Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/02/2026, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7504 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della società Petrol Service s.r.l. unipersonale, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e RA Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
della illegittimità del provvedimento di sospensione n. 374-293-332 del 19.04.2024 con il quale l’Ispettorato territoriale d’area del lavoro di Roma, in forza del presupposto che presso l’unità produttiva aziendale sita in Frascati Via Portella n. 5, di cui la società Petrol Service S.r.l. unipersonale è titolare, sia stato trovato al lavoro, senza regolare contratto, un cittadino extracomunitario, ha disposto la sospensione dell’attività e comminato la sanzione della sospensione, successivamente revocata all’esito dell’adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13.06.2024 (dep. il 10.07.2024), -OMISSIS- ha chiesto accertarsi l’illegittimità, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a., del provvedimento di sospensione n. 374-293-332 del 19.04.2024 con il quale l’Ispettorato territoriale d’area del lavoro di Roma, in forza del presupposto che presso l’unità produttiva aziendale sita in Frascati, via Portella n. 5, sarebbe stato trovato impiegato, senza regolare contratto, un cittadino extracomunitario, ha disposto la sospensione dell’attività e comminato la sanzione della sospensione, successivamente revocata all’esito dell’adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento medesimo.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 14 del d lgs 81/2008 - insussistenza dei presupposti - illogicità e contraddittorietà manifesta - illegittimità” , giacché non sarebbe sussumibile, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con il cittadino extracomunitario in questione; (ii) “Violazione di legge - violazione dell’art. 3 legge 241/1990 - difetto di motivazione” , in quanto l’amministrazione procedente non avrebbe esplicitato i motivi e le ragioni idonee ad inquadrare nell’ambito dei rapporti di lavoro la presenza del cittadino extracomunitario nell’impianto di distribuzione del carburante della società ricorrente; (iii) “Richiesta di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno conseguente il forzoso adempimento al fine di far cessare l’efficacia del provvedimento di sospensione” , consistenti nel pagamento della sanzione, dei contributi a far data della assunzione sino alla attualità e degli stipendi.
2. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 27.01.2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La domanda, da riqualificarsi come domanda risarcitoria autonoma ai sensi dell’art. 30 co. 3 c.p.a., è infondata per le motivazioni che seguono.
5. Come noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quello della illiceità della condotta commissiva o omissiva dell’amministrazione, quello della presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta censurata all'evento dannoso, e quello dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere respinta; ciò, in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 06.05.2025) 11.06.2025, n. 5031; cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644; conforme , ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 4 febbraio 2022, n. 791; Consiglio di Stato, IV, 11 settembre 2023, n. 8259).
5.1. Tanto premesso, non è stata fornita la prova dell’ an della fattispecie risarcitoria, individuata, secondo la prospettazione della difesa ricorrente, nella illegittimità del provvedimento di sospensione n. 374-293-332 del 19.04.2024 emanato dall’Ispettorato territoriale d’area del lavoro di Roma. Secondo il ricorrente, infatti, non sarebbe sussumibile, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con il cittadino extracomunitario, il quale autonomamente stazionerebbe nell’area del distributore di benzina, aperto al pubblico, al fine di percepire mance dagli avventori presso l’erogatore self service , senza orari prestabiliti o mansioni specifiche.
5.2. La documentazione in atti, tuttavia, smentisce la ricostruzione sopra operata:
(i) nel medesimo verbale di primo accesso ispettivo, viene dato atto della presenza, in uno al cittadino extracomunitario, di n. 3 lavoratori regolarmente registrati, di cui due impiegati presso il bancone del bar e uno addetto alla somministrazione di benzina;
(ii) in tale occasione, pertanto, il cittadino extracomunitario era presente presso il distributore di benzina in orario lavorativo ed insieme agli altri dipendenti della società;
(iii) oltre alla dichiarazione di -OMISSIS-, che descrive il suo orario di lavoro ed indica come “capo” -OMISSIS- (-OMISSIS-, il lavoratore addetto alla pompa di benzina), anche le lavoratrici -OMISSIS- e -OMISSIS- danno atto (vedasi verbale di dichiarazioni dei lavoratori in atti) della presenza alla distribuzione del cittadino extracomunitario dal mese di febbraio 2024;
(iv) il medesimo -OMISSIS- -OMISSIS- riferisce la presenza del “ragazzo del Bangladesh” per tre giorni alla settimana, dal mese di febbraio 2024.
5.3. Ne emerge, dunque, il quadro di una presenza non sporadica, bensì continuativa e “strutturata” di -OMISSIS- presso il distributore di benzina, durante gli orari e le giornate lavorativi, nota agli altri lavoratori. Tale situazione, anche ove originata de facto , in quanto protrattasi dai due mesi precedenti all’ispezione, deve ritenersi comunque riferibile al datore di lavoro, in virtù della sua posizione di garante e proprietario della struttura e, dunque, beneficiario della prestazione in virtù della condotta acquiescente a lungo tenuta. In altre parole, anche nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa fosse stata all’inizio unilateralmente prestata dall’-OMISSIS-, la mancata presentazione di rituali denunce o segnalazioni alle autorità competenti, da parte del responsabile dell’attività economica in oggetto, determina tacita accettazione della prestazione resa e, pertanto, l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare.
6. Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, l’infondatezza della domanda proposta, mancando uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
7. Il ricorso, pertanto, è respinto.
8. Spese compensate alla luce della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei lavoratori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA LE, Presidente FF
ANlisa Tricarico, Referendario
RA BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BA | AN IA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.