Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
Addì ______________ 7292 R.G.L. 2024, promossa
D A Rilasciata spedizione in
RI FILIPPA, rappresentata e difesa dall'Avv. forma esecutiva all'Avv.
______________________ Erasmo TARANTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza Leoni per ___________________ 49;
______________________
- Ricorrente -
______________________
CONTRO
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 3/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da RI FILIPPA.
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2024, RI FILIPPA, premesso che l' convenuto in giudizio, con nota del 28/11/2023, le aveva comunicato di avere CP_1
predisposto il recupero, tramite trattenuta mensile del 20%, della somma di € 6.152,34,
indebitamente erogata in suo favore a titolo di Assegno Sociale n. 04038860, nel periodo compreso fra gennaio 2019 e settembre 2021, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro e della Previdenza, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale trattenuta, ai sensi dell'art. 545, comma 2, cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità
delle “prestazioni aventi natura assistenziale, data la loro finalità volta alla garanzia del minimo
necessario per la sopravvivenza ed alla reintegrazione delle essenziali espressioni di vita” e per ottenere la restituzione di quanto trattenuto dall' a tale titolo, con condanna dello CP_1
stesso al pagamento delle spese legali.
L' si è costituito con memoria difensiva e, dopo aver precisato che la ricorrente CP_1
non ha contestato l'effettiva sussistenza dell'indebito, ha ribadito la legittimità del proprio operato, precisando che “la possibilità di recuperare indebiti derivanti da assegno
sociale sull'assegno sociale stesso trova la sua fonte normativa nell'articolo 69 della legge n.
153/1969.
Il calcolo della trattenuta avviene pertanto in conformità ai criteri fissati in via di principio dal
citato articolo 69 della legge n. 153/69 - calcolo del quinto e salvaguardia del trattamento
minimo - quale norma di carattere speciale in materia di recupero degli indebiti pensionistici.
CP_ La trattenuta, come stabilito dalla circolare 47.2018 e dal Messaggio 3312/2023, può essere
effettuata nella misura del quinto della prestazione.
L'azione di recupero intrapresa dall' dunque, è legittima e va confermata”. CP_1 Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
3/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia 11/10/2024 n° 26580 ha affermato il
CP_ principio secondo cui in tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di
ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione,
mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la
misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione
minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato
dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed
ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che
rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' CP_1
CP_ previdenziale, o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo
carico o da omissioni contributive.
Ma già Cass. 18/05/2018 n° 13323 e, ancor prima, Cass. n° 16349/07 avevano affermato tale principio anche per le prestazioni assistenziali, statuendo che qualora un soggetto abbia diritto alla
pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i CP_1
medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria che
presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico
rapporto, e che, in simile caso, la valutazione delle reciproche pretese, e il relativo accertamento contabile,
possa essere compiuto dal giudice senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda
riconvenzionale.
La Corte ha ammesso, quindi, che si possa ricorrere alla compensazione impropria, ai fini del recupero di prestazioni assistenziali, a condizione che vi sia identità di titolo tra le somme trattenute e quelle percepite, escludendola invece nel caso di titoli eterogenei.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, sussiste l'identità di titolo, atteso che l'indebito di Euro
6.152,34, ascritto alla RI e recuperato mediante trattenute sull'assegno sociale, si riferisce a ratei della medesima prestazione, corrisposti in misura superiore a quella spettante, a causa di attribuzione della maggiorazione sociale o aumento della pensione, non dovuti per superamento dei limiti di reddito.
Pertanto, legittimamente l' ha recuperato l'importo, mediante trattenute mensili sulla CP_1
medesima prestazione da cui era scaturito l'indebito, la cui sussistenza, tra l'altro, non è stata oggetto di contestazione, al pari dell'osservanza del limite del quinto e della garanzia del trattamento minimo.
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
La RI, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/04/2025 a seguito del deposito di note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)