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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 12.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 15656/2024 R.G.L. promossa
TRA
con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Parte_1
Isola E7, Partita Iva in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Dr. [C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Luca Peluso con studio sito in Avellino, via Michele Pironti 14 e Napoli, viale Gramsci 14, presso Il quale elett.te domicilia come in atti;
Ricorrente
E
, (CF Controparte_1 PartitaIVA_2
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla CP_2 via A. De Gasperi 55 come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03.07.2024 la conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' esponendo di aver CP_2 ricevuto avviso bonario recante n. protocollo 5100.20/10/2023.0785436 CP_2
- matricola 5119203919, notificato in data 24.10.2023. Le somme richieste erano relative ad una pretesa ma, a parere della ricorrente, non veritiera “fruizione indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo 2021- 2022”. Ragion per cui l' riteneva che gli importi dell'esonero CP_1 contributivo fruito andavano restituiti. Con istanza del 30.10.2023, la società chiedeva chiarimenti all'Istituto, esponendo quanto segue “spett.le Inps sede di Napoli in riferimento alla vostra comunicazione allegata pervenute in data 24 10 2023, si fa presente che la scrivente società ha pienamente diritto ai benefici spettanti relativi all'esonero contributivo Under 36 in quanto il lavoratori c.f., all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato C.F._2 possedeva i requisiti spettanti, ovvero: - non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età da intendersi come 34 anni e 364 giorni;
- non esser stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa>>. L' non accoglieva la richiesta, in particolare precisava: <Relativamente CP_2 al dipendente il periodo di apprendistato si è Parte_3 consolidato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/10/2020 conclusosi per le dimissioni del lavoratore in data 13/10/2020; pertanto la diffida è confermata.>> La ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dall' deduceva di aver CP_2 regolarmente fruito dei benefici contributivi che erano stati portati a recupero, avendo accuratamente svolto ogni prudenziale controllo ed indagine prima di procedere al riguardo, ed avendone pieno diritto. Pertanto, concludeva chiedendo: dall' convenuto con l'avviso bonario del 20.10.2023, protocollo CP_1
5100.20/10/2023.0785436 - matricola 5119203919 non è dovuto da CP_2
disporre l'annullamento dell'avviso bonario del Parte_1
20.10.2023, protocollo 5100.20/10/2023.0785436-matricola CP_2
5119203919, notificato in data 24.10.2023 avente ad oggetto “Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022” e della deliberazione n. 1088, resa nella seduta del 13.05.2024 dal Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di reiezione del ricorso amministrativo, in quanto illegittimi poiché le somme pretese dall' onvenuto non sono dovute;
dichiarare, in ogni CP_1 caso, non dovuta la somma di €. €. 8.589,71 pretesa dall' onvenuto CP_1 con gli atti qui sopra dettagliati;
condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi professionali di causa, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.>> L' costituitosi con memoria del 27.01.2025, impugnava e contestava CP_1
l'avverso ricorso, ritenendo infondati ed illegittimi i motivi per i quali il ricorrente aveva chiesto lo sgravio. Eccepiva che contrariamente a quanto si leggeva nell'avverso ricorso, il lavoratore era stato occupato alle dipendenze della Parte_3 società Controparte_3
con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
[...]
Il consolidamento del rapporto di lavoro di apprendistato precedente in tempo indeterminato ab origine impediva la fruizione dell'esonero in parola all'azienda ricorrente.
Pertanto, concludeva chiedendo: CP_2 produce e deposita la documentazione ivi allegata;
la difesa dell' si CP_2 oppone all'ammissione della prova testimoniale ex adverso richiesta in quanto relativa a circostanza irrilevanti o che comunque devono essere provate documentalmente. In caso di ammissione chiede di essere ammessa alla prova contraria sulle medesime circostanze e con i medesimi testi. nel merito: - respingere il ricorso proposto dalla società Parte_1
(Partita Iva con sede legale in Napoli, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dr. , in quanto infondato in fatto e diritto Parte_2 ed inammissibile perché sfornito di prova. Il tutto con vittoria delle spese di lite>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso va respinto.
L' avviso bonario in questa sede impugnato ha ad oggetto la richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 8.589,71 avanzata dall' nei CP_2 confronti della società opponente a titolo di sgravi contributivi non spettanti in applicazione dell' art. 1, commi da 10 a 15, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ( legge di bilancio 2021).
Si tratta di agevolazioni dirette a promuovere l' occupazione giovanile ( cd. “ sgravi UNDER 36).
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Riguarda persone che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni (cioè hanno un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni), e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Tipologie contrattuali incentivate. L'incentivo può essere riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.
L'incentivo, previsto per il rapporto a tempo indeterminato, non si applica né alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, né alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato. Ai datori di lavoro viene riconosciuto un incentivo di tipo contributivo, fruibile in 36 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore. Riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 6.000,00 euro annui per ogni lavoratore assunto. L'esonero è fruibile in 48 quote mensili se l'assunzione/trasformazione è effettuata in una sede o unità produttiva situata nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è pari a
500 euro (€ 6.000/12) per ogni paga mensile. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere ridotto in proporzione.
Le assunzioni devono riguardare persone che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, da intendersi come inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono aver fatto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. I datori di lavoro, nei nove mesi successivi all'assunzione, non devono fare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'incentivo inoltre è subordinato alle regolarità previste all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006: • adempimento degli obblighi contributivi;
• osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
• rispetto (fermi restando gli altri obblighi di legge) degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro, inoltre, deve rispettare alcuni dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare: • l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• presso l'unità produttiva dove si intende fruire dell'agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;
• il lavoratore assunto negli ultimi sei mesi non deve essere stato licenziato da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, oppure risultasse in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultimo.
La corresponsione dell'incentivo avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dai datori di lavoro all' Non si prevede CP_2
l'esborso di importi, ma un mancato incasso da parte dell' in quanto la CP_2 contribuzione dovuta viene ridotta per l'applicazione dell'incentivo. L'incentivo
è cofinanziato dall'Unione europea, con le risorse del Pon Iniziativa occupazione giovani (Iog), asse 1 “Occupazione giovani Neet”.
Orbene, in applicazione della ragione più liquida, rileva il giudicante che nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, il lavoratore assunto dalla
[...]
a tempo indeterminato il 1°.2.2022 ( Sig. , Parte_1 Parte_3 come chiaramente si evince dallo stesso Mod C2 prodotto dalla società nonché dagli estratti conto previdenziali prodotti dall' ( vedasi in particolare i CP_2 documenti nn. 6 e 7 nella produzione del convenuto), era stato già titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la M.P.S. s.n.c. di
OR IM & C. dalla quale risulta essere stato assunto quale operaio apprendista mantenuto in servizio a tempo pieno ed indeterminato durante il mese di ottobre 2020, rapporto poi cessato in data 13.10.2020 per effetto delle sue dimissioni volontarie.
Pertanto, gli sgravi contributivi non spettavano posto che il lavoratore non possedeva il requisito del non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa.
Invero, il rapporto di apprendistato intercorso con il precedente datore di lavoro si era consolidato a tempo indeterminato e per sua volontà il dipendente aveva deciso di recedere.
Di conseguenza era venuta meno la ratio del beneficio di cui si discute che, come sopra evidenziato, mira ad agevolare la prima occupazione giovanile stabile degli under 36. L' opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite ,tuttavia, considerata la novità e controvertibilità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 12.9.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 12.09.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 15656/2024 R.G.L. promossa
TRA
con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Parte_1
Isola E7, Partita Iva in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Dr. [C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Luca Peluso con studio sito in Avellino, via Michele Pironti 14 e Napoli, viale Gramsci 14, presso Il quale elett.te domicilia come in atti;
Ricorrente
E
, (CF Controparte_1 PartitaIVA_2
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla CP_2 via A. De Gasperi 55 come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03.07.2024 la conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' esponendo di aver CP_2 ricevuto avviso bonario recante n. protocollo 5100.20/10/2023.0785436 CP_2
- matricola 5119203919, notificato in data 24.10.2023. Le somme richieste erano relative ad una pretesa ma, a parere della ricorrente, non veritiera “fruizione indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo 2021- 2022”. Ragion per cui l' riteneva che gli importi dell'esonero CP_1 contributivo fruito andavano restituiti. Con istanza del 30.10.2023, la società chiedeva chiarimenti all'Istituto, esponendo quanto segue “spett.le Inps sede di Napoli in riferimento alla vostra comunicazione allegata pervenute in data 24 10 2023, si fa presente che la scrivente società ha pienamente diritto ai benefici spettanti relativi all'esonero contributivo Under 36 in quanto il lavoratori c.f., all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato C.F._2 possedeva i requisiti spettanti, ovvero: - non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età da intendersi come 34 anni e 364 giorni;
- non esser stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa>>. L' non accoglieva la richiesta, in particolare precisava: <Relativamente CP_2 al dipendente il periodo di apprendistato si è Parte_3 consolidato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/10/2020 conclusosi per le dimissioni del lavoratore in data 13/10/2020; pertanto la diffida è confermata.>> La ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dall' deduceva di aver CP_2 regolarmente fruito dei benefici contributivi che erano stati portati a recupero, avendo accuratamente svolto ogni prudenziale controllo ed indagine prima di procedere al riguardo, ed avendone pieno diritto. Pertanto, concludeva chiedendo: dall' convenuto con l'avviso bonario del 20.10.2023, protocollo CP_1
5100.20/10/2023.0785436 - matricola 5119203919 non è dovuto da CP_2
disporre l'annullamento dell'avviso bonario del Parte_1
20.10.2023, protocollo 5100.20/10/2023.0785436-matricola CP_2
5119203919, notificato in data 24.10.2023 avente ad oggetto “Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022” e della deliberazione n. 1088, resa nella seduta del 13.05.2024 dal Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di reiezione del ricorso amministrativo, in quanto illegittimi poiché le somme pretese dall' onvenuto non sono dovute;
dichiarare, in ogni CP_1 caso, non dovuta la somma di €. €. 8.589,71 pretesa dall' onvenuto CP_1 con gli atti qui sopra dettagliati;
condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi professionali di causa, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.>> L' costituitosi con memoria del 27.01.2025, impugnava e contestava CP_1
l'avverso ricorso, ritenendo infondati ed illegittimi i motivi per i quali il ricorrente aveva chiesto lo sgravio. Eccepiva che contrariamente a quanto si leggeva nell'avverso ricorso, il lavoratore era stato occupato alle dipendenze della Parte_3 società Controparte_3
con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
[...]
Il consolidamento del rapporto di lavoro di apprendistato precedente in tempo indeterminato ab origine impediva la fruizione dell'esonero in parola all'azienda ricorrente.
Pertanto, concludeva chiedendo: CP_2 produce e deposita la documentazione ivi allegata;
la difesa dell' si CP_2 oppone all'ammissione della prova testimoniale ex adverso richiesta in quanto relativa a circostanza irrilevanti o che comunque devono essere provate documentalmente. In caso di ammissione chiede di essere ammessa alla prova contraria sulle medesime circostanze e con i medesimi testi. nel merito: - respingere il ricorso proposto dalla società Parte_1
(Partita Iva con sede legale in Napoli, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., Dr. , in quanto infondato in fatto e diritto Parte_2 ed inammissibile perché sfornito di prova. Il tutto con vittoria delle spese di lite>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Il ricorso va respinto.
L' avviso bonario in questa sede impugnato ha ad oggetto la richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 8.589,71 avanzata dall' nei CP_2 confronti della società opponente a titolo di sgravi contributivi non spettanti in applicazione dell' art. 1, commi da 10 a 15, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ( legge di bilancio 2021).
Si tratta di agevolazioni dirette a promuovere l' occupazione giovanile ( cd. “ sgravi UNDER 36).
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Riguarda persone che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni (cioè hanno un'età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni), e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Tipologie contrattuali incentivate. L'incentivo può essere riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.
L'incentivo, previsto per il rapporto a tempo indeterminato, non si applica né alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, né alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato. Ai datori di lavoro viene riconosciuto un incentivo di tipo contributivo, fruibile in 36 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore. Riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 6.000,00 euro annui per ogni lavoratore assunto. L'esonero è fruibile in 48 quote mensili se l'assunzione/trasformazione è effettuata in una sede o unità produttiva situata nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è pari a
500 euro (€ 6.000/12) per ogni paga mensile. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere ridotto in proporzione.
Le assunzioni devono riguardare persone che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, da intendersi come inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non devono aver fatto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. I datori di lavoro, nei nove mesi successivi all'assunzione, non devono fare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'incentivo inoltre è subordinato alle regolarità previste all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006: • adempimento degli obblighi contributivi;
• osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
• rispetto (fermi restando gli altri obblighi di legge) degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro, inoltre, deve rispettare alcuni dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare: • l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• presso l'unità produttiva dove si intende fruire dell'agevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello del lavoratore sospeso;
• il lavoratore assunto negli ultimi sei mesi non deve essere stato licenziato da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, oppure risultasse in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultimo.
La corresponsione dell'incentivo avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dai datori di lavoro all' Non si prevede CP_2
l'esborso di importi, ma un mancato incasso da parte dell' in quanto la CP_2 contribuzione dovuta viene ridotta per l'applicazione dell'incentivo. L'incentivo
è cofinanziato dall'Unione europea, con le risorse del Pon Iniziativa occupazione giovani (Iog), asse 1 “Occupazione giovani Neet”.
Orbene, in applicazione della ragione più liquida, rileva il giudicante che nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, il lavoratore assunto dalla
[...]
a tempo indeterminato il 1°.2.2022 ( Sig. , Parte_1 Parte_3 come chiaramente si evince dallo stesso Mod C2 prodotto dalla società nonché dagli estratti conto previdenziali prodotti dall' ( vedasi in particolare i CP_2 documenti nn. 6 e 7 nella produzione del convenuto), era stato già titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la M.P.S. s.n.c. di
OR IM & C. dalla quale risulta essere stato assunto quale operaio apprendista mantenuto in servizio a tempo pieno ed indeterminato durante il mese di ottobre 2020, rapporto poi cessato in data 13.10.2020 per effetto delle sue dimissioni volontarie.
Pertanto, gli sgravi contributivi non spettavano posto che il lavoratore non possedeva il requisito del non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa.
Invero, il rapporto di apprendistato intercorso con il precedente datore di lavoro si era consolidato a tempo indeterminato e per sua volontà il dipendente aveva deciso di recedere.
Di conseguenza era venuta meno la ratio del beneficio di cui si discute che, come sopra evidenziato, mira ad agevolare la prima occupazione giovanile stabile degli under 36. L' opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite ,tuttavia, considerata la novità e controvertibilità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 12.9.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero