Decreto decisorio 29 luglio 2015
Parere interlocutorio 23 febbraio 2017
Parere definitivo 7 agosto 2024
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00152/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 04693/2009
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art. 11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor CO CI contro il comune di Arezzo per l’annullamento della determinazione n.2.076 del 15 maggio 2008 di diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, della comunicazione prot. n.78359 del 21 febbraio 2007 e dell’ordinanza n.270 del 22 febbraio 2006 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
LA SEZIONE
Vista la nota 10 novembre 2009 prot. n.12801, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Vista la relazione ministeriale trasmessa con foglio prot. n.12578 del 13 dicembre 2016;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n.0046174 del 13 novembre 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso e considerato.
1. Con parere n.1011 del 7 agosto 2024, reso nell’adunanza del 12 giugno 2024, la sezione è giunta alla conclusione che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
2. Con nota prot. n.0046174 del 13 novembre 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione dell’errore materiale risultante nel prefato parere n.1011/2024 nella parte in cui, sulla prima pagina, “ sono state indicate come data della comunicazione inviata ai sensi dell’art.10-bis della legge n.241/90, ‘prot. n.78359 del 21 febbraio 2006’ in luogo del ‘prot. n.78359 del 21 febbraio 2007’ e come data dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ’22 febbraio 2007’ in luogo del 22 febbraio 2006 ”.
3. La sezione, confermando in toto la motivazione e la conclusione di cui al precedente parere n.1011 del 7 agosto 2024, reso nell’adunanza del 12 giugno 2024, ritiene di dover disporre la correzione dell’errore materiale richiesta dal Ministero riferente.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che vada accolta l’istanza di correzione nei sensi di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas