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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 714/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1 ed residente a [...]in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso disgiuntamente dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv.to Difensore_2 ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Regione Siciliana – Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2 – Tasse Auto e il Comune di
Siracusa, l'intimazione di pagamento n. 298/2023/90037865-10/000 del 01/06/2023 di €. 2.311,22 notificata il 18/09/2023 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1- 298/2017/0005966664-000 di € 190,32 per tassa auto anno 2013;
2- 298/2018/0002894516-001 di € 1.371,92 per TARSU anni 2011 e 2012;
3- 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019;
4- 000000014113 di € 243,58 Avviso di Accertamento Comune di SR TASI anno 2015;
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) la decadenza della notifica della Cartella n. 298/2017/0005966664-000 la cui notifica sarebbe avvenuta l'11/12/2017;
2) la decadenza della notifica della Cartella n. 298/2018/0002894516-001 la cui notifica sarebbe avvenuta il 13/06/2018;
3) non debenza del debito tributario per tasse auto di cui alla Cartella n. 298/2022/0005636122000 perché pagato;
4) Mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento TASI 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto precisando che con riferimento alla Cartella n. 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019 è stato effettuato lo sgravio totale in data 9/01/2024. Con riferimento alla notifica delle altre cartelle di pagamento
(n.298/2017/0005966664-000 di € 190,32 per tassa auto anno 2013 e n. 298/2018/0002894516-001 di
€ 1.371,92 per TARSU anni 2011 e 2012) sono state notificate tempestivamente rispetto ai tempi di consegna al concessionario della riscossione. Si è costituito il Comune di Siracusa che ha contro dedotto ritenendo inammissibili le eccezioni di parte ricorrente perché tardive rispetto alla notifica delle relative cartelle di pagamento. Nel contempo ha evidenziato che l'Avviso di Accertamento TASI 2015 è stato regolarmente notificato il 7/11/2020.
Non si è costituita la Regione Siciliana – Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso. meritevole di parziale accoglimento per i motivi di cui infra.
Sulla scorta della documentazione in atti la Corte prende, in primo luogo, atto dello sgravio dell'intero debito portato dalla cartella n. 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019.
In secondo luogo risulta in modo inequivocabile che l'Avviso di Accertamento TASI 2015 n.
000000014113 di € 243,58 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 7/11/2020.
Di contro, per quanto riguarda le altre partite debitorie presenti nell'intimazione di pagamento n.
298/2023/90037865-10/000, oggetto dell'odierna impugnativa, risulta che le stesse sono state notificate tardivamente ed in particolare:
- La Cartella n. 298/2017/0005966664-000 la cui notifica sarebbe avvenuta l'11/12/2017, trattandosi di tassa auto 2013, oltre il termine di decadenza triennale previsto dalla vigente normativa;
- Cartella n. 298/2018/0002894516-001 la cui notifica sarebbe avvenuta il 13/06/2018, trattandosi di
TARSU anni 2011 e 2012, oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dalla vigente normativa.
Pertanto, essendo entrambe le cartelle state notificate tardivamente rispetto ai termini decadenziali
(Cassazione Ordinanza n. 18152/2024).
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento n. 298/2023/90037865-10/000 oggetto dell'odierna impugnativa è da annullare con riferimento alle due menzionate cartelle per le quali è intervenuta la decadenza e sulla base dello sgravio totale della cartella n. 298/2022/0005636122-000.
Risulta, in ultimo, confermata la posizione debitoria del contribuente scaturente dall'Avviso di
Accertamento TASI 2015 n. 000000014113.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere parzialmente e le spese sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 714/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003786510000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1 ed residente a [...]in Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso disgiuntamente dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv.to Difensore_2 ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Regione Siciliana – Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2 – Tasse Auto e il Comune di
Siracusa, l'intimazione di pagamento n. 298/2023/90037865-10/000 del 01/06/2023 di €. 2.311,22 notificata il 18/09/2023 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1- 298/2017/0005966664-000 di € 190,32 per tassa auto anno 2013;
2- 298/2018/0002894516-001 di € 1.371,92 per TARSU anni 2011 e 2012;
3- 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019;
4- 000000014113 di € 243,58 Avviso di Accertamento Comune di SR TASI anno 2015;
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) la decadenza della notifica della Cartella n. 298/2017/0005966664-000 la cui notifica sarebbe avvenuta l'11/12/2017;
2) la decadenza della notifica della Cartella n. 298/2018/0002894516-001 la cui notifica sarebbe avvenuta il 13/06/2018;
3) non debenza del debito tributario per tasse auto di cui alla Cartella n. 298/2022/0005636122000 perché pagato;
4) Mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento TASI 2015.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contro dedotto precisando che con riferimento alla Cartella n. 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019 è stato effettuato lo sgravio totale in data 9/01/2024. Con riferimento alla notifica delle altre cartelle di pagamento
(n.298/2017/0005966664-000 di € 190,32 per tassa auto anno 2013 e n. 298/2018/0002894516-001 di
€ 1.371,92 per TARSU anni 2011 e 2012) sono state notificate tempestivamente rispetto ai tempi di consegna al concessionario della riscossione. Si è costituito il Comune di Siracusa che ha contro dedotto ritenendo inammissibili le eccezioni di parte ricorrente perché tardive rispetto alla notifica delle relative cartelle di pagamento. Nel contempo ha evidenziato che l'Avviso di Accertamento TASI 2015 è stato regolarmente notificato il 7/11/2020.
Non si è costituita la Regione Siciliana – Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso. meritevole di parziale accoglimento per i motivi di cui infra.
Sulla scorta della documentazione in atti la Corte prende, in primo luogo, atto dello sgravio dell'intero debito portato dalla cartella n. 298/2022/0005636122-000 di € 505,40 per n. 2 tasse auto anno 2019.
In secondo luogo risulta in modo inequivocabile che l'Avviso di Accertamento TASI 2015 n.
000000014113 di € 243,58 è stato regolarmente notificato al contribuente in data 7/11/2020.
Di contro, per quanto riguarda le altre partite debitorie presenti nell'intimazione di pagamento n.
298/2023/90037865-10/000, oggetto dell'odierna impugnativa, risulta che le stesse sono state notificate tardivamente ed in particolare:
- La Cartella n. 298/2017/0005966664-000 la cui notifica sarebbe avvenuta l'11/12/2017, trattandosi di tassa auto 2013, oltre il termine di decadenza triennale previsto dalla vigente normativa;
- Cartella n. 298/2018/0002894516-001 la cui notifica sarebbe avvenuta il 13/06/2018, trattandosi di
TARSU anni 2011 e 2012, oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dalla vigente normativa.
Pertanto, essendo entrambe le cartelle state notificate tardivamente rispetto ai termini decadenziali
(Cassazione Ordinanza n. 18152/2024).
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento n. 298/2023/90037865-10/000 oggetto dell'odierna impugnativa è da annullare con riferimento alle due menzionate cartelle per le quali è intervenuta la decadenza e sulla base dello sgravio totale della cartella n. 298/2022/0005636122-000.
Risulta, in ultimo, confermata la posizione debitoria del contribuente scaturente dall'Avviso di
Accertamento TASI 2015 n. 000000014113.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere parzialmente e le spese sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025