Sentenza 23 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2018, n. 52871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52871 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC VA nato a [...] il [...] IN SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/12/2015 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo 0,Lif ,ircArtiq, Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena inflitta a SC VA da rideterminare in anni 5 e mesi 2 di reclusione e l'inammissibilità del ricorso di SC VA nel resto;
l'inammissibilità del ricorso di IN SA. Vditcp il. difensor E' presente l'avvocato ZIMMITTI ALESSANDRA del foro di MILANO in difesa di CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato DI STEFANO LUCA, del foro di Milano, quale sostituto processuale dell'avvocato TODESCO VINCENZO del foro di VERONA, come da nomina depositata in udienza, in difesa di BANCA POPOLARE DI LODI, che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato GRIECO GRAZIA del foro di Roma, quale sostituto processuale dell' avvocato ELIA MARCELLO del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di SC VA, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato DI TULLIO DOMENICO del foro di Roma, quale sostituto processuale dell' avvocato RANIELI ROBERT del foro di MILANO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di IN SA, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 23 dicembre 2015 - 17 maggio 2016, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale stabilito dalla Corte di cassazione (con la sentenza di Sez. 5, n. 23523 del 18 dicembre 2014, dep. 2015) della sentenza emessa in grado di appello dalla Corte di appello di Milano in data 11 ottobre 2013, con riguardo alle posizioni di AN SC e SA IN, oltre che alle posizioni di altri imputati: - ha assolto SC e IN dai reati di riciclaggio loro rispettivamente ascritti ai capi 45) e 50) della rubrica perché il fatto non sussiste;
- ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di AN SC in anni cinque, mesi tre di reclusione;
- ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di SA IN in anni quattro di reclusione;
- ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;
- ha condannato SC e IN alla rifusione delle ulteriori spese in favore della parte civile CR e il solo SC alla rifusione delle ulteriori spese in favore delle parti civili Città Metropolitana di Milano e Banca Popolare di Lodi.
1.1. La sentenza della Corte di cassazione aveva, quanto alle due indicate posizioni (le uniche qui ancora rilevanti), annullato la sentenza impugnata limitatamente all'avvenuta condanna di SC e IN loro ascritti rispettivamente ai succitati capi 45) e 50), specificando che per IN restava assorbito il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte di merito per nuovo esame, rigettati nel resto i relativi ricorsi.
1.2. I giudici del rinvio nell'indicata sentenza hanno osservato che: - i due reati di riciclaggio contestati, separatamente, a IN e a SC negli indicati capi non avevano autonoma consistenza, essendo - la condotta configurata come integrata da ciascuno degli imputati - da ritenersi parte integrante del loro concorso nelle truffe (separatamente giudicate) oggetto dell'associazione per delinquere di cui al capo 1) loro ascritta, sicché il concorso degli imputati nel reato presupposto impediva la configurazione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; - per la posizione di IN, ripreso il tema da lui trattato in sede di legittimità con riferimento al motivo sulla pena, restato assorbito a seguito dell'annullamento parziale, era anzitutto da considerare che il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando l'importante e decisivo ruolo da lui svolto nei gravissimi fatti oggetto di processo nonché l'intensità del dolo emergente, sia dalla pervicacia, sia dalla spregiudicatezza di cui egli aveva dato prova nel favorire le operazioni truffaldine a carico delle banche;
si trattava di rilievi assolutamente fondati, atteso che l'imputato aveva contribuito alla determinazione di fatti gravi apportando, con la sua condotta, un contributo causale di assoluto rilievo al fine della realizzazione dei reati fine e del conseguimento degli scopi dell'associazione criminale definitivamente accertata;
era anche da considerare, al riguardo, che le truffe, pur non essendo state giudicate nello stesso processo, avevano integrato il veicolo attraverso cui la locupletazione determinata dall'associazione a delinquere era stata particolarmente significativa;
questi elementi si opponevano in modo dirimente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- quanto alla conseguente rideterminazione delle pene per i due imputati, occorreva muovere dal rilievo che per entrambi nel computo esposto dal Tribunale il reato di riciclaggio era stato considerato quello più grave al fine della configurazione del corrispondente reato continuato, per cui: --- in ordine alla posizione di SC, richiamate e condivise le valutazioni formulate dal Tribunale quanto al trattamento sanzionatorio (per il quale questo imputato non aveva proposto motivi di ricorso per cassazione), pena equa stimava quella di anni cinque, mesi tre di reclusione: pena base, quella di anni quattro, mesi sette di reclusione per il reato di cui al capo 42) (bancarotta fraudolenta), aumentata, ex art. 81 cod. pen., di mesi cinque di reclusione per il reato associativo sub 1) e di complessivi mesi tre di reclusione per i restanti addebiti sub 46), 47, 48) (in ragione di mesi uno di reclusione per ciascuno di questi reati satellite); --- in ordine alla posizione di IN, si considerava pena equa quella di anni quattro di reclusione per il reato associativo sub 1), unico residuato come definitivamente accertato a suo carico, in riferimento a cui si era già posta in evidenza l'importanza fondamentale del ruolo svolto da lui svolto e la rilevanza delle locupletazioni da lui ritratte, in un quadro che ne esaltava la funzione nel perseguimento degli interessi illeciti del sodalizio.
2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di AN SC chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Premesso che con la sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla sentenza di appello in data 11 ottobre 2013, poi parzialmente annullata, l'imputato era stato condannato alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 3.500,00 di multa - determinata ponendo quale pena base quella di anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il delitto di riciclaggio di cui al capo 45), aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per effetto della continuazione interna, aumentata ad anni cinque di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per il reato associativo sub 1), aumentata ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per il reato di bancarotta di cui al capo 42), aumentata ad anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 3.500,00 di multa in relazione agli incrementi di mesi uno ciascuno relativi ai tre reati fiscali - il giudice del rinvio, dopo avere assolto SC dal delitto di riciclaggio di cui al capo 45), nella riformulazione del trattamento sanzionatorio, aveva considerato reato più grave la bancarotta contestata al capo 42), ma aveva individuato la pena base in quella di anni quattro mesi sette di reclusione. Evidente emergeva l'errore in cui era incorso il giudice del rinvio lì dove aveva irrogato una pena base superiore a quella stabilita nella sentenza annullata nella parte di interesse quando reato più grave era stato indicato il riciclaggio, poi oggetto di assoluzione. Così procedendo la Corte territoriale aveva violato il divieto della reformatio in peius, divieto che avrebbe dovuto, invece, trovare generalizzata applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento, salvo che si fosse trattato di un annullamento (quale quello emesso ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen.) che avesse travolto anche gli atti propulsivi: e il divieto di reformatio in peius investiva anche i singoli elementi che componevano la pena complessiva, non solo il risultato finale di essa, sicché non era consentito al giudice del rinvio di individuare una pena maggiore di quella irrogata in precedenza quale pena base dopo l'annullamento della sola condanna relativa al reato più grave. Invece, la Corte di appello di Milano, venuta meno la condanna per il reato di riciclaggio, per il quale era stata fissata la pena base di anni quattro, mesi sei di reclusione, aveva erroneamente individuato la nuova pena base, per il reato di bancarotta fraudolenta, di anni quattro, mesi sette di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione sullo stesso punto. Risultava, infatti, frutto di contrasto logico avere indicato per un reato meno grave una pena più severa rispetto all'altra fattispecie già considerate in concreto più grave.
2.3. Con il terzo motivo viene prospettata mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della nuova pena base. La quantificazione di tale nuova pena, infatti, era avvenuta nell'assenza più eloquente di ogni argomentazione, restando priva di giustificazione la scelta di fissare al livello suindicato la pena per il reato di bancarotta. Al riguardo era fuori luogo il richiamo agli argomenti svolti dal primo giudice, perché il venir meno del reato dal Tribunale giudicato più grave imponeva un'autonoma argomentazione circa le ragioni della scelta della nuova pena base.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di IN chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Sull'argomento la decisione impugnata, secondo il ricorrente, costituiva una copia della sentenza di primo grado, il cui contenuto era stato ripetuto dalla Corte territoriale che aveva così omesso di prendere posizione autonoma non esaminando le censure specifiche proposte con l'atto di appello. Non era stato, in particolare, preso in considerazione il comportamento processuale dell'imputato che, invece, nell'interrogatorio aveva ammesso di essersi prestato a costituire una società spagnola e a metterla a disposizione del coimputato Cilia: a questa circostanza i giudici del rinvio non avevano attribuito alcun valore premiale, escludendo il valore del suo comportamento processuale. Inoltre, la Corte del rinvio aveva adottato le stesse argomentazioni, oltre che per negare le attenuanti generiche, anche per individuare la pena in concreto irrogata, relativamente all'intensità del dolo e alla spregiudicatezza della condotta, così gravando due volte per le medesime ragioni la valutazione inerente alla pena stessa. Invece, il rilievo che tali fattori avevano avuto nella valutazione sfavorevole all'imputato in tema di diniego delle suddette circostanze attenuanti non poteva essere posto anche a fondamento della scelta della pena irrogata per il reato residuo. Questo era, pur fra contrastanti orientamenti, l'inquadramento più corretto apparendo, altrimenti, necessario il vaglio delle Sezioni Unite sull'argomento. D'altro canto la pena inflitta per il reato associativo era pari al doppio del minimo edittale e prossima al massimo (cinque anni di reclusione) senza che la relativa decisione risultasse sufficientemente motivata.
3. Il Procuratore generale ha concluso osservando, in ordine all'impugnazione proposto da SC, che essa era fondata limitatamente alla violazione dell'art 597 cod. pen., in quanto tJeCorte del rescissorio, dopo aver ritenuto l'insussistenza del reato di riciclaggio, non avrebbe potuto individuare una pena base di entità superiore rispetto a quella determinata in precedenza, sicché ha proposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la rideterminazione della pena complessiva in quella di anno cinque, mesi due di reclusione, mentre, per quanto concerne il ricorso di IN, ne ha prospettato l'inammissibilità per manifesta infondatezza essendo la valutazione compiuta dai giudici del rinvio circa la quantificazione della pena immune da vizi logico-giuridici. Le difese delle parti civili Città Metropolitana di Milano e Banca Popolare di Lodi, hanno invocato la reiezione del ricorso proposto nell'interesse di AN SC prospettandone l'infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che soltanto l'impugnazione proposta da AN SC - limitatamente alla questione posta con il primo motivo circa la violazione della reformatio in peius - meriti accoglimento. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso di SA IN.
2. In ordine al ricorso proposto da SC, rileva puntualizzare che la Corte del rinvio, all'esito dell'assoluzione di questo imputato dal reato di riciclaggio sub 45), ha reimpostato la formula dosimetrica in corrispondenza del reato continuato residuo.
2.1. La sentenza impugnata ha individuato come reato più grave la bancarotta fraudolenta contestata all'imputato sub 42) esplicitando poi i passaggi in punto di trattamento sanzionatorio così da raggiungere la pena ritenuta equa di anni cinque, mesi tre di reclusione. In tale prospettiva i giudici del rinvio hanno individuato quale pena base quella di anni quattro, mesi sette di reclusione per il succitato reato di cui al capo 42) ed hanno apportato gli aumenti, ex art. 81 cod. pen., di mesi cinque di reclusione per il reato associativo sub 1) e di complessivi mesi tre di reclusione per i restanti addebiti sub 46), 47, 48), in ragione di mesi uno di reclusione per ciascuno di questi reati satellite. E' da considerare, poi, che il Tribunale, all'esito del primo grado, dopo aver ritenuto l'imputato responsabile anche del succitato delitto di riciclaggio di cui al capo 42), aveva considerato essere questo il reato più grave ed aveva irrogato a SC la pena complessiva di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, individuando quale reato più grave proprio il riciclaggio, sia pure configurandolo come connotato dalla situazione di cui alla diminuente stabilita dall'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen. (per essere stata individuata la truffa quale delitto di provenienza del provento riciclato), sicché la pena base, all'esito della sua applicazione, era stata fissata in quella di anni quattro di reclusione, oltre che euro 3.000,00 di multa.
2.2. Se così è, però, emerge la differenza nella determinazione da parte della sentenza di rinvio della pena base, riferita al reato più grave, in peius rispetto a quella stabilita nella sentenza su cui essa, con la parziale riforma, ha inciso. Va, sull'argomento, richiamato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., ma, per la regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Cavani, Rv. 258263; Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, dep. 2013, Ancona, Rv. 254263; Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461).
2.3. Pertanto, escluso per insussistenza del fatto il delitto di riciclaggio, costituente il reato più grave nella struttura della pregressa continuazione, la Corte territoriale, nella fissazione della pena base della rimodulata continuazione, non avrebbe potuto riconnettere al reato di bancarotta fraudolenta, divenuto reato più grave, una pena detentiva maggiore di quella di quattro anni di reclusione, fissata dal primo giudice per il reato poi eliso.
2.4. In tali limiti merita di essere accolta l'impugnazione proposta nell'interesse di SC, da disattendersi per il resto, non riscontrandosi il lamentato vizio di motivazione alla base della quantificazione della pena base, stimata congrua dalla Corte territoriale, in relazione ai criteri stabiliti di cui all'art. 133 cod. pen., nella considerazione del non irrilevante e molto articolato reato di bancarotta fraudolenta, con effetti distrattivi molto seri, a cui la sanzione è stata correlata: ciò, ovviamente, ferma restando l'acclarata violazione dell'art.597 cod. pen. dianzi rilevata.
2.5. La conclusione conseguente è nel senso che la sentenza impugnata deve essere annullata per la posizione di SC limitatamente al trattamento sa nzionatorio. Tale annullamento va effettuato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., giacché la pena base, di natura detentiva, fissata in modo eccedente in anni quattro, mesi sette di reclusione, senza necessità di ulteriori accertamenti fatto, deve essere ricondotta alla misura stabilita per la stessa pena dal primo giudice, ossia a quella di anni quattro di reclusione. Ne deriva che la pena finale del reato continuato, in luogo di quella pari ad anni cinque, mesi tre di reclusione, va rideterminata (fermi gli altri addendi dell'operazione dosimetrica) in quella di anni quattro, mesi otto di reclusione.
3. Passando all'esame del ricorso proposta da IN, la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena si profila adeguatamente, oltre che coerentemente, esaminata dai giudici del rescissorio.
3.1. La sentenza impugnata, infatti, ha preso in esame la deduzione difensiva soprattutto lì dove essa segnalava il corretto comportamento processuale dell'imputato e ha considerato la sua posizione in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. peri. Ha ritenuto, tuttavia, da condividersi la motivazione resa sul punto dal Tribunale richiamando, in modo particolare, il ruolo importante e decisivo svolto dall'imputato con riferimento ai fatti oggetto del reato da lui commesso sottolineandone l'elevata gravità ed evidenziando inoltre la notevole intensità del dolo nutrito da IN, come emerso dalla pervicacia e dalla spregiudicatezza di cui egli aveva dato prova nel favorire l'esito illecito delle operazioni attuate in danno delle banche. La Corte territoriale ha, infine, sottolineato il contributo causale apportato dalla condotta dell'imputato tanto alla realizzazione dei reati fine, pur fuori dall'orbita delle contestazioni direttamente oggetto di processo, quanto al conseguimento degli scopi della pericolosa associazione criminale di cui egli ha fatto parte: elementi rispetto ai quali la considerazione del comportamento processuale addotta la difesa è stata ritenuta nettamente recessiva. Quindi, la motivazione che ha negato le circostanze attenuanti generiche si mostra congrua: e a fronte di essa le deduzioni del ricorrente di mancato apprezzamento degli indici favorevoli alla sua posizione non possono considerarsi idonei a incrinare il discorso giustificativo sviluppato nella sentenza impugnata, discorso con cui IN, nella sostanza, non si è confrontato con la doglianza connotante l'impugnazione. Costituisce, invero, principio consolidato e meritevole di essere ribadito quello secondo cui nel giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 13362, 20/09/2017, dep. 2018, Pizzicannella, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
3.2. I giudici del rinvio, inoltre, hanno sorretto la determinazione della, certo non tenue, pena inflitta al ricorrente con discorso giustificativo sufficiente, logico e non apodittico. Essi hanno, in particolare, correlato il rigoroso trattamento sanzionatorio ad elementi di primario rilievo ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: in tal senso hanno ribadito l'importanza fondamentale rivestita dal ruolo svolto dall'imputato nella partecipazione al reato associativo ascrittogli richiamando le condotte da lui integrate in funzione specifica dell'interesse dei sodali, primo fra tutti il suocero e coimputato Franco Menna, dominus dell'associazione, condotte per le quali - la sentenza impugnata non ha mancato di segnalarlo - IN era stato largamente ricompensato ritraendone proventi significativi, venendo così confermata la particolare intensità del dolo da lui nutrito e l'accentuata spregiudicatezza da lui palesata nel perseguire gli interessi della societas sceleris. Sotto aspetto connesso, non coglie nel segno la critica mossa dal ricorrente alla duplicazione valutativa dello stesso elemento. E' da osservarsi infatti che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione per la valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità, dal momento che, quando un elemento abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, è ben possibile che un dato polivalente sia utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258011).
3.3. Le svolte considerazioni rendono evidente, pertanto, che la doglianza, nel suo complesso, risulta manifestamente priva di fondamento, essendo risultato il percorso argomentativo offerto dalla Corte territoriale immune da vizi logico-giuridici. Il mezzo è, pertanto, inammissibile. Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di SA IN al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte e del contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro 2.000,00. 4. Posta la definizione delle impugnazioni nei sensi che precedono, occorre precisare che alle parti civili che hanno svolto attività processuale in questo grado diretta nei soli confronti di AN SC non compete il ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute in questa sede, ove si consideri che il mezzo proposto dal ricorrente ha avuto ad oggetto esclusivo l'entità della pena da irrogargli: non può che riaffermarsi il principio di diritto secondo il quale la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile;
di conseguenza, essa non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando si discuta unicamente della pena irroganda (Sez. 1, n. 37264 del 11/07/2014, Leo, n. m.; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Antonini, Rv. 254291).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SC AN limitatamente al trattamento sanzionatorio, che rideterm