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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 539/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1978 Con il patrocinio dell'Avv. BONATO FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CROLA ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre.
Pag. 1 3) I ricorrenti convengono che stante la tenera età del piccolo, quest'ultimo comincerà a pernottare presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del sesto anno, il tutto salvo diverso accordo. I genitori potranno infatti, di comune accordo, anticipare o posticipare il termine di inizio del pernottamento presso il sig. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé ogni volta che lo desidera e comunque almeno un pomeriggio alla settimana, Per_1 da concordare di volta in volta, lmente con i turni di lavoro di ciascuno e sempre previo accordo fra i genitori. In ogni caso, il dovrà dare alla madre un preavviso di almeno 24 ore. Parte_1
5) A decorrere n cui il piccolo rimarrà a dormire anche presso la casa paterna, i coniugi concorderanno un giorno infrasettimanale, anche intercambiabile ove il minore rimarrà dal padre anche per la notte.
6) Per quanto concerne le festività e i ponti, ad anni alterni, a far data dall'anno 2025, trascorrerà il Per_1 giorno di Natale con la madre e la Vigilia con il padre. In particolare, fino a quando il piccolo non si fermerà presso l'abitazione paterna anche per il pernotto, il minore rimarrà con il padre il pomeriggio della Vigilia fino all'orario di cena, quando farà rientro presso l'abitazione materna. Mentre, il giorno di Natale rimarrà presso l'abitazione materna. Analogamente, i genitori si alterneranno per il giorno di S. Silvestro e quello dell'Epifania, così come Pasqua e Pasquetta, il tutto salvo diverso accordo dei ricorrenti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
7) I coniugi convengono sin da ora che stante la tenera età del minore, le visite presso l'abitazione del padre, almeno fino a quando non si abituerà alla sola presenza paterna, avverranno sempre anche alla presenza della Per_1 madre. I coniugi, a far data dall'anno 2025, salvo diverso accordo, festeggeranno il compleanno di a pranzo Per_1 con un genitore e a cena con l'altro, ferma la possibilità di trascorrere la giornata insieme anche cena.
8) Per le vacanze estive, considerato che al momento, non pernotta presso l'abitazione paterna, salvo Per_1 diverso accordo, il medesimo potrà stare d rante le ore diurne, per un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni. Invece, a decorrere da quando inizierà a pernottare presso il padre, lo stesso trascorrerà con ciascun Per_1 genitore un periodo anche non conse 5 giorni. In ogni caso, il periodo di vacanza sarà da concordare anticipatamente tenuto conto delle tempistiche imposte dai datori di lavoro e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora, uno dei coniugi decidesse di trascorrere un periodo di vacanza con il minore al di fuori dei luoghi di residenza abituale, tutte le relative spese saranno ad esclusivo carico di tale coniuge.
9) I coniugi si impegnano a comunicarsi almeno 10 giorni prima della partenza, il luogo ove trascorreranno le vacanze con il figlio permettendo, in ogni caso, contatti telefonici con l'altro genitore temporaneamente non Per_1 collocatario. i visita dell'altro genitore sarà sospeso durante tutto il periodo di vacanza e riprenderà con cadenza regolare al rientro. 11) Ciascun genitore si impegna a non denigrare l'altra figura genitoriale, soprattutto alla presenza del piccolo
Per_1
12) Ciascun genitore si impegna altresì a partecipare alla vita scolastica ed extra scolastica di Per_1
13) I coniugi dichiarano di voler adottare il piano genitoriale allegato al ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17.02.2025.
14) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di Parte_1
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Novara, intendendosi come tali: spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal CP_2 CP_2 farmaci particolari;
spese scol da documentare, anche successivamente all'esborso) che non rich preventivo accordo;
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
gite scolastiche senza pernotto;
trasporto pubblico;
tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di anno scolastico); spese extra scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
corsi
Pag. 2 di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
tempo prolungato;
pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo.
15) Le spese straordinarie di cui al punto che precede, concordate dai coniugi nell'interesse del minore e anticipate da uno dei genitori, dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese e rimborsate al genitore anticipatario entro il 15 del mese successivo, il tutto previa esibizione del giustificativo.
16) I coniugi si danno atto che il sig. ha iniziato a corrispondere l'importo di € 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento, così come infra indicato, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
17) I coniugi si danno reciprocamente atto che i costi per la scuola materna privata frequentata da saranno Per_1 integralmente a carico della sig.ra . CP_1
18) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali, nonché ogni qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici e/o privati) verranno percepiti dalla sig.ra , la quale avrà a carico CP_1 al 100% il figlio Per quanto concerne le spese extra assegno se entrambi i ricorrenti avranno Per_1 preventivamente pre senso, l'importo dovrà essere portato in deduzione dalla , la quale dovrà CP_1 rifondere al il 50% del rimborso ricevuto. Qualora invece, la spesa non fosse concordata da entrambi Parte_1 i coniugi, l la porterà in detrazione al 100%, salvo poi rifondere il 100% del rimborso al CP_1 [...] qualora il costo fosse stato da lui interamente sostenuto. Pt_1
19) L'AS IC (o equivalente) verrà percepito dalla madre.
20) La casa coniugale sita in Trecate, via Prof. Luigi Piazzano 2, rimane assegnata al marito, completa di tutti gli arredi ed accessori esistenti, essendo la stessa concessa in locazione già arredata.
21) Il sig. provvederà a pagare il canone di locazione riferito a detto appartamento, nonché le relative Parte_1 spese ed utenze che peraltro risultano già intestate allo stesso.
22) La moglie dichiara di aver già lasciato la casa coniugale unitamente al figlio e di aver prelevato Per_1 dall'abitazione i propri effetti personali.
23) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti.
24) I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio sia loro che del figlio minore.
25) Spese legali interamente compensate tra le parti, CU al 50%.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE DI e hanno contratto matrimonio in Trecate Parte_1 CP_1
(No), in data 25.05.2019 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2019. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio 5.11.2021) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
Pag. 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
PO (NA) in data 04/06/1978 e , nata in AR (NO) in [...]_1
19/09/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 539/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1978 Con il patrocinio dell'Avv. BONATO FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CROLA ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre.
Pag. 1 3) I ricorrenti convengono che stante la tenera età del piccolo, quest'ultimo comincerà a pernottare presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del sesto anno, il tutto salvo diverso accordo. I genitori potranno infatti, di comune accordo, anticipare o posticipare il termine di inizio del pernottamento presso il sig. Parte_1
4) Il padre potrà tenere con sé ogni volta che lo desidera e comunque almeno un pomeriggio alla settimana, Per_1 da concordare di volta in volta, lmente con i turni di lavoro di ciascuno e sempre previo accordo fra i genitori. In ogni caso, il dovrà dare alla madre un preavviso di almeno 24 ore. Parte_1
5) A decorrere n cui il piccolo rimarrà a dormire anche presso la casa paterna, i coniugi concorderanno un giorno infrasettimanale, anche intercambiabile ove il minore rimarrà dal padre anche per la notte.
6) Per quanto concerne le festività e i ponti, ad anni alterni, a far data dall'anno 2025, trascorrerà il Per_1 giorno di Natale con la madre e la Vigilia con il padre. In particolare, fino a quando il piccolo non si fermerà presso l'abitazione paterna anche per il pernotto, il minore rimarrà con il padre il pomeriggio della Vigilia fino all'orario di cena, quando farà rientro presso l'abitazione materna. Mentre, il giorno di Natale rimarrà presso l'abitazione materna. Analogamente, i genitori si alterneranno per il giorno di S. Silvestro e quello dell'Epifania, così come Pasqua e Pasquetta, il tutto salvo diverso accordo dei ricorrenti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
7) I coniugi convengono sin da ora che stante la tenera età del minore, le visite presso l'abitazione del padre, almeno fino a quando non si abituerà alla sola presenza paterna, avverranno sempre anche alla presenza della Per_1 madre. I coniugi, a far data dall'anno 2025, salvo diverso accordo, festeggeranno il compleanno di a pranzo Per_1 con un genitore e a cena con l'altro, ferma la possibilità di trascorrere la giornata insieme anche cena.
8) Per le vacanze estive, considerato che al momento, non pernotta presso l'abitazione paterna, salvo Per_1 diverso accordo, il medesimo potrà stare d rante le ore diurne, per un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni. Invece, a decorrere da quando inizierà a pernottare presso il padre, lo stesso trascorrerà con ciascun Per_1 genitore un periodo anche non conse 5 giorni. In ogni caso, il periodo di vacanza sarà da concordare anticipatamente tenuto conto delle tempistiche imposte dai datori di lavoro e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora, uno dei coniugi decidesse di trascorrere un periodo di vacanza con il minore al di fuori dei luoghi di residenza abituale, tutte le relative spese saranno ad esclusivo carico di tale coniuge.
9) I coniugi si impegnano a comunicarsi almeno 10 giorni prima della partenza, il luogo ove trascorreranno le vacanze con il figlio permettendo, in ogni caso, contatti telefonici con l'altro genitore temporaneamente non Per_1 collocatario. i visita dell'altro genitore sarà sospeso durante tutto il periodo di vacanza e riprenderà con cadenza regolare al rientro. 11) Ciascun genitore si impegna a non denigrare l'altra figura genitoriale, soprattutto alla presenza del piccolo
Per_1
12) Ciascun genitore si impegna altresì a partecipare alla vita scolastica ed extra scolastica di Per_1
13) I coniugi dichiarano di voler adottare il piano genitoriale allegato al ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17.02.2025.
14) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di Parte_1
€ 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Novara, intendendosi come tali: spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal CP_2 CP_2 farmaci particolari;
spese scol da documentare, anche successivamente all'esborso) che non rich preventivo accordo;
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
gite scolastiche senza pernotto;
trasporto pubblico;
tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di anno scolastico); spese extra scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo;
corsi
Pag. 2 di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
tempo prolungato;
pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo.
15) Le spese straordinarie di cui al punto che precede, concordate dai coniugi nell'interesse del minore e anticipate da uno dei genitori, dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese e rimborsate al genitore anticipatario entro il 15 del mese successivo, il tutto previa esibizione del giustificativo.
16) I coniugi si danno atto che il sig. ha iniziato a corrispondere l'importo di € 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento, così come infra indicato, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
17) I coniugi si danno reciprocamente atto che i costi per la scuola materna privata frequentata da saranno Per_1 integralmente a carico della sig.ra . CP_1
18) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali, nonché ogni qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici e/o privati) verranno percepiti dalla sig.ra , la quale avrà a carico CP_1 al 100% il figlio Per quanto concerne le spese extra assegno se entrambi i ricorrenti avranno Per_1 preventivamente pre senso, l'importo dovrà essere portato in deduzione dalla , la quale dovrà CP_1 rifondere al il 50% del rimborso ricevuto. Qualora invece, la spesa non fosse concordata da entrambi Parte_1 i coniugi, l la porterà in detrazione al 100%, salvo poi rifondere il 100% del rimborso al CP_1 [...] qualora il costo fosse stato da lui interamente sostenuto. Pt_1
19) L'AS IC (o equivalente) verrà percepito dalla madre.
20) La casa coniugale sita in Trecate, via Prof. Luigi Piazzano 2, rimane assegnata al marito, completa di tutti gli arredi ed accessori esistenti, essendo la stessa concessa in locazione già arredata.
21) Il sig. provvederà a pagare il canone di locazione riferito a detto appartamento, nonché le relative Parte_1 spese ed utenze che peraltro risultano già intestate allo stesso.
22) La moglie dichiara di aver già lasciato la casa coniugale unitamente al figlio e di aver prelevato Per_1 dall'abitazione i propri effetti personali.
23) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti.
24) I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio sia loro che del figlio minore.
25) Spese legali interamente compensate tra le parti, CU al 50%.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE DI e hanno contratto matrimonio in Trecate Parte_1 CP_1
(No), in data 25.05.2019 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2019. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio 5.11.2021) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2.7.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
Pag. 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
PO (NA) in data 04/06/1978 e , nata in AR (NO) in [...]_1
19/09/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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