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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR NO Presidente rel. est.
LV IO GI
SA RL GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14059/25 promossa da:
C.F. , nato a [...], Nigeria, il 04.03.198, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Colasanto del Foro di Torino,
RICORRENTE- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ NEL MERITO, IN VIA DI PRINCIPALITÀ: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1, 1.1., 1.2, e 5 co. 6, D.lgs. 286/98, di pagina 1 di 6 cui al D.L. 130/2023, conv. in L. 173/2020; NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1.1., e 5 co. 6, D.lgs. 286/98, di cui alla normativa vigente. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
Conclusioni parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
****
Il ricorrente indicato in epigrafe in data 23 Febbraio 2023 ha presentato istanza volta alla conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato. La Questura di Torino, con provvedimento pronunciato in data 21.5.25 e notificato in data 30.6.25, ha respinto tale istanza evidenziando di avere comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della istanza stante la carenza di documentazione e riferiva che a seguito di tale comunicazione il ricorrente depositava un'attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego di Torino, documentazione reputata non idonea. L'istanza del ricorrente veniva quindi sottoposta al vaglio della commissione territoriale di Siracusa al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale;
la commissione esprimeva parere contrario non reputando sussistenti i presupposti di cui all'articolo 19 comma 1.1. del decreto legislativo 286/98.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 14.7.25, ha impugnato il provvedimento di diniego chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riconoscergli la protezione speciale.
Riferiva il ricorrente, allegando la relativa documentazione, di essere giunto in Italia in data 1.7.14; di avere presentato domanda di protezione internazionale e, dopo avere ottenuto un diniego da parte della
Commissione territoriale di Siracusa, di avere impugnato detto decreto avanti al Tribunale di Catania che, con ordinanza 22.9.20, riconosceva il suo diritto alla protezione umanitaria. Riferiva di avere svolto, in precedenza, svariati lavori non regolarizzati e specificava che dal 2021, dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, veniva assunto come lavapiatti alle dipendenze della (da giugno a settembre); successivamente si trasferiva a Torino e Controparte_2 reperiva lavoro presso la come magazziniere (da febbraio 2022 a luglio 2024) e contestualmente, CP_3 dal 29.4.23 al 31.3.24, lavorava altresì part-time con contratti di somministrazione stipulati con
“SYNERGIE ITALIA” presso la “REBER Srl”. Contr Quando gli veniva comunicato il preavviso di rigetto (giugno 2024) il suo lavoro presso la stava per concludersi e quindi depositava a settembre comunicazione di disoccupazione.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta.
pagina 2 di 6 Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 11.11.25 compariva la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia della parte resistente. Detta contumacia deve essere revocata poiché parte resistente si era costituita, pur non risultando la sua costituzione ancora visibile in consolle. Il chiedeva respingersi il ricorso, richiamando le motivazioni di cui al provvedimento impugnato. CP_1
Contr All'udienza del 11.11.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Ho lavorato presso la mi occupavo del CP_ magazzino quale carrellista;
qua ho lavorato per circa 4 anni;
da allora ho svolto più lavori. Per la società ho fatto le pulizie;
e adesso sono tornato a lavorare per la sempre facendo le pulizie. Vivo in una casa, da solo, pago l'affitto”. CP_4
Il GI, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
****
Innanzi tutto si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono.
pagina 3 di 6 Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di conversione è stata avanzata nel febbraio 2023. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la vecchia normativa.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
pagina 4 di 6 Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
pagina 5 di 6 Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente si trova in Italia da molti anni e da quando ha ottenuto il permesso di soggiorno ha svolto svariate attività lavorative, così come risulta dai contratti prodotti, dalle buste paga e dal certificato INPS agli atti. In particolare, ha lavorato come magazziniere presso la dal 11.02.2022 sino al 31.07.2024 e dal CP_3
29.04.2023 al 31.03.2024, ha anche lavorato part-time con contratti di somministrazione stipulati con
“SYNERGIE ITALIA” presso la ditta “REBER Srl”, contratto prorogato sino al 15.11.25. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Nulla sulle spese di lite, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Torino, 17.11.25
Il Presidente
DR NO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, riunito in collegio nelle persone di
DR NO Presidente rel. est.
LV IO GI
SA RL GI
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14059/25 promossa da:
C.F. , nato a [...], Nigeria, il 04.03.198, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Colasanto del Foro di Torino,
RICORRENTE- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“ NEL MERITO, IN VIA DI PRINCIPALITÀ: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1, 1.1., 1.2, e 5 co. 6, D.lgs. 286/98, di pagina 1 di 6 cui al D.L. 130/2023, conv. in L. 173/2020; NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1.1., e 5 co. 6, D.lgs. 286/98, di cui alla normativa vigente. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
Conclusioni parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
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Il ricorrente indicato in epigrafe in data 23 Febbraio 2023 ha presentato istanza volta alla conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a lavoro subordinato. La Questura di Torino, con provvedimento pronunciato in data 21.5.25 e notificato in data 30.6.25, ha respinto tale istanza evidenziando di avere comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della istanza stante la carenza di documentazione e riferiva che a seguito di tale comunicazione il ricorrente depositava un'attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego di Torino, documentazione reputata non idonea. L'istanza del ricorrente veniva quindi sottoposta al vaglio della commissione territoriale di Siracusa al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale;
la commissione esprimeva parere contrario non reputando sussistenti i presupposti di cui all'articolo 19 comma 1.1. del decreto legislativo 286/98.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 14.7.25, ha impugnato il provvedimento di diniego chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riconoscergli la protezione speciale.
Riferiva il ricorrente, allegando la relativa documentazione, di essere giunto in Italia in data 1.7.14; di avere presentato domanda di protezione internazionale e, dopo avere ottenuto un diniego da parte della
Commissione territoriale di Siracusa, di avere impugnato detto decreto avanti al Tribunale di Catania che, con ordinanza 22.9.20, riconosceva il suo diritto alla protezione umanitaria. Riferiva di avere svolto, in precedenza, svariati lavori non regolarizzati e specificava che dal 2021, dopo aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, veniva assunto come lavapiatti alle dipendenze della (da giugno a settembre); successivamente si trasferiva a Torino e Controparte_2 reperiva lavoro presso la come magazziniere (da febbraio 2022 a luglio 2024) e contestualmente, CP_3 dal 29.4.23 al 31.3.24, lavorava altresì part-time con contratti di somministrazione stipulati con
“SYNERGIE ITALIA” presso la “REBER Srl”. Contr Quando gli veniva comunicato il preavviso di rigetto (giugno 2024) il suo lavoro presso la stava per concludersi e quindi depositava a settembre comunicazione di disoccupazione.
La domanda di sospensione proposta in via cautelare veniva accolta.
pagina 2 di 6 Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 11.11.25 compariva la sola parte ricorrente e veniva dichiarata la contumacia della parte resistente. Detta contumacia deve essere revocata poiché parte resistente si era costituita, pur non risultando la sua costituzione ancora visibile in consolle. Il chiedeva respingersi il ricorso, richiamando le motivazioni di cui al provvedimento impugnato. CP_1
Contr All'udienza del 11.11.25 compariva il ricorrente che dichiarava: “Ho lavorato presso la mi occupavo del CP_ magazzino quale carrellista;
qua ho lavorato per circa 4 anni;
da allora ho svolto più lavori. Per la società ho fatto le pulizie;
e adesso sono tornato a lavorare per la sempre facendo le pulizie. Vivo in una casa, da solo, pago l'affitto”. CP_4
Il GI, sulle richiamate conclusioni, riservava la decisione e riferiva pertanto al collegio.
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Innanzi tutto si sottolinea che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito GI non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono.
pagina 3 di 6 Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di conversione è stata avanzata nel febbraio 2023. Tale elemento assume rilevanza al fine di individuare la normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 e, pertanto, dovrà trovare applicazione la vecchia normativa.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
pagina 4 di 6 Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
pagina 5 di 6 Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto. Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente si trova in Italia da molti anni e da quando ha ottenuto il permesso di soggiorno ha svolto svariate attività lavorative, così come risulta dai contratti prodotti, dalle buste paga e dal certificato INPS agli atti. In particolare, ha lavorato come magazziniere presso la dal 11.02.2022 sino al 31.07.2024 e dal CP_3
29.04.2023 al 31.03.2024, ha anche lavorato part-time con contratti di somministrazione stipulati con
“SYNERGIE ITALIA” presso la ditta “REBER Srl”, contratto prorogato sino al 15.11.25. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Nulla sulle spese di lite, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Torino, 17.11.25
Il Presidente
DR NO
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