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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5046 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: reclamo contro lo stato di graduazione ex art. 501 c.c. e 778 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e Parte_3 C.F._3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente della
(P.IVA ), rappresentate e difese Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Guerino ZARRELLI, domiciliatario in Napoli, al viale Mariacristina di Savoia, 18;
-Attrici-
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori C.F._4
, nata a [...] il [...], C. F. e Persona_1 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._6 rappresentate e difese dall'avv. Maria Teresa TAMBORRA, domiciliataria in Bari, alla via
Papa Giovanni Paolo I, 10/D;
-Convenuta-
Conclusioni: per , e : “Le 'attrici' reiterano e Parte_1 Parte_2 Parte_3
precisano le conclusioni … già rassegnate in citazione e come integrate e precisate nelle successive note depositate ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. in ordine al credito professionale dell'avv. ”; Parte_1 per in proprio e nella qualità: “in via pregiudiziale e/o preliminare: Controparte_2
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o improcedibilità di ogni 2
avversa domanda …; b) Accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli art. 163, 3 co, n. 4 e 164, 4 co., c.p.c., la nullità dell'avverso atto di citazione …; c)
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle due domande nuove avanzate dalla difesa attorea con la avversa Prima Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. …; d) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'avversa memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. con ogni conseguenza di legge anche in merito allo stralcio della correlata documentazione, depositata in modo massivo ed indistinto senza alcun riferimento rispetto alle allegazioni difensive, nonché inammissibilità dei mezzi istruttori nella stessa articolati …; e) Accertare e dichiarare inammissibile la “Integrazione alle note ex art. 183, 6. co. n. 2 c.p.c.” depositata da controparte in data 31.10.2022, con conseguente inammissibilità e stralcio di tutta la relativa documentazione, nonché inammissibilità dei mezzi istruttori nella stessa articolati,
…; nel merito f) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di tutti gli eventuali diritti di credito asseritamente vantati nei confronti dell'eredità del de cuius avv.
a qualsiasi titolo da (…) , Persona_2 Parte_1 Controparte_4
, quest'ultima anche quale socio accomandatario della g)
[...] Controparte_1
Accertare e dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 4363/2017 del Tribunale di
Napoli e n. 4306/2021 della Corte di Appello di Napoli con riguardo alle pretese creditorie dell'avv. , cui consegue la loro inesistenza/infondatezza e, per l'effetto, Parte_1
rigettare tutte le domande della sig.ra ; h) in ogni caso, rigettare tutte le Parte_1
domande proposte dalle attrici giacché assolutamente generiche, infondate e non provate;
i) condannare le attrici, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). , e , quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente della di , hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_3 [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori CP_2 Per_1
e , proponendo opposizione allo stato di graduazione dei cretirori
[...] Controparte_3 dell'eredità del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto il 4 Persona_2
novembre 2013 senza testamento.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. è deceduto ab intestato lasciando come eredi la moglie Persona_2 [...]
e le figlie minorenni, odierne convenute;
CP_2
-. Le eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario davanti al Tribunale di Napoli il 27 febbraio 2014 e le operazioni di inventario si sono concluse il 12 marzo 2015; 3
-. A seguito dell'opposizione di alcuni creditori, è iniziata la liquidazione concorsuale dell'eredità a favore di tutti i creditori e legatari, affidata al notaio nominato ex art. 498 c.c.;
-. Esse attrici hanno presentato ex art. 498 comma 2 c.c. il 30 settembre 2015 formale dichiarazione di credito entro il termine previsto (30 settembre 2015, come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 58 del 21 maggio 2015);
-. Il notaio incaricato, su opposizione di che aveva ritenuto i crediti non Controparte_2
supportati da idonei titoli giustificativi, ha escluso i crediti delle attrici nello stato di graduazione redatto il 27.12.2017
-. Lo stato di graduazione non risulta “ancora” pubblicato in G.U. ai sensi e per gli effetti dell'art. 501 c.c.;
-. Il tentativo di mediazione obbligatoria si è concluso con esito negativo nel 2020.
Hanno chiesto al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
-. Riconoscere i loro crediti nei confronti del de cuius e, quindi, nei Persona_2 confronti dell'eredità dello stesso ( €. 436.720,8 o €. 631.324,52, Parte_1 nonché €. 40.957,64; : 45.957,64; in proprio: €. 47.600,78; Parte_2 Parte_3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente Parte_3 della società i : €. 32.534,61); Controparte_1 Parte_3
-. Modificare o rettificare lo stato di graduazione del 27.12.2017;
-. Condannare le eredi ( e figlie) al pagamento dei crediti, come Controparte_2
riconosciuti dal Tribunale.
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_2
genitoriale sulle minori e , costituitasi, ha chiesto il Persona_1 Controparte_3
rigetto delle infondate domande, vinte le spese di lite, eccependo in particolare:
-. l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande delle attrici, non avendo queste ultime presentato reclamo entro 30 giorni come previsto dall'art. 501 c.c. avverso lo stato di graduazione, inviato loro dal notaio il 27 dicembre 2017; anche se si volesse far decorrere il termine dalla pubblicazione sulla G.U., mancherebbero comunque i presupposti per il reclamo, non essendo avvenuta la pubblicazione in G.U.;
-. La nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per genericità e mancanza di specificità nei fatti e nel diritto alla base delle pretese creditorie, non essendo state chiarite né le fonti dei crediti, né le motivazioni della illegittimità dell'esclusione contestata;
-. l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti rivendicati, risalenti al periodo 2006-2013; la trasmissione delle dichiarazioni di credito al notaio non ha interrotto la prescrizione, poiché 4
il procedimento ex art. 499 c.c. è di giurisdizione volontaria e non produce effetti interruttivi e manca qualsiasi atto che possa valere quale formale costituzione in mora del debitore;
-. Il difetto di prova dell'esistenza, natura e importo dei crediti vantati, essendo le dichiarazioni allegate unilaterali, generiche, confuse e prive di supporto documentale;
-. La contraddittorietà delle affermazioni dell'attrice che in alcuni Parte_1
procedimenti si è detta parte dello , in altri completamente estranea Controparte_5 all'attività; peraltro, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4363/2017 ha accertato con giudicato che non esercitava attività forense dal 2006 al 2013 presso lo Parte_1 studio, e che la sua presenza nell'associazione era solo formale e tale giudicato esclude in radice la sussistenza di crediti verso l'eredità derivanti dall'attività dello studio;
-. L'infondatezza degli altri crediti rivendicati da , e . Pt_2 Pt_3 Parte_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria le attrici hanno dedotto l'imprescrittibilità dei crediti vantati, che la prescrizione è stata interrotta da una PEC del 30 settembre 2015 inviata al notaio incaricato della liquidazione dell'eredità beneficiata, che la convenuta, era perfettamente a conoscenza dei crediti vantati e Controparte_2
delle relative documentazioni già trasmesse al notaio, che i crediti derivano da rapporti con il de cuius (collaborazioni e attività nello studio legale di famiglia) e sono supportati da documentazione. ha precisato di aver agito nel solo interesse del Parte_1
fratello , subentrando nella gestione dello studio dopo la morte del padre e che pur Per_2
formalmente presente nello studio legale, il suo ruolo era volto a garantire la continuità dell'attività, con l'intesa che sarebbe stata tenuta indenne dalle passività. Ha dedotto che la convenuta ha ignorato tale accordo e ha beneficiato dei proventi dell'attività professionale, stimati in circa € 300.000,00.
A modifica delle conclusioni rese, ha chiesto il riconoscimento del Parte_1 credito professionale (tra € 436.720,84 e € 631.324,52); in subordine, se venisse confermata la sua “assenza dallo studio legale di famiglia nel periodo 2006-2013” (in base Persona_3
al giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n.
4363/2017), di dichiarare che la stessa non “ha alcuna responsabilità … per i debiti dello studio legale non avendo concorso a formarli e va pertanto tenuta indenne e manlevata dai medesimi debiti”, quantificati in € 361.269,00, “che dovranno far carico sulla convenuta
e le figlie minori e , tutte quali eredi del de Controparte_2 Per_1 Controparte_3 cuius ; l'accertamento che “i fondi attivi presenti presso gli istituti bancari Persona_2
DE NK e NC LL (…) confluiti nell'eredità del de cuius derivano unicamente dagli incassi dello studio legale prima e Associazione professionale poi (salve Persona_3 5
ulteriori fonti facenti capo alle germane 'attrici') e a tal fine sono frutto di movimentazioni poste in essere dal de cuius a nome della sorella e/o sorelle , Parte_1 Pt_2
e , apponendo il de cuius di suo pugno le loro firme in loro vece”. Pt_3 Parte_1
nella seconda memoria ha eccepito l'inammissibilità delle nuove Controparte_2
domande formulate dalle attrici trattandosi di una vera e propria mutatio libelli.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). Le domande proposte dalle attrici devono essere rigettate per difetto del presupposto processuale necessario alla loro proponibilità, determinando l'improcedibilità dell'intera azione.
In particolare, si rileva che il presente giudizio è stato instaurato in via autonoma, al di fuori della specifica disciplina prevista dagli articoli 501 c.c. e 778 c.p.c. in tema di reclami contro lo stato di graduazione dei crediti ereditari.
Invero, ai sensi dell'art. 501 c.c., una volta formato lo stato di graduazione da parte del chiamato all'eredità beneficiata con l'assistgenza del notaio, lo stato di graduazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Solo a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, quindi, decorre il termine perentorio di 30 giorni entro il quale ogni creditore insoddisfatto può proporre reclamo, ai sensi dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., mediante atto di citazione.
La ratio della disciplina è chiara: la procedura intende assicurare il rispetto di un ordine unitario e regolato di verifica e soddisfazione dei crediti, nella sede propria e secondo tempistiche predefinite. In tal modo, si evita una proliferazione disordinata di giudizi individuali che pregiudicherebbero la parità di trattamento tra i creditori e l'equilibrio della massa ereditaria.
Nel caso di specie, risulta pacificamente non avvenuta la pubblicazione dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Le attrici hanno pertanto preventivamente e illegittimamente instaurato un giudizio che ha ad oggetto, in sostanza, una contestazione dell'esclusione (o dell'omessa considerazione) dei loro crediti nel contesto della liquidazione ereditaria, senza che il presupposto della pubblicazione dello stato di graduazione in Gazzetta
Ufficiale si sia ancora verificato.
Tale anticipazione della tutela giudiziale rappresenta una violazione del sistema normativo dettato in materia, poiché elude il termine legale per la proposizione del reclamo (30 giorni dalla pubblicazione dello stato di graduazione in Gazzetta Ufficiale) e soprattutto il principio 6
della decisione unitaria dei reclami, previsto dall'art. 778, comma 3, c.p.c., che richiede la trattazione in un unico giudizio.
Diversamente opinando, si legittimerebbe l'instaurazione di iniziative isolate e destrutturate, tali da compromettere le garanzie della procedura ereditaria con beneficio d'inventario e l'effettiva parità tra i creditori.
Quanto osservato è perfettamente coerente con le eccezioni sollevate dalla convenuta nella comparsa di risposta, che ha correttamente dedotto l'improcedibilità del presente giudizio proprio per la mancata pubblicazione dello stato di graduazione, presupposto necessario per la proponibilità di qualsiasi contestazione in merito ai crediti vantati nei confronti del de cuius.
In definitiva, l'azione proposta dalle attrici è improcedibile, in quanto instaurata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione e quindi con tempi non conformi alla normativa applicabile (artt. 501 c.c. e 778, 3° comma, c.p.c.), in violazione del principio del giudizio unico sui reclami, previsto a tutela della par condicio creditorum.
Per tali motivi, le domande proposte nell'atto di citazione vanno dichiarate improcedibili.
3). A quanto già evidenziato in ordine all'improcedibilità delle domande proposte dalle attrici nell'atto di citazione, deve aggiungersi un ulteriore profilo di inammissibilità relativo alle nuove domande introdotte dalle attrici con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Come noto, tale memoria consente alle parti esclusivamente di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte nell'atto introduttivo del giudizio, ma non di proporre domande nuove che si pongano in rapporto di assoluta novità e autonomia rispetto a quelle originarie.
Nel caso di specie, le attrici – e in particolare – hanno ampliato Parte_1
l'oggetto della domanda, introducendo una pretesa subordinata di manleva dai debiti dello studio legale associato, fondata su presunti impegni morali o familiari del de cuius, mai dedotti nell'atto di citazione.
Tale nuova domanda, invero, non costituisce una mera precisazione della domanda originaria di reclamo avverso lo stato di graduazione dei crediti ereditari, né è funzionalmente collegata alla domanda principale e neppure può essere considerata una mera variante quantitativa o qualitativa della pretesa azionata in origine.
Si tratta piuttosto di una domanda autonoma, che implica l'accertamento di una responsabilità
a carico delle convenute, e che avrebbe dovuto essere proposta fin dall'atto di citazione, a pena di inammissibilità.
In conclusione, le domande nuove proposte dalle attrici nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili. 7
4). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da , Parte_1 [...]
e , in proprio e nella qualità indicata nell'intestazione della presente Parte_2 Parte_3
sentenza nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
-. Dichiara l'inammissibilità delle nuove domande proposte dalle attrici nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
-. Condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta
[...]
in proprio e nella qualità indicata nell'intestazione della presente sentenza, delle CP_2
spese processuali, liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 30/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5046 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: reclamo contro lo stato di graduazione ex art. 501 c.c. e 778 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , in proprio e Parte_3 C.F._3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente della
(P.IVA ), rappresentate e difese Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Guerino ZARRELLI, domiciliatario in Napoli, al viale Mariacristina di Savoia, 18;
-Attrici-
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori C.F._4
, nata a [...] il [...], C. F. e Persona_1 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._6 rappresentate e difese dall'avv. Maria Teresa TAMBORRA, domiciliataria in Bari, alla via
Papa Giovanni Paolo I, 10/D;
-Convenuta-
Conclusioni: per , e : “Le 'attrici' reiterano e Parte_1 Parte_2 Parte_3
precisano le conclusioni … già rassegnate in citazione e come integrate e precisate nelle successive note depositate ex art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. in ordine al credito professionale dell'avv. ”; Parte_1 per in proprio e nella qualità: “in via pregiudiziale e/o preliminare: Controparte_2
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o improcedibilità di ogni 2
avversa domanda …; b) Accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli art. 163, 3 co, n. 4 e 164, 4 co., c.p.c., la nullità dell'avverso atto di citazione …; c)
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle due domande nuove avanzate dalla difesa attorea con la avversa Prima Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. …; d) Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'avversa memoria istruttoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. con ogni conseguenza di legge anche in merito allo stralcio della correlata documentazione, depositata in modo massivo ed indistinto senza alcun riferimento rispetto alle allegazioni difensive, nonché inammissibilità dei mezzi istruttori nella stessa articolati …; e) Accertare e dichiarare inammissibile la “Integrazione alle note ex art. 183, 6. co. n. 2 c.p.c.” depositata da controparte in data 31.10.2022, con conseguente inammissibilità e stralcio di tutta la relativa documentazione, nonché inammissibilità dei mezzi istruttori nella stessa articolati,
…; nel merito f) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale di tutti gli eventuali diritti di credito asseritamente vantati nei confronti dell'eredità del de cuius avv.
a qualsiasi titolo da (…) , Persona_2 Parte_1 Controparte_4
, quest'ultima anche quale socio accomandatario della g)
[...] Controparte_1
Accertare e dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza n. 4363/2017 del Tribunale di
Napoli e n. 4306/2021 della Corte di Appello di Napoli con riguardo alle pretese creditorie dell'avv. , cui consegue la loro inesistenza/infondatezza e, per l'effetto, Parte_1
rigettare tutte le domande della sig.ra ; h) in ogni caso, rigettare tutte le Parte_1
domande proposte dalle attrici giacché assolutamente generiche, infondate e non provate;
i) condannare le attrici, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). , e , quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente della di , hanno convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_3 [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle minori CP_2 Per_1
e , proponendo opposizione allo stato di graduazione dei cretirori
[...] Controparte_3 dell'eredità del defunto , nato a [...] il [...] e deceduto il 4 Persona_2
novembre 2013 senza testamento.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. è deceduto ab intestato lasciando come eredi la moglie Persona_2 [...]
e le figlie minorenni, odierne convenute;
CP_2
-. Le eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario davanti al Tribunale di Napoli il 27 febbraio 2014 e le operazioni di inventario si sono concluse il 12 marzo 2015; 3
-. A seguito dell'opposizione di alcuni creditori, è iniziata la liquidazione concorsuale dell'eredità a favore di tutti i creditori e legatari, affidata al notaio nominato ex art. 498 c.c.;
-. Esse attrici hanno presentato ex art. 498 comma 2 c.c. il 30 settembre 2015 formale dichiarazione di credito entro il termine previsto (30 settembre 2015, come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 58 del 21 maggio 2015);
-. Il notaio incaricato, su opposizione di che aveva ritenuto i crediti non Controparte_2
supportati da idonei titoli giustificativi, ha escluso i crediti delle attrici nello stato di graduazione redatto il 27.12.2017
-. Lo stato di graduazione non risulta “ancora” pubblicato in G.U. ai sensi e per gli effetti dell'art. 501 c.c.;
-. Il tentativo di mediazione obbligatoria si è concluso con esito negativo nel 2020.
Hanno chiesto al Tribunale, vinte le spese di lite, di:
-. Riconoscere i loro crediti nei confronti del de cuius e, quindi, nei Persona_2 confronti dell'eredità dello stesso ( €. 436.720,8 o €. 631.324,52, Parte_1 nonché €. 40.957,64; : 45.957,64; in proprio: €. 47.600,78; Parte_2 Parte_3
nella qualità di socio accomandatario legale rappresentante – unico gerente Parte_3 della società i : €. 32.534,61); Controparte_1 Parte_3
-. Modificare o rettificare lo stato di graduazione del 27.12.2017;
-. Condannare le eredi ( e figlie) al pagamento dei crediti, come Controparte_2
riconosciuti dal Tribunale.
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_2
genitoriale sulle minori e , costituitasi, ha chiesto il Persona_1 Controparte_3
rigetto delle infondate domande, vinte le spese di lite, eccependo in particolare:
-. l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande delle attrici, non avendo queste ultime presentato reclamo entro 30 giorni come previsto dall'art. 501 c.c. avverso lo stato di graduazione, inviato loro dal notaio il 27 dicembre 2017; anche se si volesse far decorrere il termine dalla pubblicazione sulla G.U., mancherebbero comunque i presupposti per il reclamo, non essendo avvenuta la pubblicazione in G.U.;
-. La nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. per genericità e mancanza di specificità nei fatti e nel diritto alla base delle pretese creditorie, non essendo state chiarite né le fonti dei crediti, né le motivazioni della illegittimità dell'esclusione contestata;
-. l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti rivendicati, risalenti al periodo 2006-2013; la trasmissione delle dichiarazioni di credito al notaio non ha interrotto la prescrizione, poiché 4
il procedimento ex art. 499 c.c. è di giurisdizione volontaria e non produce effetti interruttivi e manca qualsiasi atto che possa valere quale formale costituzione in mora del debitore;
-. Il difetto di prova dell'esistenza, natura e importo dei crediti vantati, essendo le dichiarazioni allegate unilaterali, generiche, confuse e prive di supporto documentale;
-. La contraddittorietà delle affermazioni dell'attrice che in alcuni Parte_1
procedimenti si è detta parte dello , in altri completamente estranea Controparte_5 all'attività; peraltro, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4363/2017 ha accertato con giudicato che non esercitava attività forense dal 2006 al 2013 presso lo Parte_1 studio, e che la sua presenza nell'associazione era solo formale e tale giudicato esclude in radice la sussistenza di crediti verso l'eredità derivanti dall'attività dello studio;
-. L'infondatezza degli altri crediti rivendicati da , e . Pt_2 Pt_3 Parte_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria le attrici hanno dedotto l'imprescrittibilità dei crediti vantati, che la prescrizione è stata interrotta da una PEC del 30 settembre 2015 inviata al notaio incaricato della liquidazione dell'eredità beneficiata, che la convenuta, era perfettamente a conoscenza dei crediti vantati e Controparte_2
delle relative documentazioni già trasmesse al notaio, che i crediti derivano da rapporti con il de cuius (collaborazioni e attività nello studio legale di famiglia) e sono supportati da documentazione. ha precisato di aver agito nel solo interesse del Parte_1
fratello , subentrando nella gestione dello studio dopo la morte del padre e che pur Per_2
formalmente presente nello studio legale, il suo ruolo era volto a garantire la continuità dell'attività, con l'intesa che sarebbe stata tenuta indenne dalle passività. Ha dedotto che la convenuta ha ignorato tale accordo e ha beneficiato dei proventi dell'attività professionale, stimati in circa € 300.000,00.
A modifica delle conclusioni rese, ha chiesto il riconoscimento del Parte_1 credito professionale (tra € 436.720,84 e € 631.324,52); in subordine, se venisse confermata la sua “assenza dallo studio legale di famiglia nel periodo 2006-2013” (in base Persona_3
al giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n.
4363/2017), di dichiarare che la stessa non “ha alcuna responsabilità … per i debiti dello studio legale non avendo concorso a formarli e va pertanto tenuta indenne e manlevata dai medesimi debiti”, quantificati in € 361.269,00, “che dovranno far carico sulla convenuta
e le figlie minori e , tutte quali eredi del de Controparte_2 Per_1 Controparte_3 cuius ; l'accertamento che “i fondi attivi presenti presso gli istituti bancari Persona_2
DE NK e NC LL (…) confluiti nell'eredità del de cuius derivano unicamente dagli incassi dello studio legale prima e Associazione professionale poi (salve Persona_3 5
ulteriori fonti facenti capo alle germane 'attrici') e a tal fine sono frutto di movimentazioni poste in essere dal de cuius a nome della sorella e/o sorelle , Parte_1 Pt_2
e , apponendo il de cuius di suo pugno le loro firme in loro vece”. Pt_3 Parte_1
nella seconda memoria ha eccepito l'inammissibilità delle nuove Controparte_2
domande formulate dalle attrici trattandosi di una vera e propria mutatio libelli.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). Le domande proposte dalle attrici devono essere rigettate per difetto del presupposto processuale necessario alla loro proponibilità, determinando l'improcedibilità dell'intera azione.
In particolare, si rileva che il presente giudizio è stato instaurato in via autonoma, al di fuori della specifica disciplina prevista dagli articoli 501 c.c. e 778 c.p.c. in tema di reclami contro lo stato di graduazione dei crediti ereditari.
Invero, ai sensi dell'art. 501 c.c., una volta formato lo stato di graduazione da parte del chiamato all'eredità beneficiata con l'assistgenza del notaio, lo stato di graduazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Solo a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, quindi, decorre il termine perentorio di 30 giorni entro il quale ogni creditore insoddisfatto può proporre reclamo, ai sensi dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., mediante atto di citazione.
La ratio della disciplina è chiara: la procedura intende assicurare il rispetto di un ordine unitario e regolato di verifica e soddisfazione dei crediti, nella sede propria e secondo tempistiche predefinite. In tal modo, si evita una proliferazione disordinata di giudizi individuali che pregiudicherebbero la parità di trattamento tra i creditori e l'equilibrio della massa ereditaria.
Nel caso di specie, risulta pacificamente non avvenuta la pubblicazione dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Le attrici hanno pertanto preventivamente e illegittimamente instaurato un giudizio che ha ad oggetto, in sostanza, una contestazione dell'esclusione (o dell'omessa considerazione) dei loro crediti nel contesto della liquidazione ereditaria, senza che il presupposto della pubblicazione dello stato di graduazione in Gazzetta
Ufficiale si sia ancora verificato.
Tale anticipazione della tutela giudiziale rappresenta una violazione del sistema normativo dettato in materia, poiché elude il termine legale per la proposizione del reclamo (30 giorni dalla pubblicazione dello stato di graduazione in Gazzetta Ufficiale) e soprattutto il principio 6
della decisione unitaria dei reclami, previsto dall'art. 778, comma 3, c.p.c., che richiede la trattazione in un unico giudizio.
Diversamente opinando, si legittimerebbe l'instaurazione di iniziative isolate e destrutturate, tali da compromettere le garanzie della procedura ereditaria con beneficio d'inventario e l'effettiva parità tra i creditori.
Quanto osservato è perfettamente coerente con le eccezioni sollevate dalla convenuta nella comparsa di risposta, che ha correttamente dedotto l'improcedibilità del presente giudizio proprio per la mancata pubblicazione dello stato di graduazione, presupposto necessario per la proponibilità di qualsiasi contestazione in merito ai crediti vantati nei confronti del de cuius.
In definitiva, l'azione proposta dalle attrici è improcedibile, in quanto instaurata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione e quindi con tempi non conformi alla normativa applicabile (artt. 501 c.c. e 778, 3° comma, c.p.c.), in violazione del principio del giudizio unico sui reclami, previsto a tutela della par condicio creditorum.
Per tali motivi, le domande proposte nell'atto di citazione vanno dichiarate improcedibili.
3). A quanto già evidenziato in ordine all'improcedibilità delle domande proposte dalle attrici nell'atto di citazione, deve aggiungersi un ulteriore profilo di inammissibilità relativo alle nuove domande introdotte dalle attrici con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Come noto, tale memoria consente alle parti esclusivamente di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte nell'atto introduttivo del giudizio, ma non di proporre domande nuove che si pongano in rapporto di assoluta novità e autonomia rispetto a quelle originarie.
Nel caso di specie, le attrici – e in particolare – hanno ampliato Parte_1
l'oggetto della domanda, introducendo una pretesa subordinata di manleva dai debiti dello studio legale associato, fondata su presunti impegni morali o familiari del de cuius, mai dedotti nell'atto di citazione.
Tale nuova domanda, invero, non costituisce una mera precisazione della domanda originaria di reclamo avverso lo stato di graduazione dei crediti ereditari, né è funzionalmente collegata alla domanda principale e neppure può essere considerata una mera variante quantitativa o qualitativa della pretesa azionata in origine.
Si tratta piuttosto di una domanda autonoma, che implica l'accertamento di una responsabilità
a carico delle convenute, e che avrebbe dovuto essere proposta fin dall'atto di citazione, a pena di inammissibilità.
In conclusione, le domande nuove proposte dalle attrici nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono inammissibili. 7
4). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da , Parte_1 [...]
e , in proprio e nella qualità indicata nell'intestazione della presente Parte_2 Parte_3
sentenza nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
-. Dichiara l'inammissibilità delle nuove domande proposte dalle attrici nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
-. Condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta
[...]
in proprio e nella qualità indicata nell'intestazione della presente sentenza, delle CP_2
spese processuali, liquidate in euro 10.860,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Napoli, 30/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE