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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/03/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Borgia
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Eugenio Marano
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo – art. 4, lett. c) dell Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 527 del 12 maggio 2022 (notificata il 16.5.2022), il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 470/2019, chiesto ed Orga ottenuto da medico pediatra convenzionato con il , per Controparte_1
il pagamento del compenso alla stessa spettante per l'attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti, in forza dell'art. 4, lettera c) dell . Parte_2
In particolare, il decidente disattendeva la prospettazione dell'azienda sanitaria, secondo la quale la previsione della quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico avesse natura di compenso una tantum, come raccomandato dalla nota dell , prot. 79423 Organizzazione_2
del 18.10.2013, reputando tale impostazione in contrasto sia con il dato letterale Orga dell'art. 4 lett. c) dell , che con la sua ratio. Rilevava che, infatti, il corretto significato da attribuire all'aggettivo “annuo” di cui all'art. 4 era quello di
“ricorrenza annuale del compenso”, atteso che l'indennità in questione era prevista quale corrispettivo per l'attività “periodica” di compilazione del libretto, in funzione dello scopo perseguito attraverso tale attività, ossia quello di realizzare gli obiettivi del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva, quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. Contr Indi, riteneva che l non potesse disapplicare unilateralmente la citata disposizione della contrattazione integrativa, essendo vincolata al suo rispetto e non potendo adottare un'interpretazione difforme.
Rigettava le doglianze relative ai conteggi allegati al ricorso monitorio, ritenendo le contestazioni sul punto generiche. Osservava, altresì, che parte opposta non doveva provare di aver adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, in quanto l'indennità invocata era commisurata esclusivamente al numero di assistiti in carico. Dichiarava il decreto ingiuntivo esecutivo e compensava le spese di lite in ragione della novità della questione trattata.
Appellava la sentenza l'azienda sanitaria soccombente, con atto depositato il
6 giugno 2022. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 febbraio 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'azienda appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 ed assume che avrebbe errato il Tribunale Contr nel ritenere che l'interpretazione fornita dall' in merito all'art. 4, lett. c) dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) fosse sostenuta da un'unica parte contrattuale. Viceversa la suddetta interpretazione – secondo cui la quota di 10,00 euro prevista dalla citata norma dell'AIR andava corrisposta una tantum al primo compilatore del libretto – era stata fornita dal
[...]
di libera scelta, come poteva desumersi dal verbale Parte_3
della seduta del 9.7.2013, versato in atti nel giudizio di primo grado.
L'appellante evidenzia che l'attività del suddetto Comitato Regionale di Contro Pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art.24 dell , è finalizzata a fornire
“indirizzi uniformi alle per l'applicazione dell'Accordo nazionale Pt_1
e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali”.
Aggiunge che l , con nota prot. n. 79423 Organizzazione_2
e con la successiva nota prot. n. 27832 del 25.5.2022, uniformandosi al parere reso dal che ai sensi dell'art. 24, comma 5 Parte_3
Contro dell ha efficacia vincolante - ha rilevato che un'interpretazione differente da quella sopra indicata non avrebbe avuto la necessaria copertura finanziaria. In conseguenza, e diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nessuna disapplicazione unilaterale l aveva posto Parte_4
in essere, essendosi, piuttosto, conformata all'interpretazione “cogente” per le parti resa dal Comitato di Pediatria.
2. Con il secondo motivo, l'azienda appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova, non avendo l'odierna appellata (attrice sostanziale) provato i presupposti del compenso richiesto. Ribadisce il difetto di prova della concreta attività compilatoria, il cui onere, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, incombeva sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
3. L'appello è infondato.
4. Quanto al primo motivo, va affermato innanzitutto che l'interpretazione data dal primo giudice dell'art. 4 lett c) dell'AIR è corretta. Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia, per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla “compilazione periodica” del documento, ai fini dell'attuazione del “programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva”, con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, “quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari” e a fronte di tale obbligo e prevista una “quota annua di 10 ,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La formulazione letterale della previsione pattizia Contr non autorizza pertanto l'interpretazione proposta dall secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione.
5. La sospensione del pagamento dell'indennità di compilazione periodica, Contr unilateralmente disposta dall che precedentemente l'ha sempre corrisposta, configura l'inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall'azienda in osservanza alle disposizioni impartite dall' Organizzazione_4
con la nota del 18.10.2013, poi ribadita da quella del 25.5.2022. Con
[...]
dette note la ha interpretato la previsione contrattuale de qua, nel Org_5
senso di prevedere il pagamento del compenso solo per l'attività di prima compilazione del libretto, mediante versamento della “quota annua” frazionata in dodicesimi. La direttiva regionale troverebbe fondamento nel parere vincolante del Comitato regionale permanente di pediatria del
9.7.2013.
A tale riguardo deve innanzitutto richiamarsi l'insegnamento della Corte di cassazione (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e
20390/2021) che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, “assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva” e “non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza , né può incidere unilateralmente , limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; le Aziende sanitarie non possono quindi
“sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi” nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (vd. ancora Cass. cit.). La regione quindi è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e
Orga dell stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, secondo “l'orientamento consolidato (cfr. tra le più recenti Cass. n.
31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)” della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte intende uniformarsi, espresso per l'impiego pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti Contr convenzionali. Parimenti l non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6. Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità Contr dell'interpretazione dell'Assessorato, cui si è attenuta l' al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria, avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR. L'Azienda si è limitata a produrre il verbale della seduta del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.7.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere, reso in risposta alla richiesta dell' del 29.1.2013, afferma che “il Parte_4
primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di
€ 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va Contr interpretata in ragione del quesito formulato dall di nella nota Pt_4
del 29.1.2013, che è stata prodotta dallo stesso appellante in primo grado.
In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se in tal caso la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito é in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell'azienda appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum, solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta appunto la “quota annua”, non necessariamente di prima compilazione del libretto.
7. Quanto all'ulteriore motivo di appello, con il quale l'appellante deduce l'inadempimento della controparte all'onere di provare l'attività compilativa del libretto va rilevato che, come indicato nella stessa sentenza gravata, la parte creditrice ha allegato l'elenco degli assistiti con l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita (mai anteriore all'1.1.2011), come non censurato. L'importo annuale spettante a titolo di indennità di compilazione del libretto si ricava pertanto da un semplice calcolo matematico, moltiplicando il numero degli assistiti per 10,00 euro.
Va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza lavoristica secondo il quale «nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato»
(Cass., sez. lav., n.21302/2019); nel caso di specie poi, l'onere di Contr contestazione specifica appare rafforzato dal fatto che l ha piena conoscenza del numero di assistiti in carico a ciascun pediatra di libera scelta in ciascun anno ed è conseguentemente in grado di verificare l'esattezza dell'allegazione di controparte. Essendo l'indennità periodica di compilazione del libretto commisurata unicamente al numero degli assistiti
Contr poi e potendo, anzi dovendo, sempre l vigilare sull' “effettivo e corretto utilizzo” del libretto sanitario ai fini di verificare il perseguimento degli obiettivi del programma sanitario cui lo strumento è preposto, il documento prodotto appare sufficiente a comprovare l'insorgenza del diritto.
8. In definitiva l'appello va integralmente rigettato e tale rigetto comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM
55/2014 e ss.mm., del valore della controversia (scaglione da a 5.200,01 a
26.000,00) e dell'attività difensiva prestata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 appaiono sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.906,00 oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfetarie (15%).
Dichiara che sussistono presupposti per il versamento, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese