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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14896/2024 R.G. Previdenza, cui è riunito il n. 20361/2024 R.G.
TRA cf. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domicilia in Nola (NA), al Corso T. Vitale,
155, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto, che lo rappresenta e difende giusta procura generale in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Iovino con elezione di domicilio in Barano d'Ischia (NA) via Finestra n. 18, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003137633000, notificatole dall' in data CP_1
17.05.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 7875,50, relativo a crediti per contributi previdenziali e correlate sanzioni civili scaturiti da note di rettifica che, in ragione della revoca degli sgravi ex art.1 comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006, disposta per mancanza del requisito del DURC, avevano interessato le denunce mensili contributive
(DM) relative ai periodi da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a 4/2023.
Ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'AVA, avvenuta a mezzo pec proveniente da indirizzo non risultante da pubblico registro, su supporto file in formato pdf privo di CP_1 firma digitale, in assenza di relazione di notifica;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca delle agevolazioni contributive nei periodi in
1 contestazione, avendo essa società provveduto a sanare le irregolarità comunicate dall' con i pertinenti inviti. Ha eccepito, altresì, l'eccessiva entità delle sanzioni CP_1 comminate rispetto all'infrazione accertata. Ha, quindi concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito “…annullare e/o revocare, totalmente o parzialmente, l'avviso di addebito n. 37120240003137633000, formato il 09.05.2024 e notificato il 17.5.2024, per l'importo complessivo di euro 7875,50, in quanto nullo e/o illegittimo e/o invalido per i motivi, in fatto
e in diritto, esposti in ricorso; In via subordinata: annullare, anche solo parzialmente, l'atto impugnato con conseguente rideterminazione e/o riduzione degli importi contributivi e previdenziali richiesti nonché delle somme aggiuntive”. Spese vinte, con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche e al CP_1 quomodo executionis e in ogni caso l'infondatezza delle stesse;
nel merito, ha resistito alla domanda, rilevando che l'avviso di addebito riguarda note di rettifica emesse ai sensi dell'art 1 comma 1175 l. 296/ 2006, che subordina le agevolazioni al possesso da parte dell'azienda della regolarità contributiva, con possibilità per il contribuente di regolarizzare eventuali inadempienze nel termine perentorio di cui all'art. 4 Decreto ministeriale del
30/01/2015; che nel caso concreto, le irregolarità erano state sanate dalla società solo in un momento successivo alla scadenza del termine perentorio di 15 gg assegnato nell'invito a regolarizzare. Ha concluso, quindi, per sentire dichiarare inammissibile l'opposizione, in via gradata per il rigetto della stessa, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vinte le spese.
Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, rimettendo nel merito delle doglianze all'Ente creditore, con richiesta di essere tenuta indenne dallo stesso da eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall'accoglimento della domanda.
Con separato ricorso depositato in data 25.09.2024 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 37120240005503267000, notificatole dall' in data 16.08.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 2.331,88, CP_1 relativo a crediti per contributi previdenziali e correlate sanzioni civili scaturiti da note di rettifica che, in ragione della revoca degli sgravi ex art.1 comma 1175 Legge 296 del
27.12.2006, disposta per mancanza del requisito del DURC, avevano interessato le denunce mensili contributive (DM) relative ai periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024.
Riprendendo le argomentazioni già svolte con il ricorso precedentemente introdotto, ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'AVA quindi, nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca delle agevolazioni contributive nei periodi in contestazione;
altresì, l'eccessiva entità delle sanzioni comminate rispetto all'infrazione accertata.
Ha concluso per sentire “annullare e/o revocare, totalmente o parzialmente, l'avviso di addebito n. 37120240005503267000, formato il 24 luglio 2024 e notificato il 16 agosto
2024, per l'importo complessivo di euro 2.331,88, nonché la Nota di Rettifica emessa per competenza 10/2023 (Inadempienza 3033) di € 444,23; la Nota di Rettifica emessa per competenza 11/2023 (Inadempienza 3032) di € 492,63; la Nota di Rettifica emessa per competenza 12/2023 (Inadempienza 3031) di importo € 929,46; la Nota di Rettifica emessa
2 per competenza 1/2024 (Inadempienza 3034) di importo € 428,32, in quanto nulli e/o illegittimi e/o invalidi per i motivi, in fatto e in diritto, esposti in ricorso. In via subordinata: annullare, anche solo parzialmente, gli atti impugnati con conseguente rideterminazione
e/o riduzione degli importi contributivi e previdenziali richiesti nonché delle somme aggiuntive”. Vinte le spese, con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche e al CP_1 quomodo executionis e in ogni caso l'infondatezza delle stesse;
nel merito, ha resistito alla domanda, rimarcando la tardiva o mai avvenuta regolarizzazione, da parte della società, delle inadempienze poste a fondamento della revoca delle agevolazioni. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande.
Acquisita la documentazione prodotta, le cause erano rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, i giudizi, previa riunione, erano decisi con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della pure CP_5 evocata in giudizio dalla società ricorrente, atteso che nel caso concreto i crediti vantati dall' e incorporati nell'avviso di addebito opposto riguardano contributi relativi a CP_1 periodi successivi al 31.12.2005, rimasti fuori dalla cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_
come prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Deve rilevarsi, in punto di diritto, che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale (art. 8 DM cit).
La norma di legge (recentemente modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) infatti prescrive: "comma 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori."
Pertanto il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, di possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
3 Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, attualmente il
DM 30.1.2015.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali ( cfr. in motivazione Cassazione n. 27107 del 25/10/2018).
I requisiti di regolarità contributiva sono bene definiti dall'art. 3 del DM citato, che al comma
1. prevede: “1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive…” Giova ricordare che l'eventuale mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio CP_ del DURC, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, tenuto conto che consentire la sanatoria in assenza del procedimento di cui al DM 24 ottobre 2007 e, quindi, ex post e in qualsiasi tempo, sarebbe in contrasto con la ratio di una necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, sottostante alla norma citata dell'art. 1 comma
1175 della legge n. 296 del 2006 (cfr. Cass Sez. L, sentenza n. 27107 del 25/10/2018).
Sulla scorta del dato testuale e dalla ratio delle norme primarie e secondarie di riferimento, vanno esaminate le censure sollevate dalla società opponente.
AVVISO ADDEBITO n. 37120240003137633000
Preliminarmente, considerate le contestazioni sollevate con il ricorso, attinenti alla regolarità formale della notifica dell'avviso di addebito, effettuata direttamente dall' CP_1 nonché al merito della pretesa contributiva, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'opposizione, nella parte relativa alle eccezioni sollevate circa la regolarità della notifica e, in generale, il quomodo executionis, ivi compresa la prospettata violazione della procedura propedeutica all'emissione dell'avviso di addebito, non è tempestiva, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c, la cui disciplina è richiamata per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 29 D. lvo n. 46/1999: invero, pacifica la notifica dell'avviso di addebito di cui si discute in data 17.05.2024, l'opposizione veniva introdotta con ricorso in data 25.06.2024, dunque ben oltre il termine di gg. 20 di cui alla menzionata norma.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate.
4 L'avviso di addebito di cui si controverte ha alla base le note di rettifica ex art.1 comma
1175 L.296/06, relative ai periodi da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a
4/2023, con le quali sono state recuperate le agevolazioni contributive concesse a vantaggio della società in conseguenze di omissioni/irregolarità contributive riscontrate a carico della stessa.
Ciò posto, tenuto conto delle peculiarità della vicenda che ne occupa, in cui si sono succeduti, a stretto giro, vari provvedimento dell' , si rende necessaria la ricostruzione CP_1 degli eventi secondo la loro cronologia, evincibile dalla documentazione versata agli atti.
In particolare, la relazione istruttoria allegata alla memoria dell' , da intendersi qui CP_1 richiamata, ha chiarito quali sono state, in relazione ai diversi periodi interessati dalla revoca degli sgravi (da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a 4/2023), le irregolarità/inadempienze poste a fondamento dei DURC negativi (recanti, rispettivamente,
i numeri 29346883, 34782851e 36133914) quindi degli inviti a regolarizzare, da cui scaturivano le note di rettifica confluite nell'AVA opposto.
A ben vedere, le inadempienze sono due, attinenti ai versamenti contributivi dovuti dalla società a e Parte_2 Parte_3
Ebbene, quanto al primo invito a regolarizzare, notificato dall' in data 14.01.2022, per CP_1 come documentato dall' , la società ha dedotto e documentato che, già prima di tale CP_1 comunicazione, resasi conto della inadempienza determinatasi nel mese di gennaio 2021
(per aver utilizzato l'Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud (c.d. , anche per tale mensilità, senza la preventiva CP_6 autorizzazione UE), provvedeva a compensare il dovuto, mediante rettifica dell' CP_7 di febbraio 2021 con un credito di pari importo (pari a euro 364,56) (cfr. Ticket doc. n. 4 prod. soc. ric); che invero, l'autorizzazione UE, era poi concessa, sia pure successivamente e in misura diversa, come chiarito dalla Circolare numero 33 del 22 CP_1 febbraio 2021 (doc. 3 prod. ric.); che, finalmente, in seguito a chiarimenti con l , CP_1 attraverso il canale del cassetto previdenziale e alla presentazione di apposita
“dichiarazione di compensazione” per l'utilizzo in compensazione dei crediti febbraio 2021, l con nota del 5/4/2023 comunicava: “Inadempienza 01.2021 definita” (doc. n. 41). CP_1
Le predette circostanze non sono state specificamente contestate dall' , che si è CP_1 limitato a rimarcare che l'effettiva regolarizzazione della parziale inadempienza relativa al
DM gennaio 2021 (pagamento di euro 917,00 in luogo di euro 1282,00, v. relaz. amm. e
DM 01/2021 prod. ), interveniva solo il 5.04.2023: in proposito, tuttavia, deve rilevarsi CP_1 che, per come emerge dalla documentazione in atti, rimaneva aperta fino a tale data solo una “irregolarità formale” essendo necessaria, ai fini della compensazione con i crediti relativi alla mensilità di febbraio 2021, la compilazione di apposita “dichiarazione di compensazione” ( v. in atti corrispondenza all'interno del cassetto previdenziale, doc. 4 prod. soc.).
In definitiva, all'epoca della domanda di del 11.01.2022, l'inadempienza 1/2021 Pt_4 contestata dall' con l'invito a regolarizzare in data 14.01.2022, da cui il recupero delle CP_1 agevolazioni, atteneva a violazioni di carattere formale.
5 Senonchè, secondo la lettura delle norme sin qui proposta, una mera omissione formale non può dare luogo tout court al recupero delle agevolazioni, perché non rappresenta un'irregolarità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.1.2015 che, nel delimitare i requisiti di regolarità, fa espresso riferimento ai pagamenti dovuti dall'impresa, ossia all'ipotesi in cui l'impresa ha omesso in tutto o in parte di versare i contributi (in tema sul punto cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1373/2020 ).
Ne deriva che risulta illegittima la pretesa contributiva, avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni godute dalla società nei periodi 3/2021-11/2021, di cui alle note rettificative emesse “a cascata” dall' , all'esito della 'verifica' sottesa al DURC 29346883 che CP_1 riscontrava un'irregolarità meramente formale.
Quanto alla ulteriore inadempienza oggetto dei successivi inviti a Parte_3 regolarizzare, notificati in data 8.03.2023 e in data 8.06.2023 (sulla scorta rispettivamente, di Durc irregolare 34782851 e 36133914), la società ha dedotto che la stessa si determinava per errore nella compilazione del Mod. F24 relativo a tale mensilità, CP_ regolarmente e tempestivamente pagato in data 16.6.2022, in quanto nella “sezione ” era indicato quale periodo di riferimento “marzo 2022”, in luogo di “maggio 2022” (doc. n. 6); ha evidenziato che l'errore trova riscontro nella circostanza relativa al regolare e tempestivo pagamento del Mod. F24 relativo al mese di marzo 2022 (doc. n. 7).
In realtà a ben vedere, si determinava con riferimento a Maggio 2022 un modestissimo insoluto, pari ad euro 18,00, inadempienza che era sanata dalla società solo in data
11.08.2023, dunque tardivamente rispetto agli inviti a regolarizzare del marzo e giugno
2023 (cfr. ricevuta pagam. Doc. 10 prod. società).
In proposito, tuttavia, va considerato che il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.01.2015, all'art. 3, comma 3 stabilisce che “
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.” Ne deriva, pertanto, che l giammai avrebbe potuto considerare irregolare la posizione CP_1 dell'impresa e, per l'effetto, produrre le note di rettifica che sono, poi, confluite nell'avviso di addebito impugnato.
In definitiva l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003137633000 va interamente accolta.
AVVISO ADDEBITO n. 37120240005503267000
In via preliminare deve rilevarsi che l'opposizione, nella parte relativa alle eccezioni sollevate circa la regolarità della notifica e, in generale, il quomodo executionis, ivi compresa la prospettata violazione della procedura propedeutica all'emissione dell'avviso di addebito, non è tempestiva, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c, la cui disciplina è richiamata per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 29 D. lvo n. 46/1999: invero, pacifica la notifica dell'avviso di addebito di cui si discute in data
6 16.08.2024, l'opposizione veniva introdotta con ricorso in data 25.09.2024, dunque ben oltre il termine di gg. 20 di cui alla menzionata norma.
Nel merito, l'opposizione è infondata, secondo le motivazioni di seguito illustrate.
L'avviso di addebito di cui si controverte ha alla base le note di rettifica ex art.1 comma
1175 L.296/06, relative ai periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024, con le quali sono state recuperate le agevolazioni contributive concesse a vantaggio della società in conseguenze di omissioni/irregolarità contributive riscontrate a carico della stessa.
Emerge in particolare, dalla relazione istruttoria allegata alla memoria dell' , quali sono CP_1 state, le irregolarità/inadempienze poste a fondamento dei DURC negativi (recanti, rispettivamente, i numeri 39407637 e 40166379) quindi degli inviti a regolarizzare, da cui scaturivano le note di rettifica confluite nell'AVA opposto per i periodi da 10/2023 al
12/2023, 1/2024.
A ben vedere, diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, che con il ricorso ha nella sostanza richiamato le medesime circostanze e argomentazioni offerte con la precedente opposizione sopra esaminata, le inadempienze attengono ai versamenti contributivi dovuti dalla società a CP_8 Persona_1 CP_9
(Durc 39407637), quindi ad oltre alle inadempienze già confluite nell'AVA CP_10
371202400010821 non opposto ( Durc 40166379).
Parte opponente ha dedotto di non aver ricevuto l'invito a regolarizzare le scoperture contributive causa della revoca degli sgravi disposta dall' ex art. 1 comma 1175 L CP_1
296/2006.
L'affermazione, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione versata agli atti dall' CP_1 resistente che ha documentato di avere provveduto a notificare a mezzo pec in data
1.02.2024 l'invito a regolarizzare le inadempienze afferenti al periodo dal 12/22 al 2/23
(DURC 39407637, domanda del 25.01.2024); altresì, di avere notificato in data 18.03.2024
l'invito a regolarizzare l'inadempienza afferente ad Aprile 2023 (DURC 40166379, domanda del 14.03.2024).
Alcuna prova circa l'avvenuta regolarizzazione di tali inadempienze è stata offerta dalla società convenuta, neppure successivamente alla scadenza del termine assegnato con l'invito a regolarizzare. In tali termini, non può porsi in dubbio l'insussistenza del requisito di correntezza contributiva al momento della domande di del 25.01.2024 e 14.03.2024. Pt_4
Dunque, la società ricorrente era pienamente a conoscenza della irregolarità contributiva al momento della notificazione dell'avviso e delle note in questa sede impugnati.
Ne deriva la piena legittimità della pretesa contributiva avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni godute dalla società nei periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024, di cui alle note rettificative emesse dall' all'esito della 'verifica' sottesa ai Durc 39407637 e CP_1
40166379, che riscontravano inadempienze contributive a carico della società in periodi antecedenti a quelli oggetto del recupero.
In definitiva, l'opposizione avverso l'avviso addebito n. 37120240005503267000 è infondata e va rigettata.
7 L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese tra la società e l nella misura di un terzo;
nel residuo, le spese seguono la soccombenza CP_1 dell' , tenuto conto della riunione dei giudizi e della attività svolta. CP_1 CP_ Spese compensate tra l e l , costituitasi al solo Controparte_4 scopo di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
a)dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_4
b) accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovuti gli importi di cui all'Avviso d'addebito n. 37120240003137633000; c) rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005503267000: d) condanna l al pagamento di due terzi delle spese in favore della società CP_1 opponente, due terzi che liquida in euro 2400,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa il residuo terzo delle spese tra la società e l' . CP_1
e) compensa le spese tra l' e l' . Controparte_4 CP_1
Si comunichi
Napoli 23.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa G. Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14896/2024 R.G. Previdenza, cui è riunito il n. 20361/2024 R.G.
TRA cf. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domicilia in Nola (NA), al Corso T. Vitale,
155, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto, che lo rappresenta e difende giusta procura generale in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Iovino con elezione di domicilio in Barano d'Ischia (NA) via Finestra n. 18, come da procura in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003137633000, notificatole dall' in data CP_1
17.05.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 7875,50, relativo a crediti per contributi previdenziali e correlate sanzioni civili scaturiti da note di rettifica che, in ragione della revoca degli sgravi ex art.1 comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006, disposta per mancanza del requisito del DURC, avevano interessato le denunce mensili contributive
(DM) relative ai periodi da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a 4/2023.
Ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'AVA, avvenuta a mezzo pec proveniente da indirizzo non risultante da pubblico registro, su supporto file in formato pdf privo di CP_1 firma digitale, in assenza di relazione di notifica;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca delle agevolazioni contributive nei periodi in
1 contestazione, avendo essa società provveduto a sanare le irregolarità comunicate dall' con i pertinenti inviti. Ha eccepito, altresì, l'eccessiva entità delle sanzioni CP_1 comminate rispetto all'infrazione accertata. Ha, quindi concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito “…annullare e/o revocare, totalmente o parzialmente, l'avviso di addebito n. 37120240003137633000, formato il 09.05.2024 e notificato il 17.5.2024, per l'importo complessivo di euro 7875,50, in quanto nullo e/o illegittimo e/o invalido per i motivi, in fatto
e in diritto, esposti in ricorso; In via subordinata: annullare, anche solo parzialmente, l'atto impugnato con conseguente rideterminazione e/o riduzione degli importi contributivi e previdenziali richiesti nonché delle somme aggiuntive”. Spese vinte, con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche e al CP_1 quomodo executionis e in ogni caso l'infondatezza delle stesse;
nel merito, ha resistito alla domanda, rilevando che l'avviso di addebito riguarda note di rettifica emesse ai sensi dell'art 1 comma 1175 l. 296/ 2006, che subordina le agevolazioni al possesso da parte dell'azienda della regolarità contributiva, con possibilità per il contribuente di regolarizzare eventuali inadempienze nel termine perentorio di cui all'art. 4 Decreto ministeriale del
30/01/2015; che nel caso concreto, le irregolarità erano state sanate dalla società solo in un momento successivo alla scadenza del termine perentorio di 15 gg assegnato nell'invito a regolarizzare. Ha concluso, quindi, per sentire dichiarare inammissibile l'opposizione, in via gradata per il rigetto della stessa, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
vinte le spese.
Si è costituita l che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, rimettendo nel merito delle doglianze all'Ente creditore, con richiesta di essere tenuta indenne dallo stesso da eventuali conseguenze sfavorevoli derivanti dall'accoglimento della domanda.
Con separato ricorso depositato in data 25.09.2024 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 37120240005503267000, notificatole dall' in data 16.08.2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 2.331,88, CP_1 relativo a crediti per contributi previdenziali e correlate sanzioni civili scaturiti da note di rettifica che, in ragione della revoca degli sgravi ex art.1 comma 1175 Legge 296 del
27.12.2006, disposta per mancanza del requisito del DURC, avevano interessato le denunce mensili contributive (DM) relative ai periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024.
Riprendendo le argomentazioni già svolte con il ricorso precedentemente introdotto, ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'AVA quindi, nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca delle agevolazioni contributive nei periodi in contestazione;
altresì, l'eccessiva entità delle sanzioni comminate rispetto all'infrazione accertata.
Ha concluso per sentire “annullare e/o revocare, totalmente o parzialmente, l'avviso di addebito n. 37120240005503267000, formato il 24 luglio 2024 e notificato il 16 agosto
2024, per l'importo complessivo di euro 2.331,88, nonché la Nota di Rettifica emessa per competenza 10/2023 (Inadempienza 3033) di € 444,23; la Nota di Rettifica emessa per competenza 11/2023 (Inadempienza 3032) di € 492,63; la Nota di Rettifica emessa per competenza 12/2023 (Inadempienza 3031) di importo € 929,46; la Nota di Rettifica emessa
2 per competenza 1/2024 (Inadempienza 3034) di importo € 428,32, in quanto nulli e/o illegittimi e/o invalidi per i motivi, in fatto e in diritto, esposti in ricorso. In via subordinata: annullare, anche solo parzialmente, gli atti impugnati con conseguente rideterminazione
e/o riduzione degli importi contributivi e previdenziali richiesti nonché delle somme aggiuntive”. Vinte le spese, con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche e al CP_1 quomodo executionis e in ogni caso l'infondatezza delle stesse;
nel merito, ha resistito alla domanda, rimarcando la tardiva o mai avvenuta regolarizzazione, da parte della società, delle inadempienze poste a fondamento della revoca delle agevolazioni. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande.
Acquisita la documentazione prodotta, le cause erano rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, i giudizi, previa riunione, erano decisi con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della pure CP_5 evocata in giudizio dalla società ricorrente, atteso che nel caso concreto i crediti vantati dall' e incorporati nell'avviso di addebito opposto riguardano contributi relativi a CP_1 periodi successivi al 31.12.2005, rimasti fuori dalla cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_
come prevista dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Deve rilevarsi, in punto di diritto, che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale (art. 8 DM cit).
La norma di legge (recentemente modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) infatti prescrive: "comma 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori."
Pertanto il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, di possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
3 Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, attualmente il
DM 30.1.2015.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali ( cfr. in motivazione Cassazione n. 27107 del 25/10/2018).
I requisiti di regolarità contributiva sono bene definiti dall'art. 3 del DM citato, che al comma
1. prevede: “1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive…” Giova ricordare che l'eventuale mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio CP_ del DURC, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, tenuto conto che consentire la sanatoria in assenza del procedimento di cui al DM 24 ottobre 2007 e, quindi, ex post e in qualsiasi tempo, sarebbe in contrasto con la ratio di una necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, sottostante alla norma citata dell'art. 1 comma
1175 della legge n. 296 del 2006 (cfr. Cass Sez. L, sentenza n. 27107 del 25/10/2018).
Sulla scorta del dato testuale e dalla ratio delle norme primarie e secondarie di riferimento, vanno esaminate le censure sollevate dalla società opponente.
AVVISO ADDEBITO n. 37120240003137633000
Preliminarmente, considerate le contestazioni sollevate con il ricorso, attinenti alla regolarità formale della notifica dell'avviso di addebito, effettuata direttamente dall' CP_1 nonché al merito della pretesa contributiva, appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'opposizione, nella parte relativa alle eccezioni sollevate circa la regolarità della notifica e, in generale, il quomodo executionis, ivi compresa la prospettata violazione della procedura propedeutica all'emissione dell'avviso di addebito, non è tempestiva, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c, la cui disciplina è richiamata per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 29 D. lvo n. 46/1999: invero, pacifica la notifica dell'avviso di addebito di cui si discute in data 17.05.2024, l'opposizione veniva introdotta con ricorso in data 25.06.2024, dunque ben oltre il termine di gg. 20 di cui alla menzionata norma.
Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito illustrate.
4 L'avviso di addebito di cui si controverte ha alla base le note di rettifica ex art.1 comma
1175 L.296/06, relative ai periodi da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a
4/2023, con le quali sono state recuperate le agevolazioni contributive concesse a vantaggio della società in conseguenze di omissioni/irregolarità contributive riscontrate a carico della stessa.
Ciò posto, tenuto conto delle peculiarità della vicenda che ne occupa, in cui si sono succeduti, a stretto giro, vari provvedimento dell' , si rende necessaria la ricostruzione CP_1 degli eventi secondo la loro cronologia, evincibile dalla documentazione versata agli atti.
In particolare, la relazione istruttoria allegata alla memoria dell' , da intendersi qui CP_1 richiamata, ha chiarito quali sono state, in relazione ai diversi periodi interessati dalla revoca degli sgravi (da 3/2021 a 11/2021, da 8/2021 a 9/2022, da 3/2023 a 4/2023), le irregolarità/inadempienze poste a fondamento dei DURC negativi (recanti, rispettivamente,
i numeri 29346883, 34782851e 36133914) quindi degli inviti a regolarizzare, da cui scaturivano le note di rettifica confluite nell'AVA opposto.
A ben vedere, le inadempienze sono due, attinenti ai versamenti contributivi dovuti dalla società a e Parte_2 Parte_3
Ebbene, quanto al primo invito a regolarizzare, notificato dall' in data 14.01.2022, per CP_1 come documentato dall' , la società ha dedotto e documentato che, già prima di tale CP_1 comunicazione, resasi conto della inadempienza determinatasi nel mese di gennaio 2021
(per aver utilizzato l'Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud (c.d. , anche per tale mensilità, senza la preventiva CP_6 autorizzazione UE), provvedeva a compensare il dovuto, mediante rettifica dell' CP_7 di febbraio 2021 con un credito di pari importo (pari a euro 364,56) (cfr. Ticket doc. n. 4 prod. soc. ric); che invero, l'autorizzazione UE, era poi concessa, sia pure successivamente e in misura diversa, come chiarito dalla Circolare numero 33 del 22 CP_1 febbraio 2021 (doc. 3 prod. ric.); che, finalmente, in seguito a chiarimenti con l , CP_1 attraverso il canale del cassetto previdenziale e alla presentazione di apposita
“dichiarazione di compensazione” per l'utilizzo in compensazione dei crediti febbraio 2021, l con nota del 5/4/2023 comunicava: “Inadempienza 01.2021 definita” (doc. n. 41). CP_1
Le predette circostanze non sono state specificamente contestate dall' , che si è CP_1 limitato a rimarcare che l'effettiva regolarizzazione della parziale inadempienza relativa al
DM gennaio 2021 (pagamento di euro 917,00 in luogo di euro 1282,00, v. relaz. amm. e
DM 01/2021 prod. ), interveniva solo il 5.04.2023: in proposito, tuttavia, deve rilevarsi CP_1 che, per come emerge dalla documentazione in atti, rimaneva aperta fino a tale data solo una “irregolarità formale” essendo necessaria, ai fini della compensazione con i crediti relativi alla mensilità di febbraio 2021, la compilazione di apposita “dichiarazione di compensazione” ( v. in atti corrispondenza all'interno del cassetto previdenziale, doc. 4 prod. soc.).
In definitiva, all'epoca della domanda di del 11.01.2022, l'inadempienza 1/2021 Pt_4 contestata dall' con l'invito a regolarizzare in data 14.01.2022, da cui il recupero delle CP_1 agevolazioni, atteneva a violazioni di carattere formale.
5 Senonchè, secondo la lettura delle norme sin qui proposta, una mera omissione formale non può dare luogo tout court al recupero delle agevolazioni, perché non rappresenta un'irregolarità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.1.2015 che, nel delimitare i requisiti di regolarità, fa espresso riferimento ai pagamenti dovuti dall'impresa, ossia all'ipotesi in cui l'impresa ha omesso in tutto o in parte di versare i contributi (in tema sul punto cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1373/2020 ).
Ne deriva che risulta illegittima la pretesa contributiva, avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni godute dalla società nei periodi 3/2021-11/2021, di cui alle note rettificative emesse “a cascata” dall' , all'esito della 'verifica' sottesa al DURC 29346883 che CP_1 riscontrava un'irregolarità meramente formale.
Quanto alla ulteriore inadempienza oggetto dei successivi inviti a Parte_3 regolarizzare, notificati in data 8.03.2023 e in data 8.06.2023 (sulla scorta rispettivamente, di Durc irregolare 34782851 e 36133914), la società ha dedotto che la stessa si determinava per errore nella compilazione del Mod. F24 relativo a tale mensilità, CP_ regolarmente e tempestivamente pagato in data 16.6.2022, in quanto nella “sezione ” era indicato quale periodo di riferimento “marzo 2022”, in luogo di “maggio 2022” (doc. n. 6); ha evidenziato che l'errore trova riscontro nella circostanza relativa al regolare e tempestivo pagamento del Mod. F24 relativo al mese di marzo 2022 (doc. n. 7).
In realtà a ben vedere, si determinava con riferimento a Maggio 2022 un modestissimo insoluto, pari ad euro 18,00, inadempienza che era sanata dalla società solo in data
11.08.2023, dunque tardivamente rispetto agli inviti a regolarizzare del marzo e giugno
2023 (cfr. ricevuta pagam. Doc. 10 prod. società).
In proposito, tuttavia, va considerato che il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.01.2015, all'art. 3, comma 3 stabilisce che “
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.” Ne deriva, pertanto, che l giammai avrebbe potuto considerare irregolare la posizione CP_1 dell'impresa e, per l'effetto, produrre le note di rettifica che sono, poi, confluite nell'avviso di addebito impugnato.
In definitiva l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240003137633000 va interamente accolta.
AVVISO ADDEBITO n. 37120240005503267000
In via preliminare deve rilevarsi che l'opposizione, nella parte relativa alle eccezioni sollevate circa la regolarità della notifica e, in generale, il quomodo executionis, ivi compresa la prospettata violazione della procedura propedeutica all'emissione dell'avviso di addebito, non è tempestiva, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c, la cui disciplina è richiamata per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 29 D. lvo n. 46/1999: invero, pacifica la notifica dell'avviso di addebito di cui si discute in data
6 16.08.2024, l'opposizione veniva introdotta con ricorso in data 25.09.2024, dunque ben oltre il termine di gg. 20 di cui alla menzionata norma.
Nel merito, l'opposizione è infondata, secondo le motivazioni di seguito illustrate.
L'avviso di addebito di cui si controverte ha alla base le note di rettifica ex art.1 comma
1175 L.296/06, relative ai periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024, con le quali sono state recuperate le agevolazioni contributive concesse a vantaggio della società in conseguenze di omissioni/irregolarità contributive riscontrate a carico della stessa.
Emerge in particolare, dalla relazione istruttoria allegata alla memoria dell' , quali sono CP_1 state, le irregolarità/inadempienze poste a fondamento dei DURC negativi (recanti, rispettivamente, i numeri 39407637 e 40166379) quindi degli inviti a regolarizzare, da cui scaturivano le note di rettifica confluite nell'AVA opposto per i periodi da 10/2023 al
12/2023, 1/2024.
A ben vedere, diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, che con il ricorso ha nella sostanza richiamato le medesime circostanze e argomentazioni offerte con la precedente opposizione sopra esaminata, le inadempienze attengono ai versamenti contributivi dovuti dalla società a CP_8 Persona_1 CP_9
(Durc 39407637), quindi ad oltre alle inadempienze già confluite nell'AVA CP_10
371202400010821 non opposto ( Durc 40166379).
Parte opponente ha dedotto di non aver ricevuto l'invito a regolarizzare le scoperture contributive causa della revoca degli sgravi disposta dall' ex art. 1 comma 1175 L CP_1
296/2006.
L'affermazione, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione versata agli atti dall' CP_1 resistente che ha documentato di avere provveduto a notificare a mezzo pec in data
1.02.2024 l'invito a regolarizzare le inadempienze afferenti al periodo dal 12/22 al 2/23
(DURC 39407637, domanda del 25.01.2024); altresì, di avere notificato in data 18.03.2024
l'invito a regolarizzare l'inadempienza afferente ad Aprile 2023 (DURC 40166379, domanda del 14.03.2024).
Alcuna prova circa l'avvenuta regolarizzazione di tali inadempienze è stata offerta dalla società convenuta, neppure successivamente alla scadenza del termine assegnato con l'invito a regolarizzare. In tali termini, non può porsi in dubbio l'insussistenza del requisito di correntezza contributiva al momento della domande di del 25.01.2024 e 14.03.2024. Pt_4
Dunque, la società ricorrente era pienamente a conoscenza della irregolarità contributiva al momento della notificazione dell'avviso e delle note in questa sede impugnati.
Ne deriva la piena legittimità della pretesa contributiva avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni godute dalla società nei periodi da 10/2023 al 12/2023, 1/2024, di cui alle note rettificative emesse dall' all'esito della 'verifica' sottesa ai Durc 39407637 e CP_1
40166379, che riscontravano inadempienze contributive a carico della società in periodi antecedenti a quelli oggetto del recupero.
In definitiva, l'opposizione avverso l'avviso addebito n. 37120240005503267000 è infondata e va rigettata.
7 L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese tra la società e l nella misura di un terzo;
nel residuo, le spese seguono la soccombenza CP_1 dell' , tenuto conto della riunione dei giudizi e della attività svolta. CP_1 CP_ Spese compensate tra l e l , costituitasi al solo Controparte_4 scopo di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
a)dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_4
b) accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovuti gli importi di cui all'Avviso d'addebito n. 37120240003137633000; c) rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005503267000: d) condanna l al pagamento di due terzi delle spese in favore della società CP_1 opponente, due terzi che liquida in euro 2400,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa il residuo terzo delle spese tra la società e l' . CP_1
e) compensa le spese tra l' e l' . Controparte_4 CP_1
Si comunichi
Napoli 23.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa G. Gagliardi
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