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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6587/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6587/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], ivi residenti in [...]
110, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesto C.F._1
Maria Brivido, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore e con sede Controparte_1
in Carinaro (CE), strada consortile zona ind.le Asi snc, parti iva/ cod. fiscale: 07062721217,
PEC: Email_1
CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, il ricorrente ha esposto quanto segue pagina 1 di 9 - aveva lavorato alle dipendenze della società dal 15.3.2022 Controparte_1
sino al 19.11.2023, presso lo stabilimento di Catania, inquadrato come operaio, con la mansione di autista, livello B3, giusto CCNL Trasporto e spedizioni merci
- in particolare, in data 19.11.2023, a seguito di controllo effettuato dai Carabinieri della locale stazione di Caltanissetta, accertato un presunto tasso alcolemico superiore ai parametri consentiti dalla legge, aveva subito la sospensione cautelativa della patente da parte della di Caltanissetta per la durata di CP_2 mesi 6;
- aveva dato a tempestiva comunicazione dell'accaduto al responsabile amministrativo della , sig. chiedendo, CP_1 Persona_1 contestualmente, una settimana di ferie;
- con messaggio whatsapp del 21.11.2023, aveva comunicato al predetto responsabile amministrativo di non essere, temporaneamente, in possesso della patente di guida, chiedendo contestualmente, ai sensi dell'art. 31 CCNL Trasporto
e Spedizioni, di essere adibito a mansioni differenti dal ruolo di autista (doc.2);
- ciononostante, il 22.11.2023, la società resistente gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro del giorno 20.11.2023;
- in data 28.11.2023, la Prefettura di Caltanissetta aveva notificato l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per 6 mesi e aveva proposto nell'immediato ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 dinanzi l'Ufficio del
Giudice di Pace di Caltanissetta con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio;
- con decreto di fissazione udienza del 13.12.2023, il giudice di Pace di
Caltanissetta aveva sospeso provvisoriamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Prefetto di Caltanissetta di cui sopra ed egli era pertanto tornato in possesso del titolo di guida;
- il 29.11.2023 aveva contestato, anche a mezzo raccomandata, l'accusa mossa dalla ditta datrice circa la presunta assenza ingiustificata, ribadendo nuovamente di aver tempestivamente avvertito il responsabile amministrativo sig. Per_1
e chiedendo spiegazioni circa il mancato riscontro in merito alla richiesta
[...] da esso formulata di assegnazione a mansioni differenti;
pagina 2 di 9 - con nota del 1.12.2023, la società convenuta aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- con nota del 15.12.2023, aveva contestato il provvedimento della ditta datrice.
Ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, avendo egli prontamente informato il datore di lavoro del ritiro della patente e delle conseguenti difficoltà di raggiungere il posto di lavoro, chiedendo pertanto l'adibizione temporanea ad altra mansione ovvero un periodo di ferie.
Ha riferito che il datore di lavoro non gli aveva concesso la possibilità di essere adibito ad altre mansioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro così come previsto dal
CCNL, né tantomeno riconosceva il periodo di ferie richiesto.
Ha richiamato le norme contrattuali relative ai licenziamenti disciplinari, invocando la forza maggiore a giustificazione dell'assenza, risiedendo egli a Caltanissetta ma prestando l'attività lavorativa in territorio di Catania (ad oltre 100 km), luogo non raggiungibile direttamente con i mezzi pubblici.
Ha ribadito di aver comunque fornito immediata e tempestiva comunicazione al datore di lavoro, evidenziando in ogni caso che la temporanea impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per causa di forza maggiore si è protratta per un tempo molto limitato dal
20.11.2023 al 13.12.2023, quando era tornato in possesso della propria patente.
Ha richiamato le norme contrattuali circa il diritto alla conservazione del posto nel caso di ritiro della patente, ribadendo l'illegittimità del licenziamento in suo confronto e la violazione dell'obbligo di repechage.
Ha richiamato l'art. 3 d.lgs. 23/2015, deducendo di aver diritto alla tutela ivi prevista.
Ha chiesto pertanto “… - NEL MERITO, ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 01.12.2023, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo
e, per l'effetto, - Per l'effetto condannare la alla reintegra del sig. ; CP_1 Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di licenziamento alla effettiva reintegra;
al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso;
oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. - In via subordinata condannare la società
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. CP_1
pagina 3 di 9 n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria - Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La società convenuta - benché regolarmente intimata - non si è costituita ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con comunicazione dell'1 dicembre 2024, contestata con nota del 15 dicembre 2024, invocando parte ricorrente la tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2,
d.lgs. 23/2025 e in subordine quella indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2025.
Preliminarmente occorre evidenziare che quella di decadenza è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e pertanto, nella contumacia della società convenuta, resta irrilevante che il ricorso sia stato depositato oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale.
Ciò premesso, le condotte addebitate al ricorrente sono quelle esposte nella contestazione per “assenza ingiustificata” del 22 novembre 2023 ove si legge “La presente per contestarle che dal giorno 20 novembre ella risulta essere assente ingiustificato (…)”
(allegato 3 fascicolo ricorrente).
Nella successiva lettera di licenziamento dell'1 dicembre 2023 si legge “In risposta alla sua del 29.11.2023, con la quale ha inteso giustificare le sue assenze a far data dal
20.11.2023, seguito del ritiro della patente, precisiamo quanto segue. L'aver subito un tale provvedimento da parte delle autorità competenti non la giustifica dall'assentarsi dal posto di lavoro. Il giorno 20.11.2023 avrebbe dovuto recarsi, regolarmente, sul luogo di lavoro e comunicare la sua impossibilità dal poter guidare il mezzo a lei assegnato, a seguito ritiro del permesso di guida. Il non averlo fatto la pone in difetto nei confronti dell'azienda, sua datrice di lavoro. C'è da aggiungere che ad oggi 1.12.2023 ella non si è mai presentato al lavoro e risulta essere assente ingiustificato dal 20.11.2023. Per quanto su esposto, non ritenendo valide le sue giustificazioni, in aggiunta essendo venuto meno un requisito fondamentale, revoca della patente di guida, collegato alla sua qualifica professionale e non potendola adibire ad altra mansione, le comunichiamo la nostra volontà di interrompere il rapporto di lavoro, così come lo interrompiamo con effetto immediato, per giusta causa.
(…)” (allegato 5 fascicolo ricorrente).
pagina 4 di 9
Quanto alle giustificazioni del ricorrente si legge “… Dal giorno 21 novembre 2023 come già comunicato al responsabile amministrativo il sottoscritto si trova Persona_1 temporaneamente privo della patente di guida e pertanto era stata richiesta l'adibizione a mansioni differenti che non prevedessero l'utilizzo della patente o in alternativa di usufruire delle ferie non godute. Ancora alla data odierna non si conoscono le determinazioni dell'azienda nonché il nuovo ordine di servizio o il periodo di ferie richiesto (…)” (allegato
4 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, giova richiamare le previsioni del ccnl logistica trasporto merci e spedizioni applicato al caso di specie (allegato 9 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 32 ccnl relativo a provvedimenti disciplinari e licenziamenti prevede sanzioni di natura conservativa, ossia la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione, tra l'altro “ a carico del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
– dell'autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del tachigrafo e della carta tachigrafica;
58 – del lavoratore che non comunica
l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
(…) del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda”, nonché la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni, tra l'altro, a carico “… – del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa (…) – del lavoratore che per la seconda volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL”.
Il medesimo articolo 32 ccnl prevede invece la sanzione espulsiva, tra l'altro, “- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno; - ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all'azienda nei modi
e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di
pagina 5 di 9 qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
(…)”.
Quanto al ritiro della patente l'art. 31 ccnl stabilisce “1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene
a prestare servizio.
2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. 4.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 37, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5. Nell'ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all'autista fuori dall'esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6. Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall'azienda.
Sulla base delle previsioni contrattuali richiamate, il licenziamento è previsto solo nei casi di assenza ingiustificata per almeno quattro giorni consecutivi o nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno e, pertanto, nel caso di specie risulta immediatamente evidente l'insussistenza di un fatto sanzionabile con licenziamento, tenuto conto che la contestata assenza ingiustificata dal 20 novembre 2023, al momento della contestazione del 22 novembre 2023, avrebbe potuto essere al più di tre giorni e non rileva che al momento del licenziamento in data 1 dicembre 2023 secondo il datore di lavoro l'assenza asseritamente ingiustificata ancora proseguisse, trattandosi di elementi pagina 6 di 9 sopravvenuti e non valutabili alla luce del generale principio di immutabilità della contestazione.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavoratore incolpato” (Cass. sez. lav. n.
26678/2017).
Tra l'altro, dalla messaggistica in atti, risulta che il ricorrente già il 19 novembre 2023 abbia presumibilmente chiamato il responsabile della società per comunicare le ragioni dell'assenza e, informato da costui dell'impossibilità di accogliere la richiesta di ferie, essendo la società già al corrente del ritiro della patente, abbia inviato in data 21 novembre
2023 alla società convenuta, al numero telefonico del responsabile della società Per_1
nota con la quale comunicava “che al momento risulta privo di patente di guida
[...]
pertanto si chiede di essere temporaneamente adibito a mansioni diverse dal ruolo di autista in attesa di ogni ulteriore determinazione (…)”, secondo le indicazioni del consulente della società inoltrate allo stesso ricorrente con indicazione delle norme contrattuali.
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo datoriale di concessione delle ferie e di mutamento del titolo dell'assenza per ritiro patente in assenza per ferie, tuttavia, deve rilevarsi che a fronte del diniego delle ferie, il ricorrente ha tempestivamente seguito le istruzioni datoriali comunicando per iscritto il ritiro della patente
– già comunicato al responsabile – e ha chiesto l'adibizione ad altri lavori come contrattualmente previsto.
Per altro, è il caso di sottolineare ulteriormente che al ricorrente è stata contestata unicamente l'assenza ingiustificata dal 20 novembre 2023 e non la mancata comunicazione all'azienda nei modi e nei termini stabilisti dal CCNL del ritiro della patente, sanzionabile di per sé con il licenziamento.
pagina 7 di 9 In ogni caso, non si rinviene alcuna assenza ingiustificata, tenuto conto che il ricorrente, privo di patente, come comunicato al datore di lavoro, avrebbe avuto comunque diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, senza retribuzione e in ogni caso all'adibizione “… a qualsiasi altro lavoro” con “la retribuzione propria del livello al quale viene adibito” come contrattualmente previsto.
Al riguardo, la società nella lettera di licenziamento si è limitata a dedurre di non poter adibire il ricorrente ad altre mansioni e, non costituendosi, non ha fornito prova né della giusta causa di licenziamento né dell'impossibilità di ricollocazione del ricorrente all'interno dell'azienda.
A tale proposito, per analogia, possono infatti applicarsi i principi in materia di obbligo di repechage affermati dalla Cassazione secondo cui “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. sez. lav. n. 2739/2024).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto della dimostrata insussistenza dell'addebito contestato al lavoratore e considerata la prospettazione attorea circa le dimensioni aziendali, il licenziamento deve essere annullato e la società convenuta condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità per il periodo antecedente alla presente pronuncia.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014, con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 9 luglio 2024 da
nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della società convenuta;
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società convenuta alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità per il periodo antecedente alla presente pronuncia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2108,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 2 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6587/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], ivi residenti in [...]
110, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ernesto C.F._1
Maria Brivido, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore e con sede Controparte_1
in Carinaro (CE), strada consortile zona ind.le Asi snc, parti iva/ cod. fiscale: 07062721217,
PEC: Email_1
CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, il ricorrente ha esposto quanto segue pagina 1 di 9 - aveva lavorato alle dipendenze della società dal 15.3.2022 Controparte_1
sino al 19.11.2023, presso lo stabilimento di Catania, inquadrato come operaio, con la mansione di autista, livello B3, giusto CCNL Trasporto e spedizioni merci
- in particolare, in data 19.11.2023, a seguito di controllo effettuato dai Carabinieri della locale stazione di Caltanissetta, accertato un presunto tasso alcolemico superiore ai parametri consentiti dalla legge, aveva subito la sospensione cautelativa della patente da parte della di Caltanissetta per la durata di CP_2 mesi 6;
- aveva dato a tempestiva comunicazione dell'accaduto al responsabile amministrativo della , sig. chiedendo, CP_1 Persona_1 contestualmente, una settimana di ferie;
- con messaggio whatsapp del 21.11.2023, aveva comunicato al predetto responsabile amministrativo di non essere, temporaneamente, in possesso della patente di guida, chiedendo contestualmente, ai sensi dell'art. 31 CCNL Trasporto
e Spedizioni, di essere adibito a mansioni differenti dal ruolo di autista (doc.2);
- ciononostante, il 22.11.2023, la società resistente gli aveva contestato l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro del giorno 20.11.2023;
- in data 28.11.2023, la Prefettura di Caltanissetta aveva notificato l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida per 6 mesi e aveva proposto nell'immediato ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 dinanzi l'Ufficio del
Giudice di Pace di Caltanissetta con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio;
- con decreto di fissazione udienza del 13.12.2023, il giudice di Pace di
Caltanissetta aveva sospeso provvisoriamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Prefetto di Caltanissetta di cui sopra ed egli era pertanto tornato in possesso del titolo di guida;
- il 29.11.2023 aveva contestato, anche a mezzo raccomandata, l'accusa mossa dalla ditta datrice circa la presunta assenza ingiustificata, ribadendo nuovamente di aver tempestivamente avvertito il responsabile amministrativo sig. Per_1
e chiedendo spiegazioni circa il mancato riscontro in merito alla richiesta
[...] da esso formulata di assegnazione a mansioni differenti;
pagina 2 di 9 - con nota del 1.12.2023, la società convenuta aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- con nota del 15.12.2023, aveva contestato il provvedimento della ditta datrice.
Ha dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, avendo egli prontamente informato il datore di lavoro del ritiro della patente e delle conseguenti difficoltà di raggiungere il posto di lavoro, chiedendo pertanto l'adibizione temporanea ad altra mansione ovvero un periodo di ferie.
Ha riferito che il datore di lavoro non gli aveva concesso la possibilità di essere adibito ad altre mansioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro così come previsto dal
CCNL, né tantomeno riconosceva il periodo di ferie richiesto.
Ha richiamato le norme contrattuali relative ai licenziamenti disciplinari, invocando la forza maggiore a giustificazione dell'assenza, risiedendo egli a Caltanissetta ma prestando l'attività lavorativa in territorio di Catania (ad oltre 100 km), luogo non raggiungibile direttamente con i mezzi pubblici.
Ha ribadito di aver comunque fornito immediata e tempestiva comunicazione al datore di lavoro, evidenziando in ogni caso che la temporanea impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per causa di forza maggiore si è protratta per un tempo molto limitato dal
20.11.2023 al 13.12.2023, quando era tornato in possesso della propria patente.
Ha richiamato le norme contrattuali circa il diritto alla conservazione del posto nel caso di ritiro della patente, ribadendo l'illegittimità del licenziamento in suo confronto e la violazione dell'obbligo di repechage.
Ha richiamato l'art. 3 d.lgs. 23/2015, deducendo di aver diritto alla tutela ivi prevista.
Ha chiesto pertanto “… - NEL MERITO, ritenere e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 01.12.2023, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo
e, per l'effetto, - Per l'effetto condannare la alla reintegra del sig. ; CP_1 Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di licenziamento alla effettiva reintegra;
al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso;
oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. - In via subordinata condannare la società
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. CP_1
pagina 3 di 9 n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria - Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La società convenuta - benché regolarmente intimata - non si è costituita ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con comunicazione dell'1 dicembre 2024, contestata con nota del 15 dicembre 2024, invocando parte ricorrente la tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2,
d.lgs. 23/2025 e in subordine quella indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2025.
Preliminarmente occorre evidenziare che quella di decadenza è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e pertanto, nella contumacia della società convenuta, resta irrilevante che il ricorso sia stato depositato oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale.
Ciò premesso, le condotte addebitate al ricorrente sono quelle esposte nella contestazione per “assenza ingiustificata” del 22 novembre 2023 ove si legge “La presente per contestarle che dal giorno 20 novembre ella risulta essere assente ingiustificato (…)”
(allegato 3 fascicolo ricorrente).
Nella successiva lettera di licenziamento dell'1 dicembre 2023 si legge “In risposta alla sua del 29.11.2023, con la quale ha inteso giustificare le sue assenze a far data dal
20.11.2023, seguito del ritiro della patente, precisiamo quanto segue. L'aver subito un tale provvedimento da parte delle autorità competenti non la giustifica dall'assentarsi dal posto di lavoro. Il giorno 20.11.2023 avrebbe dovuto recarsi, regolarmente, sul luogo di lavoro e comunicare la sua impossibilità dal poter guidare il mezzo a lei assegnato, a seguito ritiro del permesso di guida. Il non averlo fatto la pone in difetto nei confronti dell'azienda, sua datrice di lavoro. C'è da aggiungere che ad oggi 1.12.2023 ella non si è mai presentato al lavoro e risulta essere assente ingiustificato dal 20.11.2023. Per quanto su esposto, non ritenendo valide le sue giustificazioni, in aggiunta essendo venuto meno un requisito fondamentale, revoca della patente di guida, collegato alla sua qualifica professionale e non potendola adibire ad altra mansione, le comunichiamo la nostra volontà di interrompere il rapporto di lavoro, così come lo interrompiamo con effetto immediato, per giusta causa.
(…)” (allegato 5 fascicolo ricorrente).
pagina 4 di 9
Quanto alle giustificazioni del ricorrente si legge “… Dal giorno 21 novembre 2023 come già comunicato al responsabile amministrativo il sottoscritto si trova Persona_1 temporaneamente privo della patente di guida e pertanto era stata richiesta l'adibizione a mansioni differenti che non prevedessero l'utilizzo della patente o in alternativa di usufruire delle ferie non godute. Ancora alla data odierna non si conoscono le determinazioni dell'azienda nonché il nuovo ordine di servizio o il periodo di ferie richiesto (…)” (allegato
4 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, giova richiamare le previsioni del ccnl logistica trasporto merci e spedizioni applicato al caso di specie (allegato 9 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 32 ccnl relativo a provvedimenti disciplinari e licenziamenti prevede sanzioni di natura conservativa, ossia la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione, tra l'altro “ a carico del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
– dell'autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di registrazione del tachigrafo e della carta tachigrafica;
58 – del lavoratore che non comunica
l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
(…) del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda”, nonché la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni, tra l'altro, a carico “… – del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa (…) – del lavoratore che per la seconda volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL”.
Il medesimo articolo 32 ccnl prevede invece la sanzione espulsiva, tra l'altro, “- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno; - ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all'azienda nei modi
e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di
pagina 5 di 9 qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
(…)”.
Quanto al ritiro della patente l'art. 31 ccnl stabilisce “1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene
a prestare servizio.
2. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3. Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. 4.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 37, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
5. Nell'ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all'autista fuori dall'esercizio delle proprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1.
6. Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni diretti e indiretti subiti dall'azienda.
Sulla base delle previsioni contrattuali richiamate, il licenziamento è previsto solo nei casi di assenza ingiustificata per almeno quattro giorni consecutivi o nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno e, pertanto, nel caso di specie risulta immediatamente evidente l'insussistenza di un fatto sanzionabile con licenziamento, tenuto conto che la contestata assenza ingiustificata dal 20 novembre 2023, al momento della contestazione del 22 novembre 2023, avrebbe potuto essere al più di tre giorni e non rileva che al momento del licenziamento in data 1 dicembre 2023 secondo il datore di lavoro l'assenza asseritamente ingiustificata ancora proseguisse, trattandosi di elementi pagina 6 di 9 sopravvenuti e non valutabili alla luce del generale principio di immutabilità della contestazione.
Al riguardo, giova rammentare “In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavoratore incolpato” (Cass. sez. lav. n.
26678/2017).
Tra l'altro, dalla messaggistica in atti, risulta che il ricorrente già il 19 novembre 2023 abbia presumibilmente chiamato il responsabile della società per comunicare le ragioni dell'assenza e, informato da costui dell'impossibilità di accogliere la richiesta di ferie, essendo la società già al corrente del ritiro della patente, abbia inviato in data 21 novembre
2023 alla società convenuta, al numero telefonico del responsabile della società Per_1
nota con la quale comunicava “che al momento risulta privo di patente di guida
[...]
pertanto si chiede di essere temporaneamente adibito a mansioni diverse dal ruolo di autista in attesa di ogni ulteriore determinazione (…)”, secondo le indicazioni del consulente della società inoltrate allo stesso ricorrente con indicazione delle norme contrattuali.
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo datoriale di concessione delle ferie e di mutamento del titolo dell'assenza per ritiro patente in assenza per ferie, tuttavia, deve rilevarsi che a fronte del diniego delle ferie, il ricorrente ha tempestivamente seguito le istruzioni datoriali comunicando per iscritto il ritiro della patente
– già comunicato al responsabile – e ha chiesto l'adibizione ad altri lavori come contrattualmente previsto.
Per altro, è il caso di sottolineare ulteriormente che al ricorrente è stata contestata unicamente l'assenza ingiustificata dal 20 novembre 2023 e non la mancata comunicazione all'azienda nei modi e nei termini stabilisti dal CCNL del ritiro della patente, sanzionabile di per sé con il licenziamento.
pagina 7 di 9 In ogni caso, non si rinviene alcuna assenza ingiustificata, tenuto conto che il ricorrente, privo di patente, come comunicato al datore di lavoro, avrebbe avuto comunque diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, senza retribuzione e in ogni caso all'adibizione “… a qualsiasi altro lavoro” con “la retribuzione propria del livello al quale viene adibito” come contrattualmente previsto.
Al riguardo, la società nella lettera di licenziamento si è limitata a dedurre di non poter adibire il ricorrente ad altre mansioni e, non costituendosi, non ha fornito prova né della giusta causa di licenziamento né dell'impossibilità di ricollocazione del ricorrente all'interno dell'azienda.
A tale proposito, per analogia, possono infatti applicarsi i principi in materia di obbligo di repechage affermati dalla Cassazione secondo cui “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. sez. lav. n. 2739/2024).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto della dimostrata insussistenza dell'addebito contestato al lavoratore e considerata la prospettazione attorea circa le dimensioni aziendali, il licenziamento deve essere annullato e la società convenuta condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità per il periodo antecedente alla presente pronuncia.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014, con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 9 luglio 2024 da
nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della società convenuta;
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società convenuta alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità per il periodo antecedente alla presente pronuncia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2108,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 2 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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