TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1340/2021 R.G., cui sono riunite quelle iscritte ai nn. 1464/2021 e 1476/2021 R.G., poste in decisione con ordinanza del 18 febbraio
2025 e promossa
D A
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Piraino (ME), Via Del sole C.F._1
n. 30/C, presso lo studio dell'Avv. SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO
TINDARO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE (giudizio n. 1340/2021 R.G.)
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
Ucria (ME), c.da Sant'Arcangelo, P.IVA elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Brolo (ME), via Dante n. 3, presso e nello studio dell'Avv. NATALE
BONFIGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE (giudizio n. 1464/2021 R.G.)
nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, Via C.F._2
Trazzera Marina, n. 46, presso lo studio dell'Avv. ANNALISA GERMANÀ, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE (giudizio n. 1476/2021 R.G.) C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_2
legale in Milano, Via Caldera n. 21, Partita Iva , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 1, presso lo studio dell'Avv.
GIOVANNI LUCA MURRU, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
CONVENUTO - OPPOSTO (in tutti i giudizi)
NEI CONFRONTI in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_3
Milano (MI), via Caldera n. 21, cod. fisc. , elettivamente domiciliata P.IVA_3 in Milano, Piazza Castello n. 1, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI LUCA
MURRU, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C. (nel giudizio 1340/2021)
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 307/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 27.07.2021, depositato il 28.07.2021, notificato alla a CP_1
mezzo pec il 29.7.2021 ed ai fideiussori il 04.08.2021.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato (ed iscritto al n. 1340/2021
R.G.), (in qualità di fideiussore) conveniva in giudizio la Parte_1
per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 307/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 27.07.2021, depositato il 28.07.2021, ed a lui notificato a mezzo UNEP il 04.08.2021, con il quale l'opposta aveva intimato alla debitrice principale, ed ai fideiussori e CP_1 Parte_2
, il pagamento, in solido, della somma di € 34.756,10, oltre Parte_1
interessi nella misura contrattualmente prevista dal dovuto al saldo e spese di procedura.
La detta somma era stata richiesta quale saldo debitorio, maturato dalla debitrice principale nei confronti del Credito Siciliano S.p.A., CP_1
incorporato dal e di cui la Controparte_4 Controparte_5
[...] era divenuta cessionaria in data 22.08.2020, in forza di due rapporti (contratto di conto corrente n. 8112489 del 6.09.2010, per € 2.306,51, e contratto di finanziamento multifido imprese consorzi fidi n. 63651, già n. 60914, stipulato in data 15.09.2014, per € 32.449,59); la stessa somma era stata richiesta anche nei confronti di e entrambi costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2
della società in forza di due fideiussioni omnibus sottoscritte il 13.05.2011 ed il
13.01.2014.
L'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità assoluta del contratto di fideiussione, conseguente alla nullità di talune sue clausole (tra cui quella dell'art. 6 derogativa alla disciplina dettata dall'art. 1957 cc), vietate dalla disciplina antitrust;
contestava, inoltre, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per il decorso dei termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., nonché la nullità o inefficacia della clausola convenzionale derogativa della detta decadenza, poiché vessatoria.
Ciò premesso concludeva chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso, l'accertamento dell'estinzione degli obblighi fideiussori e l'esclusione di ogni pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nelle more, con atto di citazione dell'8.10.2021 (iscritto a ruolo in data
15.10.2021, al n. 1464/2021 R.G.), la in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
conveniva in giudizio la proponendo opposizione Controparte_2
avverso il medesimo D.I. n. 307/2021, emesso dal Tribunale di Patti il
27.07.2021, depositato il 28.07.2021, e notificato a mezzo PEC il 29.07.2021, con il quale le era stato intimato, unitamente ai fideiussori e Parte_2
, il pagamento della somma di € 34.756,10, oltre interessi nella Parte_1
misura contrattualmente prevista dal dovuto al saldo e spese di procedura.
La detta somma era stata richiesta in forza del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 8112489, acceso in data 06.09.2010 dalla società opponente presso il Credito Siciliano S.p.a. agenzia di Sinagra;
del contratto di finanziamento multifido imprese consorzi fidi n. 60914, per l'importo finanziato di Euro 30.000,00, da corrispondere in 60 mesi, sottoscritto in data 15.09.2014, tra
3 l'opponente ed il Credito Siciliano S.p.A. (poi divenuto contratto n. 63651, a seguito di trasferimento dei rapporti dall'agenzia di Sinagra a quella di Capo
d'Orlando), nonché in forza dei contratti di fideiussione omnibus limitati, sottoscritti in data 13.05.2011 ed in data 13.01.2014, dai Sigg.ri Parte_2
e , fino alla concorrenza, per entrambi, prima dell'importo di € Parte_1
15.000,00 e poi di € 75.000,00.
L'opponente precisava che, a causa dell'irregolare andamento dei rapporti, il (incorporante il Credito Siciliano S.p.a.), aveva Controparte_4
comunicato alla società debitrice ed ai garanti la risoluzione dei rapporti contrattuali, intimando contestualmente il pagamento del dovuto.
Eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura alle liti, per violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., non essendo stato indicato il legale rappresentante della società, ma solo i suoi procuratori speciali (per altro senza indicazione delle loro generalità), senza deposito dello statuto della società stessa né di procura speciale con indicazione dell'attribuzione agli stessi di rappresentanza processuale e senza indicazione dello specifico giudizio;
ma anche per la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria adita e del diritto a tutela del quale la stessa era stata rilasciata, nonché per l'assenza dell'attestazione di conformità della copia telematica della procura al suo originale;
con conseguente invalidità o nullità del
D.I. opposto e difetto di ius postulandi in capo all'avv. Giovanni Luca Murru, senza possibilità di ratifica ai sensi dell'art. 125 c.p.c.
Sempre in via preliminare, l'opponente contestava l'inammissibilità e improcedibilità del D.I. per carenza di legittimazione attiva in capo alla presunta cessionaria del credito, per violazione dell'art. 58 Controparte_2
T.U.B., in assenza di prova della effettiva cessione del credito azionato dal
Credito Siciliano s.p.a. al , né da quest'ultimo alla Controparte_4
nonché carenza di prova dell'avvenuta iscrizione, nel Controparte_2
Registro delle Imprese, dell'asserita cessione dei crediti.
Nel merito, eccepita l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, con applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente convenuto tra le parti, nonché dell'anatocismo vietato. Faceva
4 rilevare l'erroneità del calcolo degli interessi chiedendo, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, l'ammissione di CTU contabile al fine di determinare in modo corretto la loro misura, secondo le disposizioni di legge, tenendo conto delle somme indebitamente versate sia come restituzione dei ratei di finanziamento, che per gli addebiti sul corrente operati dalla banca senza giusta causa.
Precisava, infine, che in data 20.07.2017, sul rapporto di conto corrente n.
8112489, era stato effettuato un versamento a saldo di ogni dare, contestando, dunque, la richiesta di € 1.838,33 alla data dell'8.10.2019, maturata su un saldo a zero e per un conto corrente non movimentato.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità della procura alle liti, con conseguente carenza di ius postulandi dell'avv. Giovanni Luca Murru e annullamento o revocare del D.I. opposto;
sempre in via preliminare, eccepiva la carenza dei requisiti per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione del D.I.; nonché la carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
nel merito chiedeva la dichiarazione di non dovutezza di tutti gli importi ingiunti, comunque non dovuti nella misura richiesta, con revocare del decreto opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Infine, con atto di citazione dell'8.10.2021 (iscritto a ruolo in data
18.10.2021, al n. 1476/2021 R.G.), (in qualità di fideiussore) Parte_2
conveniva in giudizio la per proporre opposizione Controparte_2
avverso il più volte citato D.I. n. 307/2021, emesso dal Tribunale di Patti il
27.07.2021, depositato il 28.07.2021, ed a lei notificato a mezzo UNEP il
04.08.2021, con il quale l'opposta aveva intimato alla debitrice CP_1
principale, ed ai fideiussori e , il pagamento, in Parte_2 Parte_1 solido, della somma di € 34.756,10, oltre interessi nella misura contrattualmente prevista dal dovuto al saldo e spese di procedura.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura alle liti per violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., ed il conseguente difetto di ius postulandi dell'avv. Murru;
la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per violazione dell'art. 58 TUB, con conseguente nullità del D.I. opposto;
nel merito, la nullità
5 delle fideiussioni rilasciate, per violazione della legge n. 287/1990, come evidenziato dalla Banca d'Italia con delibera del 22/04/1995 e con il successivo comunicato sulle garanzie integrative per il credito pubblicato in G.U. n. 76 del 2 aprile 2005; la violazione dell'art. 1957 c.c.; l'infondatezza della pretesa creditoria, per illegittima applicazione dell'ammortamento alla francese e dell'anatocismo bancario.
Concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità della procura alle liti, la carenza di ius postulandi dell'avv. Murru, con conseguente revocare del D.I. opposto;
l'inesistenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla
; nel merito, la nullità dei contratti di fideiussione, nonché Controparte_6
l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 1957 c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa, depositata il 29.12.2021, si costituiva la
[...]
(nel giudizio iscritto al n. 1340/2021 R.G.), eccependo che il Controparte_2 credito azionato era pari ad € 34.756,10, oltre interessi al tasso convenzionale, di cui € 2.306,51 quale saldo debitore al 31.03.2020 del contratto di conto corrente n.
8112489 stipulato in data 6.09.2010, ed € 32.49,59, quale residuo importo al
31.03.2020 del contratto di finanziamento multifido imprese consorzi fidi n.
63651 stipulato in data 15.09.2014.
Eccepiva la piena validità ed efficacia della fideiussione omnibus, con particolare riferimento alle clausole contestate, accolte dagli usi negoziali e dalla dottrina e giurisprudenza, nonché la carenza di prova di un intento collusivo in capo alle banche;
in via subordinata eccepiva che non poteva trattarsi di nullità assoluta ex art. 1418 c.c., ma solo relativa;
in merito alla clausola di cui all'art. 1957 c.c. faceva rilevare che la stessa era stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e ss. c.c.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;
nel merito, il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del
D.I., la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 34.756,10, oltre
6 interessi come da domanda, ovvero della diversa somma da provarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L'opposta si costituiva, altresì, nel giudizio iscritto al n. 1464/2021 R.G., con comparsa di costituzione depositata il 29.12.2021, con la quale contestava tutto quanto dedotto ex adverso ed eccepiva, in primis, la perfetta validità della procura alle liti depositata in giudizio, sotto tutti i profili lamentati da controparte, producendo, in aggiunta alla documentazione già presente in atti, il verbale del
Consiglio di Amministrazione del 22.07.2019 dal quale si evincevano i poteri conferiti ai procuratori speciali Dottori e con Parte_3 Parte_4 riferimento all'asserita carenza di legittimazione attiva, parte opposta contestava di aver assolto all'onere probatorio e di aver dimostrato l'intervenuta cessione del credito allegando la copia della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 98 del
22.08.2020. Nel merito eccepiva la perfetta validità dell'ammortamento alla francese, che non implica alcuna capitalizzazione degli interessi;
contestava, infine, la richiesta di CTU – per altro formulata solo nel corpo dell'atto ma non nelle sue conclusioni – che non può essere ammessa al fine di accertare fatti e circostanze con acquisizione di prove che avrebbero dovuto essere fornite dalle parti.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
nel merito, il rigetto delle domande ed istanze ex adverso formulate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 34.756,10, oltre interessi come da domanda, ovvero di quella diversa somma da provarsi nel corso del giudizio;
si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione del 29.12.2021 la Controparte_2
si costituiva, infine, nel giudizio iscritto al n. 1476/2021 R.G., svolgendo le
[...]
stesse difese già espletate negli altri due giudizi e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
nel merito, il rigetto di ogni domanda ed istanza ex adverso formulata, con conferma del D.I. opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, la
7 condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 34.756,10, oltre interessi come da domanda, ovvero della diversa somma da provarsi in corso di causa;
il rigetto della richiesta di CTU formulata da controparte;
con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Nell'ambito di tutti e tre i giudizi le parti in causa chiedevano la riunione per l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettivamente.
Inoltre, nel corso del giudizio n. 1340/2021 R.G., con comparsa del
26.01.2023, svolgeva atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la in CP_3
persona del legale rappresentante p.t., eccependo di essere subentrata - in forza di atto di scissione parziale della società con Controparte_2
Cont attribuzione del ramo dall'1.01.2023 - nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici costituenti il Compendio attribuito, facendo proprie e riportandosi a tutte le domande, deduzioni, contestazioni e conclusioni già formulate dalla dante causa.
Tutte le cause erano assegnate allo scrivente – giusto provvedimento con cui ha preso servizio presso questo Tribunale – che, all'udienza del 10.02.2023, disponeva la riunione dei giudizi iscritti ai nn. 1464/2021 e 1476/2021 R.G. a quello recante il n. 1340/2021 R.G.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, erano assegnati alle parti i termini per l'espletamento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e depositate le relative memorie con cui (con la prima memoria) si riportava Parte_1 alla propria posizione processuale, eccependo, anch'egli, la carenza di legittimazione attiva e del diritto ad azionare il credito ingiunto da parte della e della mentre l'interveniente (con la Controparte_2 CP_3
seconda memoria), oltre a riportarsi a tutte le difese già svolte dalla dante causa, produceva una dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente
[...]
(ora Credit Agricole Italia S.p.A.) del contratto di cessione. Controparte_4
8 Le cause riunite, ritenute mature per la decisione, erano rinviate per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 4 ottobre 2024, assunta in decisione al 18 febbraio 2025, viene così decisa.
Le tre opposizioni riunite vanno accolte sulla base del principio della ragione più liquida, quale opzione motivazionale, alla quale può accedersi in quanto la questione ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, renda non necessario l'esame delle altre perché “assorbite”, ossia perché, in ipotesi, tendenti al medesimo risultato pratico (assorbimento proprio, per difetto di interesse della parte stessa che quella questione aveva prospettato) o perché comunque inidonee a condurre ad un esito diverso per la prevalenza, in ogni caso, dell'esito cui conduce la questione cui si è data priorità nella trattazione
(assorbimento improprio). Deve essere però ben chiaro ed esplicito il motivo per il quale si è scelto di tralasciare l'esame, altrimenti prioritario, di questioni pregiudiziali o preliminari, onde non vi sia dubbio sul fatto che tali questioni sono state ritenute assorbite e non sono state, invece, neppure implicitamente rigettate
(Cass. n. 26541/2021).
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n. 6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo
9 speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Pertanto, i documenti costituenti prova scritta in base agli artt. 633
c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(Cass., n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte opposta ha agito sulla scorta di una cessione del credito, originariamente vantato dal (già Credito Siciliano Controparte_4
S.p.a.), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 22.08.2020.
Tuttavia, nel caso in cui tale trasferimento sia contestato dai debitori (come
è avvenuto nella fattispecie), il creditore cessionario deve fornire autonoma prova, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni (Cassazione ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023).
Quest'ultima giurisprudenza ha precisato che “diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di
10 rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della de dotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Nell'ipotesti di contestazione della cessione, quindi, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata prova del contratto di cessione, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.
Ciò, comunque, non si pone in contrasto con l'orientamento (Cfr., Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951) secondo cui: - la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; - la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto proponibile a
11 pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio; - essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che: quanto eccepito dagli opponenti in relazione all'asserito difetto di legittimazione della attiene non già alla legittimazione processuale, Controparte_2
ma alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso;
avendo i debitori ingiunti contestato in questa sede di opposizione la titolarità del credito della cessionaria, così sollevando questione preliminare di merito per le ragioni esposte, spettava alla prima di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Orbene, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”. La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso, o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la
12 prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Cfr., Cass., n.
13954/2006). Ciò, tuttavia, è questione ben diversa dalla prova dell'effettiva cessione del credito, oggetto dell'odierna contestazione.
Rileva, quindi, il Tribunale come l'opposta abbia fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione dimessa l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.
Invero, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non svolge, da solo, la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la sua pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria nei termini sopra esposti, posto che la relativa prova passava, ad esempio, mediante la produzione del contratto di cessione. Invero, alla giurisprudenza sopra citata ha aderito anche questo Tribunale del quale per mera completezza si riporta la recente pronuncia a tenore della quale “La parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione in di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina
13 dell'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (G.I. decreto 6.4.2022 Trib. Patti sez. fall.).
Tuttavia, avuto riguardo all'ulteriore produzione documentale di parte opposta, nessuna rilevanza può essere attribuita alla dichiarazione proveniente dalla cedente – per altro datata 13.06.2026 – poiché la stessa è sottoscritta da un soggetto di cui non sono noti i poteri rappresentativi verso l'esterno (firmata, addirittura, da un quadro direttivo dell'area legale e neanche da un soggetto che dichiara avere la rappresentanza giuridica dell'originaria creditrice); la stessa, ancora, non è frutto di una corrispondenza tra l'originaria creditrice e i debitori ma
è stata prodotta in autonomia proprio dall'attuale opposta.
Sicché, sulla base delle argomentazioni esposte l'opposizione proposta va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Resta assorbita ogni valutazione in ordine agli ulteriori profili di contestazione.
Quanto alle spese di lite, reputa il Tribunale che, alla luce della peculiarità della vicenda processuale, attesa anche l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario rispetto a quello sotteso alla presente decisione, ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per la presente fase di opposizione nonché per la fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 1340/2021, cui sono stati riuniti quelli iscritti ai nn. 1464/2021 e 1476/2021, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) Accoglie le opposizioni riunite e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 307/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 27.07.2021, depositato il
28.07.2021;
2) compensa integralmente le spese di lite.
14 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 18 giugno 2025
Il Giudice Istruttore
(dott. Carmelo Proiti)
15