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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 78/2023 vertente
TRA
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via Del Carpino n. 8, C.F. Parte_1
e P.I. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3 pt , rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Av v. Angelo CP_1
Capano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belvedere Marittimo
(CS), alla via G. Fortunato n. 116.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, ha impugnato la sentenza n. 397/22, resa nel Parte_1 procedimento R .G. 212/2022, depositata in data 12/10/2022, con cui il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 12 del 17.12.2021 notificato
[...]
pagina 1 di 6 in data 16.03.2022, relativo al recupero del canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2016, non corrisposto ed inerente ad occupazione del suolo nelle ore serali, dalle
21.00 alle 02.00 dal 15 luglio al 15 settembre, con pagamento del canone in due rate, con scadenza il 30 settembre e 30 dicembre di ogni anno, così statuiva: “Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da annulla l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo n. 12 del 17.12.2021 notificato dalla società in data Parte_1
16.03.2022; condanna società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite sostenute dalla parte opponente che liquida in complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 65,00 per compenso” oltre accessori.
L'appellante ha affidato il gravame ad un unico motivo, rappresentato dall'errata motivazione resa dal Giudice di pace nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione in relazione all'avviso di accertamento esecutivo, avendo riconosciuto la sussistenza della prescrizione quinquennale e non decennale, in base al disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c. e della non applicabilità della disciplina emergenziale prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: 1) confermare l'avviso di accertamento n. 12 del 17/12/2021 relativo a Cosap annualità 2016, emessa dalla
[...]
2) per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo, valido e pienamente efficace Pt_1
l'avviso di accertamento n. 12 del 17/12/2021 relativo a Cosap annualità 2016,con tutte le conseguenze di legge, 3) accertare e dichiarare legittimo l'operato di e, per Pt_1
l'effetto, rigettare ogni domanda formulata da nei confronti Controparte_1 della suddetta società, perché del tutto infondata, in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso Controparte_1 gravame in quanto infondato in fatto e diritto, ha comunque riproposto le ulteriori doglianze a suo tempo dedotte a sostegno della opposizione dinanzi al Giudice di pace di
Belvedere marittimo. In particolare, ha contestato la nullità dell'avviso di accertamento impugnato poiché l'atto era stato consegnato a familiare non convivente con l'appellato,
l'omessa dimostrazione dell'affidamento in concessione del servizio di liquidazione e del conferimento della proroga di affidamento in concessione, la mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante p.t. di l'intervenuta decadenza e Parte_1 prescrizione del tributo, per non applicabilità del periodo di sospensione emergenziale pagina 2 di 6 previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e la soggezione alla prescrizione di cui all'art. 2948 c. 4 c.c.. Ha quindi concluso, a sua volta, nei seguenti termini: “Voglia l' On.le
Tribunale di Paola, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano e contestano, per tutti i motivi sopra detti, rigettare il gravame proposto da perché totalmente infondato in fatto e in diritto, con conferma Pt_1 della sentenza impugnata avente n. 397/2022 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo, con la consequenziale condanna di , in persona del suo legale Pt_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
L'appello proposto è fondato sotto l'assorbente profilo del termine di prescrizione decennale applicabile alla fattispecie in esame.
In via preliminare, tuttavia, appare opportuno precisare che lettura delle norme emergenziali (art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18) emanate durante la fase pandemica, combinata, tramite un richiamo testuale, con il disposto dell'art. 12 D.Lgs 159/2015 commi 1 e 3, suggerisce di far esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono il 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti, cioè il 2020, dovendosi escludere un “effetto a cascata” sulle annualità successive in quanto i termini di sospensione di prescrizione e decadenza valgono, in riferimento all'anno colpito dal periodo eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei lavoratori. Diversamente una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini di accertamento, sarebbe ingiustificata ed immotivata, determinando uno sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari, ugualmente limitati nello stesso periodo. Alla luce del quadro complessivo, pertanto, la teoria della proroga generalizzata, che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole.
Tanto precisato, si considera meritevole di accoglimento il principale motivo di appello per cui la sentenza di primo grado è errata “nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto
l'intervenuta prescrizione in relazione all'avviso di accertamento esecutivo, avendo riconosciuto la sussistenza della prescrizione quinquennale e non decennale”.
Prendendo le mosse dalle diverse pronunce emesse nel corso degli anni, in tema di prescrizione, di cui alla più recente sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n.
pagina 3 di 6 2401/2022, da cui non vi sono motivi per discostarsi essendone pienamente condivisibile la motivazione secondo cui “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art.
63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. “C.”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.” deve trovare applicazione, nella fattispecie in esame, la prescrizione decennale con la conseguenza che, preso atto della notifica degli atti di recupero avvenuta in data
16.03.2022 con riferimento alle annualità non pagate dell'anno 2016, essa non può dirsi maturata.
Detta statuizione, d'altronde, è perfettamente in sintonia con quanto stabilito dalla S.C., per cui il pagamento del canone in esame non è assimilabile, né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2
c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento.
Pertanto, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019).
Al riguardo, inoltre, non rileva neanche l'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso, come, appunto il caso di specie, in cui si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata quinquennale, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo annuale in due rate.
Pertanto, in definitiva, non essendo prescritto il diritto al corrispettivo della concessione non può definirsi prescritta neanche l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi riguardo alla quale, trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario.
Parimenti infondati sono i motivi di addotti dall'appellato a sostegno del ricorso, ritenuti assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede, in quanto, non può che rilevarsi corretta la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, considerato che il destinatario pagina 4 di 6 non ha vinto la presunzione di mancata conoscenza dell'atto e non ha fornito alcuna prova che la stessa persona che ha ricevuto l'atto non solo non era un familiare o un affine, ma non era neppure addetta alla sede per non avere ricevuto incarico. È, invece, evidente che seppur la persona alla quale è stato notificato l'avviso di accertamento non aveva alcun rapporto di convivenza stabile con il destinatario dell'atto, ha garantito che l'avviso di accertamento esecutivo giungesse a conoscenza del contribuente destinatario che ha proposto impugnazione avverso lo stesso.
Si deve considerare, inoltre, legittima la sottoscrizione dell'avviso di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile (Corte di
Cassazione, n. 29820/2021), trattandosi di atto redatto con modalità telematiche, che indica gli estremi del provvedimento dirigenziale, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa (“firma a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della L. 28/12/1995 n. 549 – verbale del C.D.A. del 29/04/2021”).
Infondata è l'eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'affidamento del servizio di riscossione dal in capo a Controparte_2 poiché l'avviso di accertamento esecutivo impugnato reca la menzione del Parte_1 titolo della concessione e della determina del settore finanziario di proroga, indicazioni che avrebbero dovuto attivare un onere di informazione a carico del contribuente. Va, in particolare, a tal proposito considerato che non c'è, nelle fattispecie come quella in esame, estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati già precedentemente tutti individuati proprio dal nell'osservanza di CP_2 quanto stabilito dalla legge.
Pertanto, occorre dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la legittimità dell'avviso di accertamento n. 12 del 17.12.2021, notificato in data 16.03.2022, relativo al recupero del canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2016, per mancato decorso dei termini di prescrizione del canone richiesto.
2. Sulle spese di lite.
La peculiarità e la novità della questione e le soluzioni non sempre conformi della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza del Giudice di Pace).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, dunque, l'obbligo di restituzione degli pagina 5 di 6 importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Belvedere Marittimo n. 397/22, resa nel procedimento R.G. 212/2022, depositata in data 12/10/2022, nei confronti di;
Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non prescritte le somme di cui all'avviso di accertamento n. 12 del 17.12.2021 notificato in data
16.03.2022, relativo al recupero del canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2016 nei confronti di , e rigetta l'opposizione; CP_1 Controparte_1
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Paola, 28.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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