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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1225/2025
Il Giudice RE RA IN, all'udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
e OP (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. NICOLA ZAMPIERI e dell'avv. GIOVANNI RINALDI
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Corte di
Cassazione, il diritto di a percepire € 1.484,95 a titolo di Parte_2 indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per l'anno scolastico
2021/22, di a percepire € 4.692,27 a titolo di indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24, di a percepire € 3.552,63 a titolo di indennità sostitutiva per ferie Parte_4 non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 e, conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*** Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per la parte resistente: “Nel merito, in ogni caso RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Sul Rinvio Pregiudiziale alla CGUE Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani, si reputa necessario ed urgente che ogni Giudice di merito – preso atto dell'assenza nella giurisprudenza eurounitaria di precedenti specificamente riferiti al lavoro scolastico - valuti l'opportunità di rimettere al più presto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di massima se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad una norma come quella risultante dal combinato disposto dell'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e dell'art. 5, comma 8°del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte
Costituzionale), per effetto della quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in Parte_2 Parte_1 Parte_4 giudizio il per sentire accogliere le sopra indicate Controparte_1 conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con la qualifica di docente supplente di Controparte_1 scuola media (primaria di secondo grado) con i contratti di seguito indicati:
- SA Di EN, 1. A.S. 2021/2022 dal 23/9/2021 al 30/6/2022; (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
Pag. 2 di 12 - 1. A.S. 2020/2021 dal 07.1.2021 al 30.06.2021; 2. A.S. 2022/2023 dal Parte_1
12.9.2022 al 30.6.202023; 3. A.S. 2023/2024 dal 04.9.2023 al 30.6.2024 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- IN RO, 1. A.S. 2020/2021 dal 21.10.2020 al 30.06.2021; 2. A.S. 2021/2022 dal
07.10.2021 al 30.6.202022; 3. A.S. 2023/2024 dal 20.10.2023 al 30.6.2024 per 12 ore settimanali (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha, quindi, allegato di non aver mai goduto di giorni di ferie nel periodo in cui ha prestato servizio. La parte ha quindi dedotto che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 delle docenti alla indennità sostitutiva avendo le stesse usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto dell'orario effettivo di lavoro, dei giorni di ferie richiesti e dei giorni di sospensione delle lezioni
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate secondo la misura indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Pag. 3 di 12 Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per
Pag. 4 di 12 i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la
Pag. 5 di 12 normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Pag. 6 di 12 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Pag. 7 di 12 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle
Pag. 8 di 12 norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Pag. 9 di 12 Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n.414/2025 del 15/10/2025 e n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n. 277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del
28/7/2025; trib. Milano sent. n. 3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del
31/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del
29/7/2025; sent. trib di Milano n. 3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del
7/8/2025; trib. di Modena sent. n. 828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del
18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n. 200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent. n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del
28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n. 335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_1 giorni di sospensione delle lezioni in quanto le docenti non hanno formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato le lavoratrici a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
Quanto ai giorni di ferie maturati, le parti li hanno quantificati in misura differente.
Parte ricorrente ha documentato i seguenti giorni di servizio:
- SA Di EN 1. A.S. 2021/2022 dal 23/9/2021 al 30/6/2022 per un totale di 277 di lavoro;
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- 1. A.S. 2020/2021 dal 07.1.2021 al 30.06.2021 per un totale di 173 giorni di Parte_1 lavoro;
2. A.S. 2022/2023 dal 12.9.2022 al 30.6.2023 per un totale di 288 giorni lavoro;
3.
Pag. 10 di 12 A.S. 2023/2024 dal 04.9.2023 al 30.6.2024 per un totale di 296 giorni di lavoro (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente);
- 1. A.S. 2020/2021 dal 21.10.2020 al 30.06.2021 per un totale di 249 Parte_4 giorni di lavoro;
2. A.S. 2021/2022 dal 07.10.2021 al 30.6.2022 per un totale 263 giorni di lavoro;
3. A.S. 2023/2024 dal 20.10.2023 al 30.6.2024 per un totale di 250 giorni di lavoro
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 1 per ogni 90 giorni di lavoro di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dalle ricorrenti, il risultato dei giorni maturati si ottiene operando le necessarie approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , dallo stato matricolare delle CP_1 ricorrenti non risultano domande di ferie relative agli a.s. per i quali è stata richiesta l'indennità sostitutiva (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 109 comma 9 del contratto collettivo (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) prevede che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.
Ne consegue che le ricorrenti hanno maturato i seguenti giorni di ferie e festività soppresse:
- 25,5; Pt_2 Parte_2
- a.s. 2020/2021 - 16,62; a.s. 2022/2023 – 27; a.s. 2023/2024 – 27,67; Parte_1
- a.s. 2021/2022 – 23,75; a.s. 2021/2022 – 24,92; a.s. 2023/2024 – 23,83 Parte_4
Per quanto riguarda il valore monetario della singola annualità occorre evidenziare che le allegazioni di parte ricorrente non sono state contestate in modo specifico.
Si devono, quindi, liquidare in favore delle ricorrenti le seguenti indennità:
- 1.545,55; Pt_2 Parte_2
- 4.765,90; Parte_1
- 3.702,92 Parte_4
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della diffida al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge
412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili
Pag. 11 di 12 interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo,
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro
10.014,37 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore delle parti ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute delle seguenti somme:
- a 1.545,55; Parte_2
- a 4.765,90; Parte_1
- a 3.702,92 Parte_4 oltre interessi legali dal 7 agosto 2025 al saldo;
2 ) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario in euro 147 per anticipazioni ed in euro 2.042,10 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonché c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11/11/2025
Il Giudice
RE RA IN
Pag. 12 di 12
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1225/2025
Il Giudice RE RA IN, all'udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
e OP (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. NICOLA ZAMPIERI e dell'avv. GIOVANNI RINALDI
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente Accertare e dichiarare, alla luce del principio di diritto enunciato dalla
Corte di
Cassazione, il diritto di a percepire € 1.484,95 a titolo di Parte_2 indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per l'anno scolastico
2021/22, di a percepire € 4.692,27 a titolo di indennità sostitutiva per Parte_1 ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24, di a percepire € 3.552,63 a titolo di indennità sostitutiva per ferie Parte_4 non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 e, conseguentemente, condannare il al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*** Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
Per la parte resistente: “Nel merito, in ogni caso RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. Sul Rinvio Pregiudiziale alla CGUE Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani, si reputa necessario ed urgente che ogni Giudice di merito – preso atto dell'assenza nella giurisprudenza eurounitaria di precedenti specificamente riferiti al lavoro scolastico - valuti l'opportunità di rimettere al più presto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di massima se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad una norma come quella risultante dal combinato disposto dell'art. 1, commi 54° e 56° della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e dell'art. 5, comma 8°del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. modd. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come interpretato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte
Costituzionale), per effetto della quale “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in Parte_2 Parte_1 Parte_4 giudizio il per sentire accogliere le sopra indicate Controparte_1 conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con la qualifica di docente supplente di Controparte_1 scuola media (primaria di secondo grado) con i contratti di seguito indicati:
- SA Di EN, 1. A.S. 2021/2022 dal 23/9/2021 al 30/6/2022; (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
Pag. 2 di 12 - 1. A.S. 2020/2021 dal 07.1.2021 al 30.06.2021; 2. A.S. 2022/2023 dal Parte_1
12.9.2022 al 30.6.202023; 3. A.S. 2023/2024 dal 04.9.2023 al 30.6.2024 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- IN RO, 1. A.S. 2020/2021 dal 21.10.2020 al 30.06.2021; 2. A.S. 2021/2022 dal
07.10.2021 al 30.6.202022; 3. A.S. 2023/2024 dal 20.10.2023 al 30.6.2024 per 12 ore settimanali (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha, quindi, allegato di non aver mai goduto di giorni di ferie nel periodo in cui ha prestato servizio. La parte ha quindi dedotto che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 delle docenti alla indennità sostitutiva avendo le stesse usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto dell'orario effettivo di lavoro, dei giorni di ferie richiesti e dei giorni di sospensione delle lezioni
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate secondo la misura indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Pag. 3 di 12 Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per
Pag. 4 di 12 i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la
Pag. 5 di 12 normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Pag. 6 di 12 La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Pag. 7 di 12 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle
Pag. 8 di 12 norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Pag. 9 di 12 Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n.414/2025 del 15/10/2025 e n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n. 277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del
28/7/2025; trib. Milano sent. n. 3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del
31/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del
29/7/2025; sent. trib di Milano n. 3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del
7/8/2025; trib. di Modena sent. n. 828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del
18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n. 200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent. n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del
28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n. 335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_1 giorni di sospensione delle lezioni in quanto le docenti non hanno formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato le lavoratrici a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
Quanto ai giorni di ferie maturati, le parti li hanno quantificati in misura differente.
Parte ricorrente ha documentato i seguenti giorni di servizio:
- SA Di EN 1. A.S. 2021/2022 dal 23/9/2021 al 30/6/2022 per un totale di 277 di lavoro;
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- 1. A.S. 2020/2021 dal 07.1.2021 al 30.06.2021 per un totale di 173 giorni di Parte_1 lavoro;
2. A.S. 2022/2023 dal 12.9.2022 al 30.6.2023 per un totale di 288 giorni lavoro;
3.
Pag. 10 di 12 A.S. 2023/2024 dal 04.9.2023 al 30.6.2024 per un totale di 296 giorni di lavoro (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente);
- 1. A.S. 2020/2021 dal 21.10.2020 al 30.06.2021 per un totale di 249 Parte_4 giorni di lavoro;
2. A.S. 2021/2022 dal 07.10.2021 al 30.6.2022 per un totale 263 giorni di lavoro;
3. A.S. 2023/2024 dal 20.10.2023 al 30.6.2024 per un totale di 250 giorni di lavoro
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 1 per ogni 90 giorni di lavoro di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dalle ricorrenti, il risultato dei giorni maturati si ottiene operando le necessarie approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , dallo stato matricolare delle CP_1 ricorrenti non risultano domande di ferie relative agli a.s. per i quali è stata richiesta l'indennità sostitutiva (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 109 comma 9 del contratto collettivo (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) prevede che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.
Ne consegue che le ricorrenti hanno maturato i seguenti giorni di ferie e festività soppresse:
- 25,5; Pt_2 Parte_2
- a.s. 2020/2021 - 16,62; a.s. 2022/2023 – 27; a.s. 2023/2024 – 27,67; Parte_1
- a.s. 2021/2022 – 23,75; a.s. 2021/2022 – 24,92; a.s. 2023/2024 – 23,83 Parte_4
Per quanto riguarda il valore monetario della singola annualità occorre evidenziare che le allegazioni di parte ricorrente non sono state contestate in modo specifico.
Si devono, quindi, liquidare in favore delle ricorrenti le seguenti indennità:
- 1.545,55; Pt_2 Parte_2
- 4.765,90; Parte_1
- 3.702,92 Parte_4
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della diffida al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge
412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili
Pag. 11 di 12 interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo,
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro
10.014,37 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore delle parti ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute delle seguenti somme:
- a 1.545,55; Parte_2
- a 4.765,90; Parte_1
- a 3.702,92 Parte_4 oltre interessi legali dal 7 agosto 2025 al saldo;
2 ) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario in euro 147 per anticipazioni ed in euro 2.042,10 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonché c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11/11/2025
Il Giudice
RE RA IN
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