Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 19/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 38/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37715 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX (C.F. XX), nato il XX a XX e ivi residente alla via XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giandomenico Daniele, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce alla via Mario Bernardini, n. 2;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Udito, all’udienza in data 17 febbraio 2026 con l’assistenza del Segretario dott.ssa UR AM, l’avv. Eliana Straziota, in virtù di delega per il ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;
Considerato in
FATTO
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, XX, come sopra generalizzato, già assistente Coordinatore della Polizia di Stato di Brindisi, riferisce:
· di essere stato arruolato in data 1.2.1989 nella Polizia di Stato e, dopo aver frequentato il corso di Allievi Agenti presso la scuola di Trieste, di essere stato assegnato in data 2.8.1988 presso il VII Reparto Mobile di Bologna con l’incarico di operatore di Reparto Mobile, in cui prestava servizi esterni disagevoli su mezzi blindati vetusti e privi di ammortizzatori, con continui spostamenti in zone dove si verificavano emergenze, tra cui un mese sull’isola di Pianosa nel 1993, con servizio di ordine pubblico (spesso fuori sede), di essere quindi stato trasferito in data 3.11.1993 alla questura di Bari con l’incarico di Servizi Ordinari d’Istituto e Ordine Pubblico, e in data 4.5.1999 presso l’Ufficio di Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed Aereo di Brindisi, con l’incarico di Operatore Squadra di Frontiera;
· di essere dispensato dal servizio dal 14.12.2021 con Provvedimento Ministeriale n. XX per fisiche inabilità;
· di aver svolto, come risulta dalla scheda di servizio Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo di Brindisi, sempre servizi gravosi, prestando dal 1999 al 2005 in “pattuglia automontata in ambito portuale che prevede, tra l’altro, servizi sottobordo alle navi con turnazione continuativa ed ai varchi di servizio, che vengono espletati all’aperto ed in posizione eretta per svariate ore” e, dal 2005 a tuttora “pattuglia automontata in ambito portuale” e anche aereoportuale, effettuando “attività all’esterno a bordo di autoveicoli” percorrendo almeno “10.000 km annui” e, di conseguenza, “stante la tipologia del servizio svolto dal dipendente” non poteva “escludersi alcun nesso di causalità tra la patologia sofferta ed il servizio” ;
· che con decreto n. XX del XX, il Ministero dell’Interno riconosceva come dipendenti da causa di servizio una serie di infermità e, tra l’altro, gli “esiti di contusione dorsale e ginocchio sx” derivante da un incidente occorso in servizio, come da rapporto della Questura di Bari del 15.4.1999;
· di essere stato sottoposto a visita in data 9.4.2021, a seguito di domanda, una prima volta dalla CMO di Taranto, che constatava, tra l’altro, la dipendenza da causa di servizio degli “esiti di contusione dorsale”, diagnosticando, tra l’altro, “B) Lomboartrosi con gonartrosi discali multiple e danno radicolare EMG documentato; C) Cervico-artrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno radicolare emg documentato…4) esiti di contusione dorsale e ginocchio sn”, classificando la menomazione complessiva, per cumulo, alla 7^ ctg:
· che con parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del MEF, veniva negato la dipendenza da causa di servizio sia della lomboartrosi sia della cervicoartrosi;
· di essere stato nuovamente, in data 10.10.2023, sottoposto a visita dalla CMO di Taranto, che, dando atto ancora delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (tra cui “4) esiti di contusione dorsale e ginocchio sn.”), diagnosticava le seguenti infermità: “A+1) Ipoacusia normosensoriale a modesta incidenza funzionale; B) Lomboartrosi con gonartrosi discali multiple e danno radicolare EMG documentato; C) Cervico-artrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno radicolare emg documentato…4) esiti di contusione dorsale e ginocchio sn” riconoscendo l’ascrivibilità delle infermità B e C all’8^ ctg e del complesso morboso, per cumulo, alla 7^ ctg;
· che, nel frattempo, in data 8.11.2023, con riferimento alla precedente visita alla CMO, l’Inps/sede di Brindisi trasmetteva la reiezione della domanda n. XX di Pensione diretta di Privilegio, asserendo che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze con parere vincolante n. XX del XX ha considerato le patologie non dipendenti da causa di servizio;
· di essersi sottoposto ad ulteriori accertamenti, che confermavano l’esito traumatico delle patologie ortopediche riscontrate.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il provvedimento di diniego dell’I.N.P.S. per i motivi meglio articolati in ricorso, ha chiesto, previo espletamento di CTU, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “lombodiscoartrosi con protrusioni discali multiple e danno radicolare EMG documentato, cervicoartrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno radicolare EMG documentato e dorsoartrosi”, con conseguente riconoscimento della P.P.O. ascrivibile, per cumulo, alla VII^ categoria o la categoria maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si è costituito in proprio il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità della domanda in quanto volta al solo fine di ottenere la nomina di un CTU ed evidenziando comunque nel merito l’infondatezza della pretesa, stante la correttezza del proprio operato.
Si è altresì costituito l’I.N.P.S., il quale ha evidenziato l’infondatezza della domanda, segnalando che il ricorrente ha presentato un’ulteriore domanda per la concessione della Pensione privilegiata con riferimento ad un’altra infermità, il cui procedimento è ancora in corso.
In via subordinata, l’Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.
All’esito dell’udienza del 9 aprile 2025, nel corso della quale il legale del ricorrente ha confermato l’interesse in quanto l’altra infermità, per la quale è in corso l’istruttoria, non risulta classificata, è stata adottata l’ordinanza n.24/2025 con la quale è stato conferito incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di redigere relazione medico legale in merito alla eventuale sussistenza del nesso eziologico tra l’infermità denunciata e il servizio.
L’organo peritale ha depositato la relazione, formulando le seguenti conclusioni: “Il servizio prestato dal ricorrente ha rivestito un ruolo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza dell’infermità “spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicolombari e poliradicolopatia consensuale” e determina una menomazione della capacità lavorativa generica ascrivibile a vita alla VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81. L’antecedente traumatico occorso al ricorrente in data 16.04.1999 non rivestito un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell’insorgenza della infermità in diagnosi”.
All’udienza del 2 dicembre 2025, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al ricorrente di presentare osservazioni in merito all’elaborato peritale.
In vista della successiva udienza, il legale del ricorrente ha presentato brevi note chiedendo che la causa fosse posta in decisione, con accoglimento della domanda nei termini di cui alla Ctu, mentre il difensore dell’I.N.P.S. si è riportato alle conclusioni in atti.
All’udienza del 17 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda con condanna alle spese.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
DIRITTO
La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta all’accertamento del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata “spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicolombari e poliradicolopatia consensuale” ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.
In primo luogo, va affermata la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., competente alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, avendo peraltro adottato il provvedimento la cui legittimità è contestata con il ricorso in esame.
Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell’Interno, sul presupposto che il giudizio sarebbe stato incardinato al solo fine di espletare un accertamento tecnico d’ufficio, reputa questo Giudice che la domanda introduttiva appaia sufficientemente motivata, essendo stati adeguatamente illustrati i profili di censura del giudizio a suo tempo espresso dal C.V.C.S., e avendo il ricorrente prodotto a supporto della pretesa una relazione medico-legale di parte a firma dei dott.ri XX e XX.
Venendo al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.
A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l’infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.
In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l’effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.
Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l’occasione per l’insorgenza dell’infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione.
Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, questo Giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.M.L., la cui relazione appare esaustiva nonché corredata da argomentazioni logiche e coerenti con il quadro documentale.
In primo luogo, l’organo consulenziale ha passato in rassegna l’attività svolta dal XX alle dipendenze della Polizia di Stato, ponendo l’accento sul servizio svolto quale Operatore di Squadra di Frontiera presso lo scalo aereo e marittimo di Brindisi, in attività di pattuglia automontata con percorrenza chilometrica annua attestata dall’Amministrazione di circa 10.000 km nonché vigilanza sottobordo delle banchine portuali e di controllo ai varchi doganali.
Con argomentazioni del tutto condivisibili, il C.M.L. ha evidenziato come tale attività abbia comportato delle significative sollecitazioni biomeccaniche reiterate e protratte delle strutture osteoarticolari rachidee (correlate in particolare all’attività automontata) con mantenimento protratto di particolari posture (sia nelle attività automontate che in quelle di vigilanza), con conseguente rilevanza concausale nel determinismo della spondilodiscoartrosi.
Quanto alla classificazione, non vi sono motivi di discostarsi da quanto argomentato dall’Organo consulenziale, secondo cui “… la “spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervico-lombari e poliradicolopatia consensuale” da cui è affetto il ricorrente, quale unico complesso morboso includente la “Cervicoartrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno radicolare EMG documentato” (già ascritta alla VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81) e la “Lomboartrosi con protrusioni discali multiple e danno radicolare EMG documentato” (già ascritta alla tabella B), risulta ascrivibile a vita alla VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81”.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della P.P.O. di VIII (ottava) ctg. Tabella A, con decorrenza della data del congedo, ovvero dal 14.12.2021.
Sugli arretrati, pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di trattamento privilegiato e quanto già liquidato, spettano gli interessi legali, e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
L’oggettiva complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso ad approfondimento medico legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37715, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all’udienza in data 17 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Depositata il 19.02.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR AM
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
Depositata il 19.02.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR AM
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
UR AM
F.to digitalmente