé inadempimento, non trattandosi d'impegno di compiere
un'opera o un servizio (lavoro autonomo), bensì mero segno o indice di non esatta esecuzione
della prestazione. Stabilire se tale segno (che, unitamente alla negligenza del prestatore,
dev'essere provato dal datore di lavoro) dimostri univocamente che vi è stato inadempimento è
valutazione di fatto (incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata) che spetta
al giudice del merito, il quale però non deve scambiare il segno (mancato raggiungimento del
parametro) con l'oggetto dell'accertamento (inesatta o incompleta esecuzione della
prestazione)” (così Cass. 8973/1991).
Già in precedenza, pur a proposito della figura del produttore assicurativo, i giudici di legittimità
avevano chiarito che “ove il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, preveda che il
mancato conseguimento di un livello minimo di affari in prefissati periodi di tempo costituisca di
10 per sé grave inadempimento e legittimi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo (ex
art. 3 della legge n. 604 del 1966), non di meno il datore di lavoro, che intenda far valere tale
inadempimento del produttore, non può limitarsi a provare soltanto l'obiettiva ricorrenza di un
rendimento inferiore a quello minimo previsto, ma deve, altresì, provare che la causa dello
scarso rendimento derivi da negligenza del produttore medesimo nell'esercizio della sua
attività” (si veda Cass. 3014/1987).
In particolare, ha evidenziato la Corte in altro precedente, “nel contratto di lavoro subordinato, il
lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del
datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato
raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si
tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro
autonomo). Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia
eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al
lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta
esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973)”. È, peraltro, “evidente che, per
stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario
valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a
mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto
dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della
prestazione” (così Cass. 14310/2015).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, deve, quindi, innanzitutto escludersi che la mera mancata lavorazione, da parte dell'appellato, il giorno 3 giugno 2021, di tutti gli oggetti a firma allo stesso affidati per il recapito, pur considerando l'obiettivo del c.d. tavolo pulito quale criterio organizzativo che era stato frutto di elaborazione o di principi concordati con le rappresentanze sindacali, avesse, di per sé solo, integrato un fatto di inadempimento della prestazione dedotta in contratto, rimanendo, in ogni caso, onere della società datrice di lavoro
11 l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione, da parte del lavoratore, della prestazione cui il medesimo era tenuto. Inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
D'altra parte, se è vero che, come pure affermato dalla Suprema Corte, ove siano individuati dei parametri (nella fattispecie, il valore medio giornaliero di gruppo, pari a 760 consegne,
rapportato alla singola unità lavorativa appartenente al gruppo) per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può divenire di per sé rilevante laddove acquisti valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione, cioè della condotta negligente del lavoratore, deve escludersi che tale valore possa essere riconosciuto, nella fattispecie, all'avvenuto scostamento, da parte di nella giornata del 3 giugno 2021, dal CP_1
parametro utilizzato dalla società appellante (valore medio giornaliero di gruppo, pari a 760
consegne, rapportato alla singola unità lavorativa appartenente al gruppo), pur laddove anch'esso frutto di elaborazione concordata con le rappresentanze sindacali.
In primo luogo, deve, infatti, precisarsi, al riguardo, come è pacifico tra le parti e come risulta, in ogni caso, comprovato dalla documentazione in atti, che il numero di recapiti medi giornalieri utilizzato come parametro dalla società datrice di lavoro, pari, come detto, a 760 consegne di oggetti a firma in aggiunta agli oggetti veloci in cassetta, riguardava l'intero gruppo 1 della
Linea Business, gruppo formato da 8 addetti ed incaricato di svolgere la propria prestazione nelle macrozone individuate dai numeri da 1 a 19 e 41 (si veda la pag. 7 del documento prodotto in primo grado dall'attuale appellato al n. 2, nonché il documento di assegnazione di al CP_1
Gruppo 1 della linea business prodotto in primo grado da entrambe le parti), site, come allegato da e non contestato dalla società datrice di lavoro, nel territorio cittadino del comune di CP_1
Cagliari e della municipalità di Pirri.
12 Il ragionamento condotto da nel ricorso introduttivo del giudizio, secondo il quale, Parte_1
essendo la media di gruppo, per 8 addetti, pari a 760 consegne, la media individuale richiesta e pretendibile da ciascun addetto risulterebbe pari a 95 consegne giornaliere (760:8), potrebbe, al più, essere, quindi, reputato corretto solo per le ipotesi di presenza in servizio di tutti gli addetti,
visto che, in mancanza di qualcuno degli stessi, non essendo ipotizzabile la copertura solo parziale del territorio assegnato al gruppo, il territorio medesimo risulterebbe diviso tra i soli addetti presenti, con conseguente ampliamento del territorio assegnato a ciascuna unità.
Nella fattispecie, come evidenziato dal primo giudice, dal report giornaliero del 3 giugno 2021,
prodotto in primo grado dalla società attuale appellante (doc. n. 2), risulta che nella giornata indicata i lavoratori addetti al recapito nelle macrozone assegnate al gruppo 1 fossero solo quattro, in luogo degli otto previsti, cosicché, come correttamente evidenziato dall'attuale appellato fin dal primo grado di giudizio, il territorio assegnato a ciascun addetto per l'esecuzione dei recapiti era stato evidentemente ben più ampio di quello previsto, il doppio in media, con conseguente dilatazione dei tempi di percorrenza dei tragitti e di consegna degli oggetti da recapitare e con conseguente maggiore impatto sui detti tempi delle variabili strettamente collegate alla percorrenza delle strade cittadine (semafori, zone a traffico limitato,
zone pedonali, attraversamenti pedonali, parcheggi ecc.).
Tanto è vero che, in quella giornata, come risulta dal report giornaliero sopra richiamato, anche due degli altri tre dipendenti addetti al gruppo 1, e Artagnac, avevano riportato negli Per_2
uffici un rilevante numero di oggetti a firma da recapitare ( 21 o 24, Artagnac 30), mentre Per_2
il quarto, aveva ricevuto da recapitare solo 32 oggetti a firma. Per_4
Si tratta di circostanze, queste ultime, cioè i risultati ottenuti dall'intero gruppo 1 il 3 giugno
2021 e le ragioni del rilevante numero di oggetti rientrati, in relazione alle quali la società attuale appellante avrebbe potuto e dovuto, volendo evitare che se ne traessero elementi di riscontro della scarsa significatività del parametro di rendimento utilizzato, svolgere le dovute allegazioni e deduzioni, anche probatorie, mentre, invece, la stessa, in questa fase di appello, nel criticare gli
13 analoghi ragionamenti effettuati dal Tribunale, ha erroneamente sostenuto che sarebbe stato compito del giudice approfondire l'argomento ammettendo i mezzi di prova dedotti dalla stessa società, nei quali però in alcun modo la questione in esame era stata affrontata, ovvero, sembra di capire, svolgendo attività istruttoria officiosa, che il giudice, però, non avrebbe potuto ritualmente svolgere, in difetto, da parte della società medesima, di qualunque allegazione di circostanze di fatto, per un verso, idonee a supportare la significatività del parametro, per altro verso, e comunque, significative, a prescindere dal parametro, del comportamento negligente del lavoratore.
Inoltre, ed in ogni caso, ritiene il Collegio che la significatività univoca che la società datrice di lavoro ha ritenuto di attribuire, sia in sede disciplinare che in sede giudiziale, al valore medio di cui si è detto, non possa, comunque, essere predicata a fronte degli esiti di una sola giornata di lavoro, in alcun modo inserita in un contesto di più ampia valutazione della condotta del lavoratore e astratta, come già osservato, da qualunque genere di riferimento ad ulteriori e differenti indici ed indizi idonei a confermare le risultanze del mero dato numerico medio utilizzato.
In definitiva, a parere di questa Corte, la società datrice di lavoro, la quale si è limitata a desumere la condotta inadempiente (negligente) del lavoratore dal mancato raggiungimento del risultato atteso, la consegna di tutti gli oggetti a firma affidati, e dalla valorizzazione di un parametro (il valore medio giornaliero) non univocamente significativo della natura negligente del comportamento dallo stesso tenuto, non ha compiutamente allegato (non facendo sorgere il corrispondente onere assertorio e probatorio di segno contrario del lavoratore) l'inadempimento posto a base della sanzione disciplinare oggetto del giudizio.
Né, come già sopra accennato, a risultati diversi si sarebbe giunti in caso di positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società appellante, in quanto la stessa risulta (oltre che vertente su circostanze pacifiche o incontestate e talvolta valutative), in ogni caso inconcludente al fine appena sopra detto (capi 1, 2 e 3 della parte espositiva del ricorso
14 introduttivo del primo grado di giudizio, pag. 1 e 2, vertenti sulla mancata lavorazione, da parte di il giorno 3 giugno 2021, di parte degli oggetti a firma allo stesso consegnati, e capo 5, CP_1
lettere da a) ad f), parte “ fatto e diritto” del ricorso, pag. 4, vertente sulla assegnazione di CP_1
ad un certo quadrante, sempre rispettato, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea business potesse comunque legittimamente svolgersi, se richiesta, anche al di fuori del quadrante, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea business fosse caratterizzata da una prestazione non predefinita ma parametrata sui volumi di traffico di pacchi e raccomandate e, infine, sul fatto che nel periodo in contestazione i pacchi venissero recapitati quasi interamente da SDA e che,
pertanto, il numero di oggetti assegnati a il 3 giugno 2021 era stato anche inferiore alla CP_1
media giornaliera individuale di 95 oggetti da recapitare).
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, la condotta inadempiente contestata a CP_1
deve, dunque, ritenersi insussistente, con conseguente illegittimità della sanzione, che era stata,
quindi, correttamente annullata dal primo giudice, pur per ragioni in parte differenti da quelle qui esposte.
2) Natura sproporzionata della sanzione.
Pur nella sufficienza degli argomenti sopra riportati, deve, in ogni caso, confermarsi il difetto di proporzione della sanzione irrogata, già accertata dal Tribunale.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, la società appellante non ha allegato i fatti concreti nei quali sarebbe consistito il pregiudizio arrecato da alla regolarità del CP_1
servizio ovvero agli interessi della società.
ha sostenuto che il pregiudizio sarebbe consistito nel mancato Parte_1
raggiungimento dell'obiettivo del c.d. tavolo pulito, determinato, a sua volta, dalla mancata lavorazione, da parte di di parte degli oggetti da recapitare allo stesso affidati. CP_1
In tal modo, peraltro, la società appellante ha reputato il pregiudizio alla regolarità del servizio coincidente con la violazione della regola sopra indicata, la quale è certamente posta a presidio della detta regolarità, ma con essa non coincide, cosicché sarebbe stato onere della società
15 appellante allegare e dimostrare in che modo il comportamento tenuto da in quella CP_1
giornata avesse causato un concreto e apprezzabile disservizio all'utenza, certamente non presumibile, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, dal mero ritardo di un giorno nel recapito di alcuni degli oggetti affidati all'operatore.
D'altra parte, quanto al pregiudizio agli interessi della società, quest'ultima ha reputato coincidenti le eventuali conseguenze dannose dell'inadempimento con lo stesso inadempimento,
senza, invece, allegare alcun effettivo pregiudizio, patrimoniale, non patrimoniale, anche, ad esempio, di immagine, subito ed introducendo solo in questa fase di appello, e come discorso meramente ipotetico, la questione relativa alle eventuali sanzioni applicabili dall'AGCOM.
Né, anche sotto tale profilo, il positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società
appellante avrebbe cambiato le conclusioni raggiunte, vista l'evidente estraneità delle circostanze oggetto della prova, già illustrate, rispetto alle questioni in discussione.
Il fatto di inadempimento contestato a quindi, in difetto di dimostrato pregiudizio e in CP_1
difetto di ulteriori elementi di valutazione, non allegati dalla società appellante, anche qualora sussistente, sarebbe stato pertanto meritevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 54,
comma I, lett. d) (esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza) ovvero nell'art. 54, comma II, lett. e) (inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della società) del CCNL applicabile al rapporto, di una più lieve sanzione conservativa (rimprovero verbale, ammonizione scritta o multa).
Anche sulla base di tale autonoma ragione, la sanzione irrogata a deve essere, CP_1
pertanto, come già dichiarato dal primo giudice, considerata illegittima, senza che sia ravvisabile, nel ragionamento condotto sul punto dal Tribunale e qui ribadito, alcun elemento di illogicità.
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Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto, pur se per motivazioni in parte differenti da
16 quelle utilizzate nella sentenza impugnata, deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso
(oggetto del giudizio è, innanzitutto, l'accertamento della legittimità o illegittimità della sanzione disciplinare, non solo la retribuzione spettante al lavoratore per la giornata di sospensione) della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società
appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 16 aprile 2025.
L'estensore……………… ………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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