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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente est. Gabriella Del Mastro Dr.ssa
Vladimiro Gloria Giudice Dr.
Roberta Marra Giudice Dr.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 123/2025 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nata a [...] il [...] و
E Parte_2 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cito Martino Danilo;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 22.12.2011 in RM (TO).
Con decreto del 10.10.2022 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, come da estratto di atto di matrimonio allegato), concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente il 21.3.2025, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 20.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_2 in data 22.12.2011 in RM (TO) (trascritto nel Parte_1 e registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 28, parte I, anno 2011) alle condizioni depositate congiuntamente dalle parti il 21.3.2025, che ivi in calce si riportano e che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 21.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi CONDIZIONI
I coniugi continueranno a vivere separatamente: il sig. ST TA presso l'abitazione rurale ubicata in agro di Ceglie M.ca alla c.da Carbone snc e la sig.ra
EN EL presso l'unità abitativa ubicata nel centro urbano di Ceglie M.ca alla via
Mammacara, 4.
- la figlia quindicenne degli istanti viene affidata congiuntamente e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre e con possibilità per il padre di poterla vedere ogni giorno per il tempo che di volta in volta verrà stabilito ed anche per lunghi periodi nel corso della stagione estiva, durante le festività natalizie e pasquali, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa minore.
- Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo salvo in casi di straordinaria urgenza.
- Il padre non collocatario corrisponderà in favore della madre un assegno mensile di
€ 200,00 per concorrere al mantenimento alimentare della figlia. Detta somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed è da considerarsi al netto delle spese straordinarie (quali quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle per tasse scolastiche, per acquisto dei libri di testo) che dovranno preventivamente essere concordate e ripartite tra i genitori nella misura del 50%. In caso di urgenza le spese straordinarie saranno sostenute da uno solo dei genitori salvo recuperare il 50% delle stesse dall'altro genitore.
Per orientie да IF LL - Le parti dichiarano che l'eventuale assegno famigliare e/o assegno unico famigliare, come ogni altra indennità sociale legata alla genitorialità e al sostengo delle famiglie, sarà percepito dalla sig.ra EN EL.
- Le parti intendono regolare la divisione dei beni immobili acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente intestati al 50% a ciascuno di essi, nel modo che segue:
1) la casa ubicata nel centro urbano di Ceglie M.ca alla via Mammacara, 4 (in catasto al foglio 135 e p.lla 290) acquistata in quote uguali il 23.01.2018 con atto per Notaio
R. Mangia, Rep. n. 2116 e Racc. n. 1541, già abitata dalla sig.ra EN EL resta a questi assegnata con ogni arredo e suppellettile esistente, con impegno da parte del sig. ST TA a cedere e trasferire in favore della predetta il suo 50% di proprietà
libero da ipoteche o gravami;
2) l'abitazione rurale con il circostante terreno, sito in agro di Ceglie M.ca alla c.da
Carbone (in catasto al foglio 125 e p.lle 15 e 121) acquistata in quote uguali il
12.12.2013 con atto per Notaio G. Morea, Rep. n. 86434 e Racc. n. 25362, già abitata dal sig. ST TA resta a questi assegnata con ogni arredo e suppellettile esistente, con impegno da parte della sig.ra EN EL a cedere e trasferire in favore del predetto il suo 50% di proprietà libero da ipoteche o gravami
- Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
-Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno regolato tutti i propri rapporti patrimoniali e che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
-Le parti si rilasciano l'assenso al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio.
Per andinice. флон Elige fallence
هو 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente est. Gabriella Del Mastro Dr.ssa
Vladimiro Gloria Giudice Dr.
Roberta Marra Giudice Dr.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 123/2025 RGVG avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 nata a [...] il [...] و
E Parte_2 (C.F. C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cito Martino Danilo;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 22.12.2011 in RM (TO).
Con decreto del 10.10.2022 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 11.01.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio, come da estratto di atto di matrimonio allegato), concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente il 21.3.2025, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 20.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_2 in data 22.12.2011 in RM (TO) (trascritto nel Parte_1 e registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 28, parte I, anno 2011) alle condizioni depositate congiuntamente dalle parti il 21.3.2025, che ivi in calce si riportano e che sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 21.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi CONDIZIONI
I coniugi continueranno a vivere separatamente: il sig. ST TA presso l'abitazione rurale ubicata in agro di Ceglie M.ca alla c.da Carbone snc e la sig.ra
EN EL presso l'unità abitativa ubicata nel centro urbano di Ceglie M.ca alla via
Mammacara, 4.
- la figlia quindicenne degli istanti viene affidata congiuntamente e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre e con possibilità per il padre di poterla vedere ogni giorno per il tempo che di volta in volta verrà stabilito ed anche per lunghi periodi nel corso della stagione estiva, durante le festività natalizie e pasquali, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa minore.
- Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo salvo in casi di straordinaria urgenza.
- Il padre non collocatario corrisponderà in favore della madre un assegno mensile di
€ 200,00 per concorrere al mantenimento alimentare della figlia. Detta somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed è da considerarsi al netto delle spese straordinarie (quali quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle per tasse scolastiche, per acquisto dei libri di testo) che dovranno preventivamente essere concordate e ripartite tra i genitori nella misura del 50%. In caso di urgenza le spese straordinarie saranno sostenute da uno solo dei genitori salvo recuperare il 50% delle stesse dall'altro genitore.
Per orientie да IF LL - Le parti dichiarano che l'eventuale assegno famigliare e/o assegno unico famigliare, come ogni altra indennità sociale legata alla genitorialità e al sostengo delle famiglie, sarà percepito dalla sig.ra EN EL.
- Le parti intendono regolare la divisione dei beni immobili acquistati in costanza di matrimonio ed attualmente intestati al 50% a ciascuno di essi, nel modo che segue:
1) la casa ubicata nel centro urbano di Ceglie M.ca alla via Mammacara, 4 (in catasto al foglio 135 e p.lla 290) acquistata in quote uguali il 23.01.2018 con atto per Notaio
R. Mangia, Rep. n. 2116 e Racc. n. 1541, già abitata dalla sig.ra EN EL resta a questi assegnata con ogni arredo e suppellettile esistente, con impegno da parte del sig. ST TA a cedere e trasferire in favore della predetta il suo 50% di proprietà
libero da ipoteche o gravami;
2) l'abitazione rurale con il circostante terreno, sito in agro di Ceglie M.ca alla c.da
Carbone (in catasto al foglio 125 e p.lle 15 e 121) acquistata in quote uguali il
12.12.2013 con atto per Notaio G. Morea, Rep. n. 86434 e Racc. n. 25362, già abitata dal sig. ST TA resta a questi assegnata con ogni arredo e suppellettile esistente, con impegno da parte della sig.ra EN EL a cedere e trasferire in favore del predetto il suo 50% di proprietà libero da ipoteche o gravami
- Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
-Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto hanno regolato tutti i propri rapporti patrimoniali e che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
-Le parti si rilasciano l'assenso al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio.
Per andinice. флон Elige fallence
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