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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò TA ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MELONI GIOVANNI PAOLO (c.f.
) CADDEO GIUSEPPINA C.F._2
( ) VIA A. GRAMSCI, 86 SAMUGHEO;
con C.F._3 studio in VIA DELLA LIBERTÀ 11 NORBELLO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._4 Difeso dall'avv. MANCA DANIELE (c.f. ), C.F._5 con studio in VIA CARDUCCI, 24 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 957/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Parte_2
1990. Hanno una figlia, (11 aprile 1993). Per_1
Si sono separati nel 2001 e hanno divorziato nel 2005, per quel che qui interessa, a queste condizioni:
1) 200 €, a carico del padre, per il mantenimento della figlia, oltre metà spese straordinarie;
2) 200 €, a carico del marito, per un assegno divorzile in favore della moglie. Il 20 novembre 2024 il sig. ha presentato ricorso per la Pt_1 modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca di tutti i con- tributi economici posti a suo carico. infatti, avrebbe formato un Per_1 suo autonomo nucleo familiare, mentre la sig.ra sarebbe dive- Pt_2 nuta economicamente autosufficiente con il proprio lavoro di collabo- ratrice domestica. Il sig. invece, dal canto proprio, si è rispo- Pt_1 sato e provvede al mantenimento della nuova moglie.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha aderito alla domanda Pt_2 di revoca del mantenimento disposto in favore di concordando Per_1 sul fatto che è divenuta automa ma precisando che non ha formato un nucleo familiare separato, in quanto vive ancora presso la madre con la figlia piccola. Si è invece opposta alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, negando di essere stata in grado di rendersi economicamente autosufficiente.
Comparsi all'udienza del 16 maggio 2025, il sig. ha di- Pt_1 chiarato di rinunciare alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, col che le parti hanno chiesto la definizione concordata del procedi- mento con la revoca del solo assegno di mantenimento previsto per la figlia. Il tutto a spese compensate.
Il nuovo assetto si presenta equo e meritevole di tutela.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, a modifica della sentenza n. 339/2005 di questo ufficio, così dispone:
1. revoca l'obbligo, posto a carico di , di prov- Parte_1 vedere al mantenimento di mediante il versamento di 200 € al Per_1 mese a oltre metà spese straordinarie Parte_2
2. compensa le spese
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò TA
— 3 —