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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/07/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 1064 /2024 Altri istituti e leggi speciali promosso da rappresentato e difeso dall'avv.to MURRU ALSO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dal Dr. USAI ANDREA Controparte_1 funzionario delegato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui parte Parte_1 signora da lui difesa è stata ammessa al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato procedimento civile da questa instaurato contro Parte_3
e avente a oggetto la richiesta di pagamento delle somme anticipate per i comuni figli
, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso dal Giudice davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo di funzionario CP_1
Ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre, con particolare riferimento alle cause di famiglia, nella causa oggetto di liquidazione si dibatteva di mantenimento di due figli anticipato dalla madre, deve essere tenuta presente la decisione della Corte di Cassazione n.10452/2023 ( emessa su ricorso avverso un provvedimento di questo Tribunale ) nella quale è stato affermato il principio che “ secondo l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019).
L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023 Premessi i suindicati principi e esaminati gli atti processuali rappresentativi della attività professionale svolta, in assenza della sentenza che ha determinato il quantum dovuto, trattandosi di causa relativa a domanda di restituzione delle somme anticipate dalla madre, che ha visto l'avv.to impegnato in tutte le Parte_1 fasi del giudizio , inquadrata la vicenda nel valore indeterminabile difficoltà bassa, nei minimi previsti dallo scaglione avuto riguardo alla semplicità e essenzialità dell'attività svolta nel giudizio in oggetto, deve ritenersi che allo stesso spetti per la fase di studio 851 euro, per l'atto introduttivo 602 euro, per la fase trattazione e istruzione 903 euro per la fase decisoria 1454 euro e quindi complessivamente 3.809 euro. Su detta somma deve essere operata la riduzione del 50% per il gratuito patrocinio, riduzioni che portano a ritenere dovuta la somma di € 1904,50 . A modifica della liquidazione impugnata liquida in favore dell'avv.to Parte_1
la somma di € 1.904,50 .
[...]
L'esigua differenza tra la somma liquidata e quella determinata comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 1.904,50 , oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per Parte_1
l'attività svolta in favore di nella procedura n. Parte_2
349/2021 2) Spese compensate.
Sassari 16/07/2024 Il Giudice G.Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 1064 /2024 Altri istituti e leggi speciali promosso da rappresentato e difeso dall'avv.to MURRU ALSO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dal Dr. USAI ANDREA Controparte_1 funzionario delegato
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui parte Parte_1 signora da lui difesa è stata ammessa al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato procedimento civile da questa instaurato contro Parte_3
e avente a oggetto la richiesta di pagamento delle somme anticipate per i comuni figli
, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso dal Giudice davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo di funzionario CP_1
Ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre, con particolare riferimento alle cause di famiglia, nella causa oggetto di liquidazione si dibatteva di mantenimento di due figli anticipato dalla madre, deve essere tenuta presente la decisione della Corte di Cassazione n.10452/2023 ( emessa su ricorso avverso un provvedimento di questo Tribunale ) nella quale è stato affermato il principio che “ secondo l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. n. 968/2022; Cass. n. 38466/2021; Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019).
L'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023 Premessi i suindicati principi e esaminati gli atti processuali rappresentativi della attività professionale svolta, in assenza della sentenza che ha determinato il quantum dovuto, trattandosi di causa relativa a domanda di restituzione delle somme anticipate dalla madre, che ha visto l'avv.to impegnato in tutte le Parte_1 fasi del giudizio , inquadrata la vicenda nel valore indeterminabile difficoltà bassa, nei minimi previsti dallo scaglione avuto riguardo alla semplicità e essenzialità dell'attività svolta nel giudizio in oggetto, deve ritenersi che allo stesso spetti per la fase di studio 851 euro, per l'atto introduttivo 602 euro, per la fase trattazione e istruzione 903 euro per la fase decisoria 1454 euro e quindi complessivamente 3.809 euro. Su detta somma deve essere operata la riduzione del 50% per il gratuito patrocinio, riduzioni che portano a ritenere dovuta la somma di € 1904,50 . A modifica della liquidazione impugnata liquida in favore dell'avv.to Parte_1
la somma di € 1.904,50 .
[...]
L'esigua differenza tra la somma liquidata e quella determinata comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 1.904,50 , oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per Parte_1
l'attività svolta in favore di nella procedura n. Parte_2
349/2021 2) Spese compensate.
Sassari 16/07/2024 Il Giudice G.Sanna