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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1694/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 19/03/2025 ad ore 17.20 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. MESCHIARI MASSIMILIANO ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST Parte_1 C.F._1
41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. MESCHIARI MASSIMILIANO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO 53, CP_1 P.IVA_1
COSENZA, rappresentata e difesa dall'Avv. DE BENEDETTO JESSICA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, la ricorrente indicato in epigrafe, già dipendente della con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, qualifica “impiegata livello CP_1
1” del C.C.N.L. Istituzioni socio-assistenziali AGIDAE, con contratto di durata dapprima 29/01/2021 –
28/11/2022 e poi con successivi rinnovi prorogato sino al 30/04/2023, premettendo di non aver percepito gli emolumenti relativi alle mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023, marzo 2023 e aprile
2023 e parte della mensilità di febbraio 2023, oltre al Trattamento di Fine Rapporto e di non aver ricevuto le relative buste paga, ha chiesto di “condannare in persona del l.r. pro Controparte_1
tempore a pagare in favore di la somma di euro 10.792,31 così composta: euro Parte_1
8.705,36 a titolo di stipendi, di cui euro 4.751,82 relativi alle ultime tre mensilità, ed euro 2.086,95 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha eccepito che: pagina 2 di 5 • le buste paga sarebbero state regolarmente emesse;
• la Sig.ra in merito al contratto discusso, avrebbe avuto “grosse responsabilità relative Pt_1
al settore nella Soc. quali il reclutamento e smistamento dei medici di ogni CP_1 compartimento, anche selezionandoli all'estero con la stipula dei relativi contratti”, ma la stessa avrebbe “creato gravi danni alla Società, quale ad esempio comunicare notizie errate ai fornitori, poiché quest'ultimi avevano, a loro volta, il preciso compito di fornire alla il CP_1
gruppo di medici ed infermieri”;
• la Sig.ra anziché svolgere attività per il proprio datore di lavoro, avrebbe svolto altresì Pt_1
lavori per conto dei medici, richiedendo per loro conto la relativa documentazione, talché gli stessi dottori hanno ritenuto di svolgere la propria attività altrove, causando importanti difficoltà alla nonché ingenti danni economici. CP_1
All'udienza del 23.5.2024 è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per l'importo di euro 6.739,41, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
I fatti costitutivi delle pretese retributive fatte valere dal ricorrente sono comprovati dalla documentazione versata in atti (Lettera di assunzione, estratto contributivo, buste paga) e, in ogni caso, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, sicché devono ritenersi processualmente provati. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l'onere di provarne il pagamento, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c.. A tal proposito si ricorderà che le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno,
l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).Il principio enunciato dalle Sezioni
Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del
28 gennaio 2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12 aprile 2006,
Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13 giugno 2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007), con l'unica pagina 3 di 5 eccezione – non ricorrente nella specie – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. Sicché, alla stregua del condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte, la convenuta non ha minimamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo documentato di aver corrisposto le voci retributive rivendicate in ricorso.
Il quantum debeatur è rappresentato dalle buste paga prodotte dalla resistente.
La parte ricorrente, alla prima udienza, ha eccepito, “la mancanza della busta paga di aprile 2023
(stipendiale), nonché l'erroneità del calcolo dello stipendio a giornata e non mensilizzato e la mancanza di ferie, permessi e 13esima”.
A tal proposito, osserva il Giudicante che:
• l'importo della retribuzione base di aprile è pari ad euro 1.688,03, come risulta dalle buste paga precedenti, importo superiore a quello indicato dalla ricorrente nei conteggi, sicché ogni contestazione appare priva di fondamento;
• la tredicesima è pari a euro 2.267,96 (cfr. conteggi di parte ricorrente);
• dell'indennità di ferie e permessi non goduti non sono stati allegati i relativi fatti costitutivi (In merito all'indennità per ferie, festività e permessi non goduti, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto lavoro suppletivo concomitante a giorni di "riposo" è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697 c.c. (ex multis,
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Dunque, alla parte ricorrente spetta l'importo complessivo di euro 10.695,40 ; sulla suddetta somma, rivalutata, decorrono inoltre gli interessi legali da oggi al saldo, ex art. 429 c.p.c..
E' invece infondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da parte resistente, per l'assorbente ragione della carenza di adeguata allegazione e prova degli elementi costitutivi della pagina 4 di 5 responsabilità risarcitoria della ricorrente e del danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.900,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Revoca l'ordinanza resa ex art. 423 c.p.c. in data 23.5.2024;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo CP_1
di € 10.695,40 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in € 2.900,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 19 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1694/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 19/03/2025 ad ore 17.20 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. MESCHIARI MASSIMILIANO ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST Parte_1 C.F._1
41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. MESCHIARI MASSIMILIANO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ALDO MORO 53, CP_1 P.IVA_1
COSENZA, rappresentata e difesa dall'Avv. DE BENEDETTO JESSICA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, la ricorrente indicato in epigrafe, già dipendente della con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, qualifica “impiegata livello CP_1
1” del C.C.N.L. Istituzioni socio-assistenziali AGIDAE, con contratto di durata dapprima 29/01/2021 –
28/11/2022 e poi con successivi rinnovi prorogato sino al 30/04/2023, premettendo di non aver percepito gli emolumenti relativi alle mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023, marzo 2023 e aprile
2023 e parte della mensilità di febbraio 2023, oltre al Trattamento di Fine Rapporto e di non aver ricevuto le relative buste paga, ha chiesto di “condannare in persona del l.r. pro Controparte_1
tempore a pagare in favore di la somma di euro 10.792,31 così composta: euro Parte_1
8.705,36 a titolo di stipendi, di cui euro 4.751,82 relativi alle ultime tre mensilità, ed euro 2.086,95 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha eccepito che: pagina 2 di 5 • le buste paga sarebbero state regolarmente emesse;
• la Sig.ra in merito al contratto discusso, avrebbe avuto “grosse responsabilità relative Pt_1
al settore nella Soc. quali il reclutamento e smistamento dei medici di ogni CP_1 compartimento, anche selezionandoli all'estero con la stipula dei relativi contratti”, ma la stessa avrebbe “creato gravi danni alla Società, quale ad esempio comunicare notizie errate ai fornitori, poiché quest'ultimi avevano, a loro volta, il preciso compito di fornire alla il CP_1
gruppo di medici ed infermieri”;
• la Sig.ra anziché svolgere attività per il proprio datore di lavoro, avrebbe svolto altresì Pt_1
lavori per conto dei medici, richiedendo per loro conto la relativa documentazione, talché gli stessi dottori hanno ritenuto di svolgere la propria attività altrove, causando importanti difficoltà alla nonché ingenti danni economici. CP_1
All'udienza del 23.5.2024 è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per l'importo di euro 6.739,41, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
I fatti costitutivi delle pretese retributive fatte valere dal ricorrente sono comprovati dalla documentazione versata in atti (Lettera di assunzione, estratto contributivo, buste paga) e, in ogni caso, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, sicché devono ritenersi processualmente provati. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l'onere di provarne il pagamento, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c.. A tal proposito si ricorderà che le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno,
l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).Il principio enunciato dalle Sezioni
Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del
28 gennaio 2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12 aprile 2006,
Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13 giugno 2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007), con l'unica pagina 3 di 5 eccezione – non ricorrente nella specie – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. Sicché, alla stregua del condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte, la convenuta non ha minimamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo documentato di aver corrisposto le voci retributive rivendicate in ricorso.
Il quantum debeatur è rappresentato dalle buste paga prodotte dalla resistente.
La parte ricorrente, alla prima udienza, ha eccepito, “la mancanza della busta paga di aprile 2023
(stipendiale), nonché l'erroneità del calcolo dello stipendio a giornata e non mensilizzato e la mancanza di ferie, permessi e 13esima”.
A tal proposito, osserva il Giudicante che:
• l'importo della retribuzione base di aprile è pari ad euro 1.688,03, come risulta dalle buste paga precedenti, importo superiore a quello indicato dalla ricorrente nei conteggi, sicché ogni contestazione appare priva di fondamento;
• la tredicesima è pari a euro 2.267,96 (cfr. conteggi di parte ricorrente);
• dell'indennità di ferie e permessi non goduti non sono stati allegati i relativi fatti costitutivi (In merito all'indennità per ferie, festività e permessi non goduti, è noto il rigoroso onere allegatorio e probatorio gravante sul lavoratore, in quanto il presunto lavoro suppletivo concomitante a giorni di "riposo" è parte indefettibile della pretesa e, quindi, elemento fondante dell'indennità sostitutiva, secondo il normale criterio di riparto ex art. 2697 c.c. (ex multis,
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (tra le altre: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. n. 8521 del 27/04/2015).
Dunque, alla parte ricorrente spetta l'importo complessivo di euro 10.695,40 ; sulla suddetta somma, rivalutata, decorrono inoltre gli interessi legali da oggi al saldo, ex art. 429 c.p.c..
E' invece infondata l'eccezione di compensazione impropria sollevata da parte resistente, per l'assorbente ragione della carenza di adeguata allegazione e prova degli elementi costitutivi della pagina 4 di 5 responsabilità risarcitoria della ricorrente e del danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.900,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Revoca l'ordinanza resa ex art. 423 c.p.c. in data 23.5.2024;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo CP_1
di € 10.695,40 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in € 2.900,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 19 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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