TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3973 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonella Di Guglielmo
ATTRICE
E
unipersonale (P. IVA in persona l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Adriano Garofalo
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha esposto che in data 8.8.2021 si recava in Parte_1
compagnia della sua famiglia e di amici, presso il bioparco LA s.r.l. -sito in Montella (AV)- per trascorrere una giornata di svago all'aria aperta;
- all'ingresso del bioparco, gli utenti vennero accolti dal personale che provvide a riscuotere le quote per l'entrata, il fitto del tavolo nell'area ristoro e il parcheggio delle autovetture;
- dopo aver stazionato le autovetture nell'apposita area parcheggio, gli utenti vennero invitati a vivere la struttura in via esclusivamente pedonale, senza loro concedere una guida che li indirizzasse, né tantomeno una locandina o una mappa illustrativa dei percorsi da seguire;
- la intorno alle ore 10:00 percorrendo il sentiero che porta alla cascata della Pt_1
“Maronnella” cadde rovinosamente nel precipizio posto alla sua destra;
- il sentiero nel punto esatto della caduta, si presentava di dimensioni tali da non consentire il passaggio contemporaneo di due soggetti;
vi era presenza di pietre ed il terreno era cedevole e non stabile, pertanto, la nel Pt_1
proseguire il suo cammino non trovava assetto del suolo sotto i suoi piedi che, franando, la faceva cadere nell'area sottostante, in pendenza rispetto al sentiero, e la sua corsa, si arrestava, poi, contro un albero;
- il sentiero non era delimitato da alcuna recinzione o transenna contenitiva, atta a scongiurare il pericolo di caduta o quantomeno a delimitare il via vai pedonale, né veniva richiamata l'attenzione dell'ospite con apposita segnaletica di pericolo, contrariamente alla zona di inizio della passeggiata che è delimitata da uno steccato in legno tenuto insieme da cordoni;
- solo dopo circa un anno dall'accaduto-7 settembre 2022- a mezzo ricognizione in loco del punto esatto dell'infortunio- si è ravvisato che ivi è stata posizionata una transenna orizzontale (tronco di albero) tenuta ferma da paletti bassi in altezza, al fine di contenere la franosità del terreno;
a seguito della caduta la Pt_1
fu soccorsa dai sanitari del 118, che per raggiungere il luogo dell'evento dovettero lasciare l'automezzo nei pressi del parcheggio posto all'entrata della struttura e in salita, poi intervennero con una lettiga a mano, per il cui trasporto fu necessario l'aiuto di altre due persone -un ospite della struttura e il marito della - per raggiungere l'infortunata i paramedici dovettero attraversare- Pt_1
a piedi- un ponte di legno, e con grandi difficoltà dopo aver caricato la sulla lettiga seguirono Pt_1
il tragitto impervio e assolutamente non agevole tant'è che impiegarono più di un'ora per soccorrerla;
in ospedale le fu diagnosticata una frattura trimalleolare della caviglia sinistra con sublussazione tibio astralgica.
Riscontrando un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. chiedeva previo accertamento della responsabilità la condanna alla somma di euro 33.042,62 comprensiva delle spese patite.
Si costituiva la società convenuta la quale deduceva la genericità del fatto -tanto che la parte attrice non aveva nemmeno indicato con esattezza il punto di caduta.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda come rappresentata.
Riferiva, infatti, che la caduta era dipesa dalla inadeguatezza dell'abbigliamento e delle calzature indossate dalla parte attrice la quale non versava in condizioni fisiche adeguate per poter affrontare un percorso semplice ma comunque inserito in un contesto ambientale e naturale che richiedeva una certa prontezza e forma fisica. Ascoltati i testimoni, espletata ctu, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
29.10.2025.
La domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
La dinamica risulta provata a mezzo testimoni, nonché con la produzione della cartella clinica del pronto soccorso ospedaliero che non contraddice gli esiti dell'istruttoria orale svolta.
Ritiene il Tribunale che le testimonianze e la documentazione prodotta consentano di ritenere provato il fatto della caduta.
Tutti i testi escussi ( , e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
alle udienze del 26.3.2024 e del 25.6.2024 hanno infatti riconosciuto il fatto così come rappresentato in citazione.
Nessun dubbio risulta riscontrato in ordine agli accadimenti come evidenziati in citazione.
Anche dipendente della società convenuta- ha confermato le modalità di Testimone_4
svolgimento, precisando che la recinzione era stata apposta successivamente soltanto per meglio delimitare il percorso ma non per motivi di sicurezza. In ogni caso, quello che preme evidenziare in questa sede è che il fatto risulta provato esattamente secondo le modalità delineate in citazione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, infatti, carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul rapporto di custodia (cfr. 09/20943; 06/25243) così che, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (09/5741; 08/4279) e senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, visto che il nesso di causalità può essere escluso solamente quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, il cui onere probatorio incombe a carico di chi invoca l'esonero di responsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il percorso non era adeguatamente segnalato, protetto o delimitato (es. assenza di transenne, cartelli di pericolo), configurandosi, pertanto, una omessa vigilanza o mancata adozione di misure idonee a prevenire danni.
Per liberarsi dalla responsabilità, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare che l'evento era stato causato da un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo.
L'abbigliamento o le calzature dell'attrice non costituiscono di per sé caso fortuito, a meno che non si dimostri una condotta gravemente imprudente o dolosa. Va, altresì, considerato che la società convenuta non ha dato minimamente prova che per procedere nel percorso fosse necessario un abbigliamento o delle calzature particolari per cui fosse stata data una specifica informativa in tal senso, né ha dato prova che la fosse realmente Pt_1
inadeguata -per condizioni fisiche o altro- ad intraprendere quel tipo di sentiero.
In definitiva, è a carico della società convenuta dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
Non basta affermare che l'attrice doveva indossare scarpe adatte o che il percorso non era adatto a lei: serve prova concreta (es. segnaletica presente, avvisi, regolamenti, informative).
Anche la condotta della vittima può rilevare solo se è talmente imprevedibile e anomala da interrompere il nesso causale. Ma anche in tal caso, l'azienda deve provarlo (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 18518 dell'8 luglio 2024).
Stando così le circostanze, riconosciuta la compatibilità causale anche dal CTU appositamente nominato, va riconosciuta la spettanza del danno biologico, per avere Parte_1
riportato esiti “algo-disfunzionali in esito a frattura trimalleolare caviglia sx con sublussazione tibio- astragalica sx -, ascrivibili interamente al sinistro in esame”.
Detti postumi sono stati valutati compatibili con la dinamica descritta in citazione.
Il CTU, dalla cui disamina non sussistono elementi per discostarsi, ha valutato detti postumi in una riduzione dell'11% dell'integrità psicofisica. espressione di danno alla salute, quale riduzione dell'integrità psico fisica della sinistrata, comprensivo del danno statico-anatomico, di quello dinamico-relazionale e di quello estetico. Le menomazioni postume hanno generato un grado di difficoltà, lieve-moderato, nell'espletamento delle quotidiane attività di vita, in special modo quelle ad impegno ortostatico come l'attività di casalinga. Non rilevano altre incidenze alla capacità di lavoro specifica.
Al periodo di invalidità temporanea sono corrisposti - sempre secondo quanto riferito dal
CTU - un'invalidità temporanea assoluta di gg. 40; parziale di gg. 20 al 75%; di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25%.
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità temporanea totale (€ 115,00/g) e permanente:
a) ITT € 115,00 x 40 gg. = € 4600,00;
b) ITP € 86,25 x 20 gg. al 75% = € 1725,00 c) ITP € 57,50 x 15 gg. al 50% = € 862,50
d) ITP € 28,75 x 15 gg. al 25% = € 431,25
d) IP 11 % per soggetto di anni 60 al momento del sinistro = € 21191,00 (secondo la Tabella del danno biologico di Milano); ciò che fa ascendere a complessivi € 28.809,75 il danno biologico totale.
Non vanno riconosciute altre voci di danno alla persona, stante la portata tendenzialmente omnicomprensiva del danno biologico, come confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.L.vo n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazioni private, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico -fisica della persona, suscettibile di valutazione medico -legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; in esso sono quindi già compresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato”. Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass.
Sez. un n. 26972/2008).
Risultano documentate spese per € 343,62 come danni a bicicletta, casco e occhiali.
Sulle somme come innanzi riconosciute, tutte liquidate equitativamente ed in moneta attuale - onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva - non compete alcuna rivalutazione.
Quanto al danno per ritardato pagamento, lo stesso compete dal dì del sinistro.
Tenuto conto dei tassi d'interesse bancari vigenti nel periodo, e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni alla luce dell'applicazione degli stessi su somme già in moneta attuale, il danno stesso può commisurarsi nell'attribuzione di interessi annui del 3% sulle somme dovute dalle date predette a quella della presente sentenza, esclusi gli interessi su interessi;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, sempre esclusi interessi su interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1)in accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto LA SR in persona dell'amministratore unico al pagamento a favore dell'istante della somma di € Controparte_2
29.153,37 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi annui del 3% sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
2)condanna il citato convenuto alla rifusione a favore dell'istante delle spese processuali sostenute, che liquida in € 550,00 per esborsi (oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed €
7616,00 per compenso professionale oltre accessori se documentati e come per legge
Così deciso in Avellino in data 3.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3973 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonella Di Guglielmo
ATTRICE
E
unipersonale (P. IVA in persona l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Adriano Garofalo
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha esposto che in data 8.8.2021 si recava in Parte_1
compagnia della sua famiglia e di amici, presso il bioparco LA s.r.l. -sito in Montella (AV)- per trascorrere una giornata di svago all'aria aperta;
- all'ingresso del bioparco, gli utenti vennero accolti dal personale che provvide a riscuotere le quote per l'entrata, il fitto del tavolo nell'area ristoro e il parcheggio delle autovetture;
- dopo aver stazionato le autovetture nell'apposita area parcheggio, gli utenti vennero invitati a vivere la struttura in via esclusivamente pedonale, senza loro concedere una guida che li indirizzasse, né tantomeno una locandina o una mappa illustrativa dei percorsi da seguire;
- la intorno alle ore 10:00 percorrendo il sentiero che porta alla cascata della Pt_1
“Maronnella” cadde rovinosamente nel precipizio posto alla sua destra;
- il sentiero nel punto esatto della caduta, si presentava di dimensioni tali da non consentire il passaggio contemporaneo di due soggetti;
vi era presenza di pietre ed il terreno era cedevole e non stabile, pertanto, la nel Pt_1
proseguire il suo cammino non trovava assetto del suolo sotto i suoi piedi che, franando, la faceva cadere nell'area sottostante, in pendenza rispetto al sentiero, e la sua corsa, si arrestava, poi, contro un albero;
- il sentiero non era delimitato da alcuna recinzione o transenna contenitiva, atta a scongiurare il pericolo di caduta o quantomeno a delimitare il via vai pedonale, né veniva richiamata l'attenzione dell'ospite con apposita segnaletica di pericolo, contrariamente alla zona di inizio della passeggiata che è delimitata da uno steccato in legno tenuto insieme da cordoni;
- solo dopo circa un anno dall'accaduto-7 settembre 2022- a mezzo ricognizione in loco del punto esatto dell'infortunio- si è ravvisato che ivi è stata posizionata una transenna orizzontale (tronco di albero) tenuta ferma da paletti bassi in altezza, al fine di contenere la franosità del terreno;
a seguito della caduta la Pt_1
fu soccorsa dai sanitari del 118, che per raggiungere il luogo dell'evento dovettero lasciare l'automezzo nei pressi del parcheggio posto all'entrata della struttura e in salita, poi intervennero con una lettiga a mano, per il cui trasporto fu necessario l'aiuto di altre due persone -un ospite della struttura e il marito della - per raggiungere l'infortunata i paramedici dovettero attraversare- Pt_1
a piedi- un ponte di legno, e con grandi difficoltà dopo aver caricato la sulla lettiga seguirono Pt_1
il tragitto impervio e assolutamente non agevole tant'è che impiegarono più di un'ora per soccorrerla;
in ospedale le fu diagnosticata una frattura trimalleolare della caviglia sinistra con sublussazione tibio astralgica.
Riscontrando un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. chiedeva previo accertamento della responsabilità la condanna alla somma di euro 33.042,62 comprensiva delle spese patite.
Si costituiva la società convenuta la quale deduceva la genericità del fatto -tanto che la parte attrice non aveva nemmeno indicato con esattezza il punto di caduta.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda come rappresentata.
Riferiva, infatti, che la caduta era dipesa dalla inadeguatezza dell'abbigliamento e delle calzature indossate dalla parte attrice la quale non versava in condizioni fisiche adeguate per poter affrontare un percorso semplice ma comunque inserito in un contesto ambientale e naturale che richiedeva una certa prontezza e forma fisica. Ascoltati i testimoni, espletata ctu, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del
29.10.2025.
La domanda è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.
La dinamica risulta provata a mezzo testimoni, nonché con la produzione della cartella clinica del pronto soccorso ospedaliero che non contraddice gli esiti dell'istruttoria orale svolta.
Ritiene il Tribunale che le testimonianze e la documentazione prodotta consentano di ritenere provato il fatto della caduta.
Tutti i testi escussi ( , e escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
alle udienze del 26.3.2024 e del 25.6.2024 hanno infatti riconosciuto il fatto così come rappresentato in citazione.
Nessun dubbio risulta riscontrato in ordine agli accadimenti come evidenziati in citazione.
Anche dipendente della società convenuta- ha confermato le modalità di Testimone_4
svolgimento, precisando che la recinzione era stata apposta successivamente soltanto per meglio delimitare il percorso ma non per motivi di sicurezza. In ogni caso, quello che preme evidenziare in questa sede è che il fatto risulta provato esattamente secondo le modalità delineate in citazione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha, infatti, carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul rapporto di custodia (cfr. 09/20943; 06/25243) così che, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (09/5741; 08/4279) e senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, visto che il nesso di causalità può essere escluso solamente quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, il cui onere probatorio incombe a carico di chi invoca l'esonero di responsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, è emerso che il percorso non era adeguatamente segnalato, protetto o delimitato (es. assenza di transenne, cartelli di pericolo), configurandosi, pertanto, una omessa vigilanza o mancata adozione di misure idonee a prevenire danni.
Per liberarsi dalla responsabilità, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare che l'evento era stato causato da un fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo.
L'abbigliamento o le calzature dell'attrice non costituiscono di per sé caso fortuito, a meno che non si dimostri una condotta gravemente imprudente o dolosa. Va, altresì, considerato che la società convenuta non ha dato minimamente prova che per procedere nel percorso fosse necessario un abbigliamento o delle calzature particolari per cui fosse stata data una specifica informativa in tal senso, né ha dato prova che la fosse realmente Pt_1
inadeguata -per condizioni fisiche o altro- ad intraprendere quel tipo di sentiero.
In definitiva, è a carico della società convenuta dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
Non basta affermare che l'attrice doveva indossare scarpe adatte o che il percorso non era adatto a lei: serve prova concreta (es. segnaletica presente, avvisi, regolamenti, informative).
Anche la condotta della vittima può rilevare solo se è talmente imprevedibile e anomala da interrompere il nesso causale. Ma anche in tal caso, l'azienda deve provarlo (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. III, Sent. n. 18518 dell'8 luglio 2024).
Stando così le circostanze, riconosciuta la compatibilità causale anche dal CTU appositamente nominato, va riconosciuta la spettanza del danno biologico, per avere Parte_1
riportato esiti “algo-disfunzionali in esito a frattura trimalleolare caviglia sx con sublussazione tibio- astragalica sx -, ascrivibili interamente al sinistro in esame”.
Detti postumi sono stati valutati compatibili con la dinamica descritta in citazione.
Il CTU, dalla cui disamina non sussistono elementi per discostarsi, ha valutato detti postumi in una riduzione dell'11% dell'integrità psicofisica. espressione di danno alla salute, quale riduzione dell'integrità psico fisica della sinistrata, comprensivo del danno statico-anatomico, di quello dinamico-relazionale e di quello estetico. Le menomazioni postume hanno generato un grado di difficoltà, lieve-moderato, nell'espletamento delle quotidiane attività di vita, in special modo quelle ad impegno ortostatico come l'attività di casalinga. Non rilevano altre incidenze alla capacità di lavoro specifica.
Al periodo di invalidità temporanea sono corrisposti - sempre secondo quanto riferito dal
CTU - un'invalidità temporanea assoluta di gg. 40; parziale di gg. 20 al 75%; di giorni 15 al 50% e di giorni 15 al 25%.
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità temporanea totale (€ 115,00/g) e permanente:
a) ITT € 115,00 x 40 gg. = € 4600,00;
b) ITP € 86,25 x 20 gg. al 75% = € 1725,00 c) ITP € 57,50 x 15 gg. al 50% = € 862,50
d) ITP € 28,75 x 15 gg. al 25% = € 431,25
d) IP 11 % per soggetto di anni 60 al momento del sinistro = € 21191,00 (secondo la Tabella del danno biologico di Milano); ciò che fa ascendere a complessivi € 28.809,75 il danno biologico totale.
Non vanno riconosciute altre voci di danno alla persona, stante la portata tendenzialmente omnicomprensiva del danno biologico, come confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.L.vo n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazioni private, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico -fisica della persona, suscettibile di valutazione medico -legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; in esso sono quindi già compresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato”. Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass.
Sez. un n. 26972/2008).
Risultano documentate spese per € 343,62 come danni a bicicletta, casco e occhiali.
Sulle somme come innanzi riconosciute, tutte liquidate equitativamente ed in moneta attuale - onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva - non compete alcuna rivalutazione.
Quanto al danno per ritardato pagamento, lo stesso compete dal dì del sinistro.
Tenuto conto dei tassi d'interesse bancari vigenti nel periodo, e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni alla luce dell'applicazione degli stessi su somme già in moneta attuale, il danno stesso può commisurarsi nell'attribuzione di interessi annui del 3% sulle somme dovute dalle date predette a quella della presente sentenza, esclusi gli interessi su interessi;
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, sempre esclusi interessi su interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1)in accoglimento della domanda attrice, condanna il convenuto LA SR in persona dell'amministratore unico al pagamento a favore dell'istante della somma di € Controparte_2
29.153,37 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi annui del 3% sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
2)condanna il citato convenuto alla rifusione a favore dell'istante delle spese processuali sostenute, che liquida in € 550,00 per esborsi (oltre oneri per CTU già liquidati con decreto) ed €
7616,00 per compenso professionale oltre accessori se documentati e come per legge
Così deciso in Avellino in data 3.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio