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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6608 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Cocilovo Federica;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: all'udienza del 10/11/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 23/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 22/06/1982 a Palermo, unione dalla quale sono nati tre fi- CP_1 gli, tutti maggiorenni ed autonomi, ha esposto di essersi separato con decre- to di omologa del 20/12/2022 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di
, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata nel presente CP_1 giudizio, non si è costituita.
3. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente, all'udienza di comparizione delle parti del 10/11/2025, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il
19/12/2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 20/12/2022.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo- sta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_1
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 22/06/1982 da nato a [...] il Parte_1
09/10/1952 e da , nata a [...] il [...] e trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 115, parte II serie A dell'anno 1982;
2. lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso eventualmente antici- pate.
3. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6608 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Cocilovo Federica;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: all'udienza del 10/11/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 23/05/2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 22/06/1982 a Palermo, unione dalla quale sono nati tre fi- CP_1 gli, tutti maggiorenni ed autonomi, ha esposto di essersi separato con decre- to di omologa del 20/12/2022 e ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di
, la quale, sebbene sia stata ritualmente evocata nel presente CP_1 giudizio, non si è costituita.
3. Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente, all'udienza di comparizione delle parti del 10/11/2025, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il
19/12/2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 20/12/2022.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata propo- sta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_1
5. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 22/06/1982 da nato a [...] il Parte_1
09/10/1952 e da , nata a [...] il [...] e trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 115, parte II serie A dell'anno 1982;
2. lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso eventualmente antici- pate.
3. dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.