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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3956 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano M. Falcioni Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via C.F._2
Fernando Molini n° 6/b, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Marinaro TE C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, Via della C.F._4
Sapienza n° 3 giusta procura in atti;
nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Feliciani (C.F. Parte_2 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Fernando C.F._6
Molini n° 6/b, giusta procura in atti;
Appellati,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 601/2020 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
19/06/2020.
Conclusioni
1 Per l'appellante «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza n.
601/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione collegiale il 19.08.2020, respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di in quanto TE Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio»
Per l'appellato «Piaccia all'Ill.ma Corte adita, per tutti motivi esposti in narrativa: TE
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., poiché manifestamente infondato, condannando altresì l'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'avverso gravame con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del grado»
Per l'appellata «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della Parte_2
sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione collegiale il 19.08.2020, respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di TE Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nella propria qualità di nipote di TE
, deceduto il 4.08.2008, ha convenuto in giudizio ed , Parte_3 Parte_1 Parte_2 rispettivamente sorella e nipote del de cuius, nonchè madre e sorella dell'attore, al fine di impugnare il testamento olografo pubblicato in data 24.9.2008, per accertarne l' apocrifia, sia nel testo che nella sottoscrizione, e sentire dichiarare la nullità del medesimo atto e la nullità della relativa trascrizione, con ordine di cancellazione al competente conservatore.
Ha chiesto, altresì, che fosse accertata e dichiarata l'indegnità a succedere delle convenute nei riguardi del defunto e, quantificato l'asse ereditario di quest'ultimo, che lo stesso fosse attribuito all'attore nella misura di ½, concorrente con i soli discendenti di . Parte_2
Si sono costituite in giudizio ed contestando la domanda attorea ritenendola Pt_1 Parte_2
infondata, atteso che la controversia era stata già risolta dalle parti con reciproca rinuncia agli atti di una precedente causa, avente medesimo oggetto.
2 A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che la consulenza grafologica di parte, aveva concluso per la veridicità del testamento olografo e hanno chiesto al Tribunale di respingere la domanda di parte attrice.
In via istruttoria non è stata disposta la richiesta C.T.U. alla luce delle risultanze delle perizie effettuate in sede penale.
Con sentenza n. 601/2020 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così ha deciso:
“dichiara la nullità del testamento olografo datato 27.6.2005 e pubblicato il giorno 24.9.2008 per atto a Notaio Rep. 83795, Racc. 32749; − dichiara aperta la successione legittima di Per_1
deceduto in data 4.8.2008 e per l'effetto accerta che la successione di Parte_3
è regolata dalle disposizioni sulla successione legittima;
− dichiara ex art. 463, Parte_3
n. 6, c.c. e escluse dalla successione di perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 indegne;
− condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 6.045,00 di cui € 5.500,00 per compensi ed € 545,00 TE per spese esenti, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito che ha contestato l'appello e chiesto la conferma della sentenza TE
impugnata.
Si è costituita la quale, aderendo integralmente all'appello, proposto da Parte_2 Parte_1
ha formulato implicitamente appello incidentale adesivo.
All'udienza del 06 Marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di declaratoria di nullità per apocrifia del testamento impugnato” l'appellante censura la sentenza laddove è stato ritenuto apocrifo il testamento impugnato sulla base delle sole perizie prodotte dalle parti e recanti conclusioni antitetiche. Parte appellante ritiene che anche qualora il giudice di prime cure avesse ritenuto non necessario avvalersi di una CTU che lo orientasse nelle diverse antitetiche conclusioni alle quali erano giunti i diversi tecnici interpellati dalle parti, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare con attenzione tutte le perizie in atti entrare negli aspetti più tecnici di ciascuna e motivare adeguatamente perché aveva ritenuto più attendibili gli elaborati che concludevano per l'apocrifia del testamento.
3 La censura è infondata.
La decisione del giudice di prime cure è fondata sulla consulenza tecnica svolta su incarico del PM e sulla consulenza disposta sempre dal PM all'esito della richiesta del giudice delle indagini preliminari che è giunta alle medesime conclusioni della consulenza svolta su impulso della Procura della
Repubblica. Entrambe le consulenze hanno affermato la non riconducibilità alla mano del de cuius della scheda testamentaria.
Il Giudice, come già evidenziato nella sentenza impugnata, può utilizzare per il proprio convincimento anche elementi probatori raccolti in un giudizio penale, tenendo conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale (Cass. Civ. 9242/2016). Ed ancora, al Giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, appartiene il potere di utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e di trarre da queste non solo semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altra sede civile. (Cass. Civ. 10599/2014).
Con il secondo motivo di appello rubricato “Sulla dichiarata indegnità a succedere di ” Parte_1 lamenta l'appellante che la stessa non può essere dichiarata indegna in quanto dal testamento olografo
è pregiudicata atteso che senza lo stesso sarebbe stata riconosciuta erede universale, ed inoltre solo con un accertamento definitivo circa la falsità del testamento si concretizza la fattispecie di cui all'art. 463 c.c. n.
6. L'appellante dichiara, altresì, che dopo la denuncia presentata dal figlio il 26 Giugno
2009 non ha fatto uso delle disposizioni testamentarie. Infatti, l'unico atto di disposizione dell'usufrutto vitalizio pervenutole in forza del testamento del fratello è stata la sua trascrizione alla
Conservatoria dei RR.II., effettuata dal notaio a completamento della pubblicazione del testamento avvenuta in data antecedente alla presentazione della denuncia da parte del figlio.
La censura è infondata.
L'indegnità a succedere è disciplinata dall'art 463 c. c. Le cause di indegnità a succedere possono essere divise in due gruppi. Al primo gruppo appartengono le condotte elencate sub n. da 1 a 3 bis, si tratta di colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo, quali l'omicidio o il tentato omicidio (n.1), l'istigazione al suicidio (n.2), la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (n.3) o la decadenza della potestà genitoriale (n.3 bis).
4 Appartengono al secondo gruppo di condotte da cui può conseguire l'indegnità quelle elencate sub.
n.4 a 6. Si tratta in questo caso di offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso.
Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento (n.4), chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n.5) e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento.
La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato “ (Cass. Civ. 19045/2020, Cass. Civ. 24752/2015).
A differenza dell'incapacità a succedere, l'indegnità non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio, non essendo uno status personale, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, e comporta l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione: è una sorta di sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico che opera quale causa di esclusione dalla successione, e se l'indegno muore prima di aver accettato l'eredità, il diritto si trasmette ai suoi eredi, che quindi possono venire evocati in giudizio per sentir accertata l'indegnità del loro dante causa.
Nel caso in esame l'appellante, come rilevato dal giudice di prime cure, non ha provato di non aver inteso offendere la volontà del de cuius ed inoltre, come specificato dal Tribunale, ha continuato a tenere una condotta tesa a contrastare la falsità del testamento nonostante i risultati delle due consulenze disposte in sede penale.
In merito all'atto di costituzione dell'appellata e alla richiesta di riforma della sentenza Parte_2 impugnata contenuta nell'atto medesimo con la richiesta di “respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di ”, lo stesso deve essere qualificato come TE Parte_2 appello incidentale adesivo e come tale soggetto ai relativi termini previsti dall'art. 343 cpc che nella forma prevista ratione temporis dispone che l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta , all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo, 166 cpc ossia
20 giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
Tenuto conto che la costituzione di contenente l'appello incidentale, è avvenuta in data Parte_2
7 Dicembre 2020, che la data di udienza indicata nell'atto di citazione in appello era il 3 Dicembre
5 2020 (tenuta il 9.12), la proposizione dell'appello incidentale adesivo deve essere ritenuto inammissibile perché tardivo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante principale.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale adesivo proposto da avverso la sentenza n. 601/2020 del Tribunale di Parte_2
Viterbo, così provvede:
1- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2- dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo proposto da;
Parte_2
3- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 TE grado di giudizio, liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4- compensa integralmente le spese processuali tra e;
Parte_1 Parte_2
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
6
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3956 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano M. Falcioni Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via C.F._2
Fernando Molini n° 6/b, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Marinaro TE C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, Via della C.F._4
Sapienza n° 3 giusta procura in atti;
nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Feliciani (C.F. Parte_2 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Via Fernando C.F._6
Molini n° 6/b, giusta procura in atti;
Appellati,
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 601/2020 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data
19/06/2020.
Conclusioni
1 Per l'appellante «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza n.
601/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione collegiale il 19.08.2020, respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di in quanto TE Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio»
Per l'appellato «Piaccia all'Ill.ma Corte adita, per tutti motivi esposti in narrativa: TE
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., poiché manifestamente infondato, condannando altresì l'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'avverso gravame con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del grado»
Per l'appellata «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della Parte_2
sentenza n. 601/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in composizione collegiale il 19.08.2020, respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di TE Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nella propria qualità di nipote di TE
, deceduto il 4.08.2008, ha convenuto in giudizio ed , Parte_3 Parte_1 Parte_2 rispettivamente sorella e nipote del de cuius, nonchè madre e sorella dell'attore, al fine di impugnare il testamento olografo pubblicato in data 24.9.2008, per accertarne l' apocrifia, sia nel testo che nella sottoscrizione, e sentire dichiarare la nullità del medesimo atto e la nullità della relativa trascrizione, con ordine di cancellazione al competente conservatore.
Ha chiesto, altresì, che fosse accertata e dichiarata l'indegnità a succedere delle convenute nei riguardi del defunto e, quantificato l'asse ereditario di quest'ultimo, che lo stesso fosse attribuito all'attore nella misura di ½, concorrente con i soli discendenti di . Parte_2
Si sono costituite in giudizio ed contestando la domanda attorea ritenendola Pt_1 Parte_2
infondata, atteso che la controversia era stata già risolta dalle parti con reciproca rinuncia agli atti di una precedente causa, avente medesimo oggetto.
2 A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che la consulenza grafologica di parte, aveva concluso per la veridicità del testamento olografo e hanno chiesto al Tribunale di respingere la domanda di parte attrice.
In via istruttoria non è stata disposta la richiesta C.T.U. alla luce delle risultanze delle perizie effettuate in sede penale.
Con sentenza n. 601/2020 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così ha deciso:
“dichiara la nullità del testamento olografo datato 27.6.2005 e pubblicato il giorno 24.9.2008 per atto a Notaio Rep. 83795, Racc. 32749; − dichiara aperta la successione legittima di Per_1
deceduto in data 4.8.2008 e per l'effetto accerta che la successione di Parte_3
è regolata dalle disposizioni sulla successione legittima;
− dichiara ex art. 463, Parte_3
n. 6, c.c. e escluse dalla successione di perché Parte_1 Parte_2 Parte_3 indegne;
− condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 6.045,00 di cui € 5.500,00 per compensi ed € 545,00 TE per spese esenti, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito che ha contestato l'appello e chiesto la conferma della sentenza TE
impugnata.
Si è costituita la quale, aderendo integralmente all'appello, proposto da Parte_2 Parte_1
ha formulato implicitamente appello incidentale adesivo.
All'udienza del 06 Marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di declaratoria di nullità per apocrifia del testamento impugnato” l'appellante censura la sentenza laddove è stato ritenuto apocrifo il testamento impugnato sulla base delle sole perizie prodotte dalle parti e recanti conclusioni antitetiche. Parte appellante ritiene che anche qualora il giudice di prime cure avesse ritenuto non necessario avvalersi di una CTU che lo orientasse nelle diverse antitetiche conclusioni alle quali erano giunti i diversi tecnici interpellati dalle parti, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare con attenzione tutte le perizie in atti entrare negli aspetti più tecnici di ciascuna e motivare adeguatamente perché aveva ritenuto più attendibili gli elaborati che concludevano per l'apocrifia del testamento.
3 La censura è infondata.
La decisione del giudice di prime cure è fondata sulla consulenza tecnica svolta su incarico del PM e sulla consulenza disposta sempre dal PM all'esito della richiesta del giudice delle indagini preliminari che è giunta alle medesime conclusioni della consulenza svolta su impulso della Procura della
Repubblica. Entrambe le consulenze hanno affermato la non riconducibilità alla mano del de cuius della scheda testamentaria.
Il Giudice, come già evidenziato nella sentenza impugnata, può utilizzare per il proprio convincimento anche elementi probatori raccolti in un giudizio penale, tenendo conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale (Cass. Civ. 9242/2016). Ed ancora, al Giudice del merito, per il principio dell'unitarietà della giurisdizione, appartiene il potere di utilizzare ai fini della decisione demandatagli, in difetto di divieti espliciti od impliciti desumibili dalla normativa in materia, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra gli stessi od altri soggetti, come qualsiasi produzione proveniente dalle parti in causa e di trarre da queste non solo semplici indizi od elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altra sede civile. (Cass. Civ. 10599/2014).
Con il secondo motivo di appello rubricato “Sulla dichiarata indegnità a succedere di ” Parte_1 lamenta l'appellante che la stessa non può essere dichiarata indegna in quanto dal testamento olografo
è pregiudicata atteso che senza lo stesso sarebbe stata riconosciuta erede universale, ed inoltre solo con un accertamento definitivo circa la falsità del testamento si concretizza la fattispecie di cui all'art. 463 c.c. n.
6. L'appellante dichiara, altresì, che dopo la denuncia presentata dal figlio il 26 Giugno
2009 non ha fatto uso delle disposizioni testamentarie. Infatti, l'unico atto di disposizione dell'usufrutto vitalizio pervenutole in forza del testamento del fratello è stata la sua trascrizione alla
Conservatoria dei RR.II., effettuata dal notaio a completamento della pubblicazione del testamento avvenuta in data antecedente alla presentazione della denuncia da parte del figlio.
La censura è infondata.
L'indegnità a succedere è disciplinata dall'art 463 c. c. Le cause di indegnità a succedere possono essere divise in due gruppi. Al primo gruppo appartengono le condotte elencate sub n. da 1 a 3 bis, si tratta di colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l'ascendente di questo, quali l'omicidio o il tentato omicidio (n.1), l'istigazione al suicidio (n.2), la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità (n.3) o la decadenza della potestà genitoriale (n.3 bis).
4 Appartengono al secondo gruppo di condotte da cui può conseguire l'indegnità quelle elencate sub.
n.4 a 6. Si tratta in questo caso di offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso.
Può essere dichiarato indegno chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta a fare, revocare, modificare un testamento (n.4), chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (n.5) e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento.
La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato “ (Cass. Civ. 19045/2020, Cass. Civ. 24752/2015).
A differenza dell'incapacità a succedere, l'indegnità non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio, non essendo uno status personale, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, e comporta l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione: è una sorta di sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico che opera quale causa di esclusione dalla successione, e se l'indegno muore prima di aver accettato l'eredità, il diritto si trasmette ai suoi eredi, che quindi possono venire evocati in giudizio per sentir accertata l'indegnità del loro dante causa.
Nel caso in esame l'appellante, come rilevato dal giudice di prime cure, non ha provato di non aver inteso offendere la volontà del de cuius ed inoltre, come specificato dal Tribunale, ha continuato a tenere una condotta tesa a contrastare la falsità del testamento nonostante i risultati delle due consulenze disposte in sede penale.
In merito all'atto di costituzione dell'appellata e alla richiesta di riforma della sentenza Parte_2 impugnata contenuta nell'atto medesimo con la richiesta di “respingere tutte le domande proposte in prime cure da nei confronti di ”, lo stesso deve essere qualificato come TE Parte_2 appello incidentale adesivo e come tale soggetto ai relativi termini previsti dall'art. 343 cpc che nella forma prevista ratione temporis dispone che l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta , all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo, 166 cpc ossia
20 giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione.
Tenuto conto che la costituzione di contenente l'appello incidentale, è avvenuta in data Parte_2
7 Dicembre 2020, che la data di udienza indicata nell'atto di citazione in appello era il 3 Dicembre
5 2020 (tenuta il 9.12), la proposizione dell'appello incidentale adesivo deve essere ritenuto inammissibile perché tardivo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante principale.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale adesivo proposto da avverso la sentenza n. 601/2020 del Tribunale di Parte_2
Viterbo, così provvede:
1- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2- dichiara inammissibile l'appello incidentale adesivo proposto da;
Parte_2
3- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 TE grado di giudizio, liquidate in € 12.156,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4- compensa integralmente le spese processuali tra e;
Parte_1 Parte_2
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
6