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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 508/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA Controparte_1
), con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice 36, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante . Controparte_2
* * * * *
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/7/2025; letto il ricorso presentato dall' per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale della e la comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta della Società resistente;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, che ha agito in giudizio sulla base di un credito totale di € 1.397.023,49, in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che
1 - in seguito al ricorso depositato dall' in data Parte_1
26/9/2025, la Società debitrice, costituitasi in giudizio in data 10/11/2024, ha dato atto di aver depositato in data 7/11/2024 un ricorso ex art. 40 e 44 CCII per accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive previste dall'art. 54 CCII;
- con decreto del 18/11/2025, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del'11/11/2025, dato atto che non decreto depositato in pari data erano state confermate le misure protettive richieste dalla Società resistente e considerato, pertanto, il disposto dell'art. 54, comma 2, CCII, ha rinviato il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dall' all'udienza del Parte_1
27/2/2025;
- con decreto del 26/2/2025 il Giudice istruttore, dato atto che le misure protettive erano state prorogate fino al 21/3/2025, ha rinviato la suddetta udienza al 10/4/2025;
- nell'imminenza dell'udienza la Società resistente, dopo aver rinunciato al termine di cui all'art. 44 CCII, ha dato atto “di aver depositato, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, CCII, proposta di transazione dei debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 63 CCII, corredata del piano di risanamento ex art. 57 CCII, che richiama l'art. 56 CCII, nonché della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 CCII proposto una transazione dei debiti fiscali e previdenziali ai sensi dell'art. 63 CCII, corredata dal piano di risanamento ex art. 57 CCII” e, conseguentemente, ha chiesto al Tribunale di rinviare l'udienza del 10/4/2025 al fine di consentire il decorso dei termini di cui all'art. 63 CCII (cfr. note d'udienza del 10/4/2025);
- all'udienza, essendosi la parte ricorrente rimessa alla decisione del Tribunale sull'istanza di rinvio del procedimento, il Tribunale ha concesso il rinvio richiesto dalla parte resistente all'udienza del 30/6/2025;
- nel corso di tale udienza l'Avvocato della Società ha dichiarato che l' Parte_1
ha rifiutato la proposta di transazione fiscale e ha chiesto un ulteriore
[...] rinvio per consentire alla Società debitrice di formulare una proposta migliorativa. L' si è opposta all'istanza di rinvio ed ha Parte_1 insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, in considerazione del tempo trascorso dalla data di deposito del ricorso da parte dell' , della posizione assunta da quest'ultima Parte_1 rispetto all'istanza di rinvio richiesta dalla e dei diversi tentativi di Controparte_1 ristrutturazione del debito tentati infruttuosamente dalla parte resistente, il rinvio richiesto non può essere disposto;
considerato che la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono pacificamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, anche solo avuto riguardo al debito nei confronti fiscale, superiore agli € 500.000; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
2 • i tentativi della Società resistente di accedere a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sul presupposto oggettivo dell'esistenza di un'incapacità di fare fronte con regolarità ai debiti contratti;
• l'impossibilità di dare corso ai pagamenti dovuti all'Erario e riconosciuti come dovuti;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. e p.IVA , con sede legale in Torino, Piazza Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Felice 36, in persona del legale rappresentante;
Controparte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 27 novembre 2025 alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 22/7/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 508/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p.IVA Controparte_1
), con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice 36, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante . Controparte_2
* * * * *
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 3/7/2025; letto il ricorso presentato dall' per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale della e la comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta della Società resistente;
esaminati gli atti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, che ha agito in giudizio sulla base di un credito totale di € 1.397.023,49, in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che
1 - in seguito al ricorso depositato dall' in data Parte_1
26/9/2025, la Società debitrice, costituitasi in giudizio in data 10/11/2024, ha dato atto di aver depositato in data 7/11/2024 un ricorso ex art. 40 e 44 CCII per accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza, con contestuale domanda di applicazione delle misure protettive previste dall'art. 54 CCII;
- con decreto del 18/11/2025, il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del'11/11/2025, dato atto che non decreto depositato in pari data erano state confermate le misure protettive richieste dalla Società resistente e considerato, pertanto, il disposto dell'art. 54, comma 2, CCII, ha rinviato il procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dall' all'udienza del Parte_1
27/2/2025;
- con decreto del 26/2/2025 il Giudice istruttore, dato atto che le misure protettive erano state prorogate fino al 21/3/2025, ha rinviato la suddetta udienza al 10/4/2025;
- nell'imminenza dell'udienza la Società resistente, dopo aver rinunciato al termine di cui all'art. 44 CCII, ha dato atto “di aver depositato, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, CCII, proposta di transazione dei debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 63 CCII, corredata del piano di risanamento ex art. 57 CCII, che richiama l'art. 56 CCII, nonché della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 CCII proposto una transazione dei debiti fiscali e previdenziali ai sensi dell'art. 63 CCII, corredata dal piano di risanamento ex art. 57 CCII” e, conseguentemente, ha chiesto al Tribunale di rinviare l'udienza del 10/4/2025 al fine di consentire il decorso dei termini di cui all'art. 63 CCII (cfr. note d'udienza del 10/4/2025);
- all'udienza, essendosi la parte ricorrente rimessa alla decisione del Tribunale sull'istanza di rinvio del procedimento, il Tribunale ha concesso il rinvio richiesto dalla parte resistente all'udienza del 30/6/2025;
- nel corso di tale udienza l'Avvocato della Società ha dichiarato che l' Parte_1
ha rifiutato la proposta di transazione fiscale e ha chiesto un ulteriore
[...] rinvio per consentire alla Società debitrice di formulare una proposta migliorativa. L' si è opposta all'istanza di rinvio ed ha Parte_1 insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, in considerazione del tempo trascorso dalla data di deposito del ricorso da parte dell' , della posizione assunta da quest'ultima Parte_1 rispetto all'istanza di rinvio richiesta dalla e dei diversi tentativi di Controparte_1 ristrutturazione del debito tentati infruttuosamente dalla parte resistente, il rinvio richiesto non può essere disposto;
considerato che la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che sussistono pacificamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, anche solo avuto riguardo al debito nei confronti fiscale, superiore agli € 500.000; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
2 • i tentativi della Società resistente di accedere a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sul presupposto oggettivo dell'esistenza di un'incapacità di fare fronte con regolarità ai debiti contratti;
• l'impossibilità di dare corso ai pagamenti dovuti all'Erario e riconosciuti come dovuti;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F. e p.IVA , con sede legale in Torino, Piazza Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Felice 36, in persona del legale rappresentante;
Controparte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei requisiti Persona_1 richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 27 novembre 2025 alle ore 15:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 22/7/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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